Consorzio tutela Vini Piceni per DOCG Offida e DOC Falerio e Terre di Offida
Conferma dell'incarico al Consorzio tutela Vini Piceni a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui
all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 sulla DOCG Offida e sulle DOC Falerio e Terre di Offida
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 2 novembre 2020
Conferma dell'incarico al Consorzio tutela Vini Piceni a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 sulla DOCG «Offida» e sulle DOC «Falerio» e «Terre di Offida» ed a svolgere le funzioni di cui all'articolo 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 sulla DOC «Rosso Piceno». (20A06096)
(GU n.281 del 11-11-2020)
IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtu' degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del
regolamento (CE) n. 753/2002, sono automaticamente protette in virtu' del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare
l'art. 15;
Vista la direttiva direttoriale della Direzione generale per la promozione della qualita' groalimentare e dell'ippica n. 9188809 del 29 settembre 2020, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le attivita' di cui al citato art. 41;
Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche
dei vini;
Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attivita' attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 2014, n. 8249 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 45 del 24 febbraio 2014, con il quale e' stato riconosciuto il Consorzio tutela Vini Piceni ed attribuito per un triennio al citato consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOCG «Offida» ed alle DOC «Falerio», «Rosso Piceno» e «Terre di Offida»;
Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, che individua le modalita' per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentativita', effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Considerato che lo statuto del Consorzio tutela Vini Piceni, approvato da questa amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;
Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio tutela Vini Piceni, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;
Considerato altresi' che il Consorzio tutela Vini Piceni puo' adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;
Considerato che nel citato statuto il Consorzio tutela Vini Piceni richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la DOCG «Offida», per le DOC «Falerio», «Rosso Piceno» e «Terre di Offida» e per l'IGT «Marche»;
Considerato che il Consorzio tutela Vini Piceni ha dimostrato la rappresentativita' di cui al comma 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 sulla DOCG «Offida» e sulle DOC «Falerio» e «Terre di
Offida» e la rappresentativita' di cui al comma 1 dell'art. 41 della legge citata sulla DOC «Rosso Piceno»; mentre il Consorzio tutela Vini Piceni non ha dimostrato la rappresentativita' di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge n. 238 del 2016 sulla IGT «Marche». Tale verifica e' stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate con la nota prot. n. 14672 del 19 ottobre 2020 dall'organismo di controllo, Valoritalia S.r.l., autorizzato a svolgere l'attivita' di controllo sulle citate denominazioni;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio tutela Vini Piceni a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per le sole denominazioni «Offida», «Falerio» e «Terre di Offida» ed a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 della legge n. 238 del 2016 per la DOC «Rosso Piceno»;
Decreta:
Articolo unico
1. E' confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 4 febbraio 2014, n. 8249 e successive modificazioni ed integrazioni, al Consorzio tutela Vini Piceni, con sede legale in Offida (AP), largo Monsignor Silvano Montevecchi n. 11, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOCG «Offida» e sulle DOC «Falerio» e «Terre di Offida» ed a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 sulla DOC «Rosso Piceno».
2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 4 febbraio 2014, n. 8249 e successive modificazioni ed integrazioni, puo' essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
Roma, 2 novembre 2020
Il dirigente: Polizzi
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