Consorzio vini Valle d'Aosta - Riconoscimento e attribuzione incarico
Riconoscimento del Consorzio vini Valle d'Aosta e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, tutela, vigilanza, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la DOC «Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste».
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 8 agosto 2022
Riconoscimento del Consorzio vini Valle d'Aosta e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, tutela, vigilanza, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la DOC «Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste».
(22A04736)
(GU n.193 del 19-8-2022)
IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base
al quale le denominazioni di vini protette in virtu' degli articoli
51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del
regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtu'
del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette dei vini;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del
17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della
Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche
del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare
l'art. 15;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del
vino;
Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238
relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le
indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede
l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite
le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le
attivita' di cui al citato art. 41;
Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di
tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche
dei vini;
Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante
disposizioni generali in materia di verifica delle attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15,
della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la
procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi
di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la procedura
a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari,
ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo
8 aprile 2010, n. 61;
Viste le linee guida per la predisposizione del programma di
vigilanza emanate dall'Ispettorato centrale della tutela della
qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, con la
nota circolare prot. n. 17898 del 18 ottobre 2018;
Vista l'istanza presentata dal Consorzio vini Valle d'Aosta, con
sede legale in Aosta, Regione La Rochere, c/o Institut 1/A, intesa ad
ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 41, comma 1 della legge
12 dicembre 2016, n. 238 ed il conferimento dell'incarico di cui al
comma 1 e 4 dell'art. 41 della citata legge per la DOC «Valle
d'Aosta» o «Vallee d'Aoste»;
Considerato che la denominazione «Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste»
e' stata riconosciuta a livello nazionale ai sensi della legge n.
238/2016 e che e' una denominazione protetta ai sensi dell'art. 107
del citato regolamento (UE) n. 1308;
Verificata la conformita' dello statuto del Consorzio vini Valle
d'Aosta, alle prescrizioni della legge 12 dicembre 2016, n. 238 e del
DM 18 luglio 2018;
Considerato che il Consorzio vini Valle d'Aosta, ha dimostrato la
rappresentativita' di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n.
238/2016 per la DOC «Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste». Tale verifica
e' stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate
dall'Organismo di controllo, Valoritalia Srl, con la nota n.
174477/2022 del 28 luglio 2022 (prot. Mipaaf n. 336147 del 28 luglio
2022), autorizzata a svolgere l'attivita' di controllo sulla
denominazione «Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste»;
Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del
Consorzio Vini Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 41, comma 1 della
legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed al conferimento dell'incarico a
svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, tutela,
vigilanza, informazione del consumatore e cura generale degli
interessi di cui al citato art. 41, comma 1 e 4 per la DOC «Valle
d'Aosta» o «Vallee d'Aoste»;
Decreta:
Art. 1
1. Il Consorzio vini Valle d'Aosta, e' riconosciuto ai sensi
dell'art. 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed e'
incaricato di svolgere le funzioni previste dall'art. 41 comma 1 e 4
per la DOC «Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste». Tale denominazione
risulta iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette
e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 104
del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Art. 2
1. Lo statuto del Consorzio vini Valle d'Aosta, con sede legale in
Aosta, Regione La Rochere, c/o Institut 1/A, e' conforme alle
prescrizioni della legge 12 dicembre 2016, n. 238 e del DM 18 luglio
2018.
2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono
gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di
distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo
sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che
lo stesso e' l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle
funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge n. 238/2016 per
la DOC «Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste».
Art. 3
1. Il Consorzio vini Valle d'Aosta, non puo' modificare il proprio
statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo
assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.
Art. 4
1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre
anni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto
stesso.
2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta
l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto
e puo' essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in
caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238/2016 e dal
decreto ministeriale 18 luglio 2018.
3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto e'
automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la
cancellazione della protezione per la denominazione «Valle d'Aosta» o
«Vallee d'Aoste» ai sensi dell'art. 107, comma 3, del regolamento
(UE) n. 1308/2013.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
Roma, 8 agosto 2022
Il dirigente: Cafiero
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