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Consorzio Vino Chianti Classico - Conferma incarico

Pubblicato da disciplinare
Consorzio Vino Chianti Classico

Conferma per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, dell'incarico concesso con il decreto ministeriale 14 settembre 2011, n. 17244, al Consorzio Vino Chianti Classico, con sede legale in Radda in Chianti (SI) - via Pianigiani n. 1 - a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOCG «Chianti Classico» e sulla DOC «Vin Santo del Chianti Classico».

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 4 gennaio 2021  

Conferma dell'incarico al Consorzio Vino Chianti Classico a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOCG «Chianti Classico» e sulla DOC «Vin Santo del Chianti Classico». (21A00153)

(GU n.14 del 19-1-2021)
 
IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del onsiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtu' degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del 
regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtu' del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del  Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare 
l'art. 15;
Vista la direttiva direttoriale della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica n. 9188809 del 29 settembre 2020, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per  le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le attivita' di cui al citato art. 41;
Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;
Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attivita' attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2011, n. 17244, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana - Serie generale - n. 228 del 30 settembre 2011, successivamente confermato, con il quale e' stato riconosciuto il Consorzio Vino Chianti Classico ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOCG «Chianti Classico» ed alla DOC «Vin Santo del Chianti Classico»;
Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 che individua le modalita'  per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentativita', effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Considerato che lo statuto del Consorzio Vino Chianti Classico, approvato da questa amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;  
Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio Vino Chianti Classico, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;
Considerato altresi' che il Consorzio Vino Chianti Classico puo' adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;
Considerato che nel citato statuto il Consorzio Vino Chianti Classico richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOCG «Chianti Classico» e per la DOC «Vin Santo del Chianti Classico»;
Considerato che il Consorzio Vino Chianti Classico ha dimostrato la rappresentativita' di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOCG «Chianti Classico» e per la DOC «Vin Santo del Chianti Classico». Tale verifica e' stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate con la nota prot. n. 18982 del 23 dicembre 2020 dall'organismo di controllo, Valoritalia S.r.l., autorizzato a svolgere l'attivita' di controllo sulle citate denominazioni di origine;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio Vino Chianti Classico a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del 
consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulle denominazioni «Chianti Classico» e «Vin Santo del Chianti Classico»;

Decreta:

Articolo unico

1. E' confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 14 settembre 2011, n. 17244, al Consorzio Vino Chianti Classico, con sede legale in Radda in Chianti (SI) - via Pianigiani n. 1 - a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOCG «Chianti Classico» e sulla DOC «Vin Santo del Chianti Classico».


2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 14 settembre 2011, n. 17244, puo' essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.  
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
Roma, 4 gennaio 2021

Il dirigente: Polizzi

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