Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini DOC Terralba - Riconoscimento e incarico
Il Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini DOC Terralba e' riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste dall'art. 41, comma 1 e 4 della citata legge per la DOC Terralba o Campidano di Terralba. Tale denominazione risulta iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 25 giugno 2024
Riconoscimento del Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini DOC Terralba e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, tutela, vigilanza, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la DOC «Terralba» o «Campidano di Terralba».
(24A03406)
(GU n.156 del 5-7-2024)
IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base
al quale le denominazioni di vini protette in virtu' degli articoli
51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del
regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtu'
del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette dei vini;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del
17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della
Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche
del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare
l'art. 15;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178 «Regolamento recante la riorganizzazione del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile
2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2023, n. 74.», registrato dalla Corte dei conti in data 24 novembre
2023 con n. 1536;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023,
registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 10
gennaio 2024 con n. 10 e presso la Corte dei conti in data 16 gennaio
2024 reg. 68, concernente il conferimento, a decorrere dalla data del
decreto e per il periodo di tre anni, dell'incarico di Capo del
Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai
sensi dell'art. 19, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 165 del
2001, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai
ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, fermo
restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del citato decreto
legislativo;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto
legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7
febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato
dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio
2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011
dell'art. 5, comma 2, lettera d);
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n.
193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024 n. 999, con
il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di
direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualita'
certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli,
agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;
Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024 n. 45910,
registrata dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 280,
recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla
gestione per il 2024;
Vista la direttiva del Dipartimento della sovranita' alimentare e
dell'ippica 21 febbraio 2024, n. 85479, registrata dell'Ufficio
centrale di bilancio in data 28 febbraio 2024 al n. 129, per
l'attuazione degli obiettivi definiti dalla direttiva del Ministro 31
gennaio 2024, n. 45910, registrata dalla Corte dei conti in data 23
febbraio 2024 al n. 280, recante gli indirizzi generali
sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per il 2024,
rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranita'
alimentare e dell'ippica;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione
degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e
definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del
vino;
Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238
relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le
indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede
l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite
le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le
attivita' di cui al citato art. 41;
Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di
tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche
dei vini;
Visto il decreto ministeriale del 6 dicembre 2021 recante le
disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013,
n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016, concernenti la
procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione
delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti
vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di
produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della
protezione;
Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante
disposizioni generali in materia di verifica delle attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15,
della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la
procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi
di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Viste le linee guida per la predisposizione del programma di
vigilanza emanate dall'Ispettorato centrale della tutela della
qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, con la
nota circolare prot. n. 17898 del 18 ottobre 2018;
Vista l'istanza presentata dal Consorzio volontario per la tutela e
la valorizzazione dei vini DOC Terralba, con sede legale in Terralba
(OR), via Marceddi' n. 23, intesa ad ottenere il riconoscimento ai
sensi dell'art. 41, comma 1 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed
il conferimento dell'incarico di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41
della citata legge per la DOC «Terralba» o «Campidano di Terralba»;
Considerato che la denominazione «Terralba» o «Campidano di
Terralba» e' stata riconosciuta a livello nazionale ai sensi della
legge n. 238/2016 e che e' una denominazione protetta ai sensi
dell'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308;
Verificata la conformita' dello statuto del Consorzio volontario
per la tutela e la valorizzazione dei vini DOC Terralba, alle
prescrizioni della legge 12 dicembre 2016, n. 238 e del decreto
ministeriale 18 luglio 2018;
Considerato che il Consorzio volontario per la tutela e la
valorizzazione dei vini DOC Terralba, ha dimostrato la
rappresentativita' di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n.
238/2016 per la DOC «Terralba» o «Campidano di Terralba». Tale
verifica e' stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate
dall'organismo di controllo, Agroqualita' S.p.a., con la nota n.
3997/2023 del 30 novembre 2023 (prot. Masaf n. 177112 del 18 aprile
2024), autorizzato a svolgere l'attivita' di controllo sulla
denominazione citata;
Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del
Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini DOC
Terralba, ai sensi dell'art. 41, comma 1 della legge 12 dicembre
2016, n. 238 ed al conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni
di promozione, valorizzazione, tutela, vigilanza, informazione del
consumatore e cura generale degli interessi di cui al citato art. 41,
comma 1 e 4 per la DOC «Terralba» o «Campidano di Terralba»;
Decreta:
Art. 1
1. Il Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei
vini DOC Terralba e' riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma 1,
della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed e' incaricato di svolgere le
funzioni previste dall'art. 41, comma 1 e 4 della citata legge per la
DOC «Terralba» o «Campidano di Terralba». Tale denominazione risulta
iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle
indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 104 del
regolamento (UE) n. 1308/2013.
Art. 2
1. Lo statuto del Consorzio volontario per la tutela e la
valorizzazione dei vini DOC Terralba, con sede legale in Terralba
(OR), via Marceddi' n. 23, e' conforme alle prescrizioni della legge
12 dicembre 2016, n. 238 e del decreto ministeriale 18 luglio 2018.
2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono
gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di
distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo
sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che
lo stesso e' l'unico soggetto incaricato dal Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, allo
svolgimento delle funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della
legge n. 238/2016 per la DOCG «Terralba» o «Campidano di Terralba».
Art. 3
1. Il Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei
vini DOC Terralba non puo' modificare il proprio statuto e gli
eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste.
Art. 4
1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre
anni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto
stesso.
2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta
l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo'
essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di
perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238/2016 e dal decreto
ministeriale 18 luglio 2018.
3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto e'
automaticamente revocato per una o piu' denominazioni qualora la
Commissione europea decida la cancellazione della protezione, ai
sensi dell'art. 107, comma 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
Roma, 25 giugno 2024
Il direttore generale: Iacovoni
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