Consorzio volontario vino DOC San Colombano o San Colombano al Lambro - Conferma incarico 2022
E' confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 3 settembre 2012, n. 19022, al Consorzio volontario vino DOC San Colombano o San Colombano al Lambro, con sede legale in San Colombano al Lambro (MI) - via Ricetto c/o Castello Belgioioso, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOC «San Colombano» o «San Colombano al Lambro» e sulla IGT «Collina del Milanese».
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 22 dicembre 2021
Conferma dell'incarico al Consorzio volontario vino DOC San Colombano o San Colombano al Lambro a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOC «San Colombano» o «San Colombano al Lambro» e sulla IGT «Collina del Milanese».
(21A07671)
(GU n.2 del 4-1-2022)
IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base
al quale le denominazioni di vini protette in virtu' degli articoli
51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del
regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtu'
del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette dei vini;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del
17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della
Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche
del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare
l'art. 15;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del
vino;
Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238
relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le
indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede
l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite
le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le
attivita' di cui al citato art. 41;
Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di
tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche
dei vini;
Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante
disposizioni generali in materia di verifica delle attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15,
della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2012, n. 19022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 214 del 13 settembre 2012, con il quale e' stato
riconosciuto il Consorzio volontario vino DOC San Colombano o San
Colombano al Lambro ed attribuito per un triennio al citato Consorzio
di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione,
valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli
interessi relativi alla DOC «San Colombano» o «San Colombano al
Lambro» ed alla IGT «Collina del Milanese»;
Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n.
7422 che individua le modalita' per la verifica della sussistenza del
requisito della rappresentativita', effettuata con cadenza triennale,
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Considerato che lo statuto del Consorzio volontario vino DOC San
Colombano o San Colombano al Lambro, approvato da questa
Amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art.
3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n.
7422;
Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio volontario vino
DOC San Colombano o San Colombano al Lambro, deve ottemperare alle
disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto
ministeriale 18 luglio 2018;
Considerato altresi' che il Consorzio volontario vino DOC San
Colombano o San Colombano al Lambro puo' adeguare il proprio statuto
entro il termine indicato all'art. 3, comma 3 del decreto
dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;
Considerato che nel citato statuto il Consorzio volontario vino DOC
San Colombano o San Colombano al Lambro richiede il conferimento
dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4
della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOC «San Colombano» o
«San Colombano al Lambro» e per la IGT «Collina del Milanese»;
Considerato che il Consorzio volontario vino DOC San Colombano o
San Colombano al Lambro ha dimostrato la rappresentativita' di cui al
comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOC «San
Colombano» o «San Colombano al Lambro» e per la IGT «Collina del
Milanese». Tale verifica e' stata eseguita sulla base delle
attestazioni rilasciate con la nota prot. n. 15952 del 19 ottobre
2021 dall'Organismo di controllo, Valoritalia S.r.l., autorizzato a
svolgere l'attivita' di controllo sulle citate denominazioni;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico
al Consorzio volontario vino DOC San Colombano o San Colombano al
Lambro a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione,
vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli
interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del
2016, per le denominazioni «San Colombano» o «San Colombano al
Lambro» e «Collina del Milanese»;
Decreta:
Articolo unico
1. E' confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 3 settembre 2012, n. 19022, al Consorzio volontario vino DOC San Colombano o San Colombano al Lambro, con sede legale in San Colombano al Lambro (MI) - via Ricetto c/o Castello Belgioioso, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOC «San Colombano» o «San Colombano al Lambro» e sulla IGT «Collina del Milanese».
2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le
prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale
3 settembre 2012, n. 19022, puo' essere sospeso con provvedimento
motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti
dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio
2018.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
Roma, 22 dicembre 2021
Il dirigente: Cafiero
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