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Contea di Sclafani Doc - Modifica del disciplinare di produzione 2013

Pubblicato da disciplinare
Contea di Sclafani

All'art. 8 del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini "Contea  di Sclafani", consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come  approvato con il D.M. 30.11.2011 richiamato in premessa, dopo l'ultimo comma, e' inserito il  seguente comma: «Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' consentito l'uso  dell'unita' geografica piu' ampia "Sicilia", ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.Lgs 61/2010 e dell'art.  7, comma 4, del disciplinare di produzione della DOC "Sicilia".».

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 13 febbraio 2013  

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Contea  di Sclafani». (13A01902) 

(GU n.54 del 5-3-2013)
 
 




IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come
modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il
Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);
Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante
modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e
le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali,
l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti
vitivinicoli;
Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti i decreti applicativi del predetto D.lgs. 8 aprile 2010, n.
61, ed in particolare il D.M. 16 dicembre 2010, recante la procedura
a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP
e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del
Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del D.lgs. n. 61/2010;
Visto il Decreto Ministeriale 7 novembre 2012, con il quale e'
stato modificato sopra citato D.M.16 dicembre 2010;
Visto il Decreto Ministeriale 21 agosto 1996, con il quale e' stata
riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini "Contea
di Sclafani" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di
produzione, nonche' i decreti con i quali sono state apportate
modifiche al citato disciplinare;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente
l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP
consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi
alla previsione degli elementi di cui all'art. 118 quater, par. 2,
del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi
fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi
dell'art. 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n.
1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo
fascicolo tecnico della DOP "Contea di Sclafani";
Vista la domanda presentata tramite la Regione Siciliana
dall'Organizzazione Produttori Consorzio Tutela Vini Contea di
Sclafani, datata 3 agosto 2012, intesa ad ottenere la modifica
dell'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione
di Origine Controllata "Contea di Sclafani", al fine di consentire
nell'etichettatura e presentazione dei vini l'uso della menzione
"Sicilia" quale unita' geografica piu' ampia, presentata a questo
Ministero nel rispetto della procedura di cui all'art. 6 del D.M. 16
dicembre 2010, con particolare riguardo alla pubblicazione nel B.U.R.
della Regione Siciliana dell'avviso di presentazione della domanda in
questione;
Considerato che la citata richiesta di modifica non comporta alcuna
modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art. 118 quater,
paragrafo 1, lettera d), del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e che
pertanto per l'esame della stessa richiesta si applica la procedura
semplificata di cui al citato D.M. 16 dicembre 2010, art. 10, comma
6, ovvero di cui all'art. 8, comma 1, del Decreto Ministeriale 7
novembre 2012, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 118
octodecies, paragrafo 3, lettera a), del Regolamento (CE) n.
1234/2007;
Visto il parere favorevole della Regione Siciliana sulla citata
domanda;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale vini DOP
ed IGP sulla citata domanda nella riunione del 18 dicembre 2012;
Ritenuto di dover procedere alla modifica dell'art. 8 del
disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata
dei vini "Contea di Sclafani" in conformita' alla citata proposta;
Ritenuto altresi' di dover pubblicare sul sito internet del
Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la
conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del
vino DOP "Contea di Sclafani" cosi' come approvato con il citato D.M.
30 novembre 2011, e di dover comunicare la modifica in questione alla
Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato
alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118 vicies, paragrafi 2 e 3,
del Regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione
messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70
bis, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Decreta:

Art. 1

1. All'art. 8 del disciplinare di produzione della Denominazione di
Origine Controllata dei vini "Contea di Sclafani", consolidato con le
modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli
elementi di cui all'art. 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento
(CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30.11.2011
richiamato in premessa, dopo l'ultimo comma, e' inserito il seguente
comma:
«Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1
e' consentito l'uso dell'unita' geografica piu' ampia "Sicilia", ai
sensi dell'art. 4, comma 6, del D.Lgs 61/2010 e dell'art. 7, comma 4,
del disciplinare di produzione della DOC "Sicilia".».
2. La modifica al disciplinare consolidato della DOP "Contea di
Sclafani", di cui al comma 1, sara' inserita sul sito internet del
Ministero e comunicata alla Commissione U.E., ai fini
dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico gia' trasmesso alla
stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118 vicies, paragrafi 2 e
3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure
richiamate in premessa.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 13 febbraio 2013

Il direttore generale: Vaccari

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