Domo Rosada Sardegna - Appartamenti turistici e camere per affitti breviDomo Rosada Sardegna - Appartamenti turistici e camere per affitti brevi

Siete qui : Home » articolo » Contessa Entellina Doc - Modifiche disciplinare di produzione - 2013

Contessa Entellina Doc - Modifiche disciplinare di produzione - 2013

Pubblicato da disciplinare
Contessa Entellina Doc

All'art. 7 «Designazione e presentazione» del disciplinare di produzione dei vini a Doc Contessa Entellina, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla  previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come  approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, dopo l'ultimo comma,  e' inserito il seguente comma: «Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' consentito l'uso  dell'unita' geografica piu' ampia "Sicilia", ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo n. 61/2010 e  dell'art. 7, comma 4, del disciplinare di produzione della DOC "Sicilia".».

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 25 luglio 2013  

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Contessa Entellina». (13A06678)

(GU n.185 del 8-8-2013)
 
 




IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante
modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e
le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali,
l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti
vitivinicoli;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti i decreti applicativi del predetto decreto legislativo 8
aprile 2010, n. 61, ed in particolare il decreto ministeriale 16
dicembre 2010, recante la procedura a livello nazionale per l'esame
delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica
dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del
decreto legislativo n. 61/2010;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, con il quale e'
stato modificato sopra citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;
Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1993, con il quale e' stata
riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini
«Contessa Entellina» ed e' stato approvato il relativo disciplinare
di produzione, nonche' i decreti con i quali sono state apportate
modifiche al citato disciplinare;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente
l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP
consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi
alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo
2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi
fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi
dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n.
1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo
fascicolo tecnico della DOP «Contessa Entellina»;
Vista la domanda presentata per il tramite della Regione siciliana,
nel rispetto della procedura di cui all'art. 6 del decreto
ministeriale 16 dicembre 2010, e previo pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della regione medesima dell'avviso relativo all'avvenuta
presentazione della stessa domanda, su istanza dell'Associazione
tutela dei vini DOP «Contessa Entellina», intesa ad ottenere la
modifica dell'art. 7 «Designazione e presentazione» del disciplinare
di produzione dei vini a denominazione di origine controllata
«Contessa Entellina», al fine di consentire nell'etichettatura e
presentazione dei vini l'uso della menzione «Sicilia» quale unita'
geografica piu' ampia;
Considerato che la citata richiesta di modifica non comporta alcuna
modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art. 118-quater,
paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007 e che
pertanto per l'esame della stessa richiesta si applica la procedura
semplificata di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010,
art. 10, comma 6, ovvero di cui all'art. 8, comma 1, del decreto
ministeriale 7 novembre 2012, conformemente alle disposizioni di cui
all'art. 118-octodecies, paragrafo 3, lettera a), del regolamento
(CE) n. 1234/2007;
Visto il parere favorevole della Regione siciliana sulla citata
domanda;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale vini DOP
ed IGP sulla citata domanda nella riunione del 23 luglio 2013;
Ritenuto di dover procedere alla modifica dell'art. 7 del
disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Contessa Entellina» in conformita' alla citata proposta;
Ritenuto altresi' di dover pubblicare sul sito internet del
Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la
conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del
vino DOP «Contessa Entellina» cosi' come approvato con il citato
decreto ministeriale 30 novembre 2011, e di dover comunicare la
modifica in questione alla Commissione U.E., ad aggiornamento del
fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi dell'art.
118-vicies, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007,
tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla
Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera a)
del regolamento (CE) n. 607/2009;

Decreta:

Art. 1

1. All'art. 7 «Designazione e presentazione» del disciplinare di
produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Contessa
Entellina», consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo
stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato
con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa,
dopo l'ultimo comma, e' inserito il seguente comma: «Nella
etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e'
consentito l'uso dell'unita' geografica piu' ampia "Sicilia", ai
sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo n. 61/2010 e
dell'art. 7, comma 4, del disciplinare di produzione della DOC
"Sicilia".».
2. La modifica al disciplinare consolidato della DOP «Contessa
Entellina», di cui al comma 1, sara' inserita sul sito internet del
Ministero e comunicata alla Commissione U.E., ai fini
dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico gia' trasmesso alla
stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e
3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure
richiamate in premessa.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 25 luglio 2013

Il direttore generale: Vaccari

Ricerca rapida : Cerca con le categorie Disciplinari, Vini, Doc, Dop o con i tag Contessa Entellina, disciplinare, doc, dop, palermo, sicilia, sicilia-doc, vino



Nella stessa categoria