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Coppa di Parma Igp - Controlli 2022 da ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari

Pubblicato da disciplinare
Coppa di Parma Igp - ECEPA

ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari” con con sede in Piacenza, Strada dell’Anselma n.5, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37  del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la indicazione geografica protetta “Coppa di Parma”,  registrata in ambito Unione europea con Regolamento (UE) n. 1118 del 31 ottobre 2011.

 

Autorizzazione all’organismo denominato “ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari”  ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta “Coppa di Parma”, registrata in  ambito Unione europea.


IL DIRETTORE DELL’UFFICIO VICO 1
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti  amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 1118 del 31 ottobre 2011 con il quale l’Unione europea ha  provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta “Coppa di Parma”; 
Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi  derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in  particolare l’art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle  denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo  2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione  della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli  animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte  delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali; 
Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante “Sistema nazionale di vigilanza sulle  strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate”, che, d’intesa  con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca dati vigilanza; 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 – Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e  successive modifiche;


Visto il D.M. 4 dicembre 2020 – Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il D.P.C.M. 14 ottobre 2020, con il quale al Dott. Roberto Tomasello è stato conferito  l’incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e  tutela del consumatore “VICO” di questo Ispettorato;
Visto il decreto n. 291126 del 24 giugno 2021, pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale il Direttore generale Dott. Tomasello, a decorrere dal 1° agosto 2021 ha delegato il Direttore dell’Ufficio VICO I della  Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del  consumatore “VICO” di questo Ispettorato, dr.ssa Maria Flavia Cascia, alla firma dei  provvedimenti di autorizzazione agli organismi di controllo e alle autorità pubbliche delle  produzioni a DOP, IGP, STG e delle produzioni biologiche, emanate ai sensi della Legge n.  526/1999, della Legge n. 238/2016 e del Decreto legislativo n. 20/2018 e dei relativi  provvedimenti di sospensione e di revoca; 
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante “Disposizioni urgenti in materia di  riordino delle attribuzioni dei Ministeri” con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e  delle foreste;
Visto il decreto n. 17389 del 5 dicembre 2019, pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale “ECEPA - Ente di  certificazione prodotti agroalimentari” è stato autorizzato ad effettuare i controlli per la  indicazione geografica protetta “Coppa di Parma”;
Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 7 dicembre 2019, come disposto dal decreto sopra citato;
Viste le note n. 355569 del 4 agosto 2021 e n. 75809 del 17 febbraio 2022 con le quali l’Amministrazione ha emanato le “Linee guida per la redazione dei piani di controllo della filiera suinicola a Indicazione Geografica” e contestualmente ha chiesto agli Organismi di controllo di adeguare i piani alle nuove linee guida;
Vista la nota n. 304 del 31 ottobre 2022 con la quale il “Consorzio di Tutela della Coppa di Parma IGP” ha confermato quale struttura di controllo della indicazione geografica protetta “Coppa di Parma”, “ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari”;
Considerato che il piano dei controlli, con allegata modulistica e tariffario, per la indicazione
geografica protetta “Coppa di Parma”, trasmesso da “ECEPA - Ente di certificazione prodotti
agroalimentari”, ritenuto conforme alle “Linee guida per la redazione dei piani di controllo della filiera suinicola a Indicazione Geografica”, è stato approvato dall’Amministrazione con nota n.  584124 del 15 novembre 2022;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad  espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE)  n.1151/2012, per la indicazione geografica protetta “Coppa di Parma”;


D E C R E T A


Articolo 1
(Autorizzazione)
“ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari” con con sede in Piacenza, Strada dell’Anselma n.5, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37  del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la indicazione geografica protetta “Coppa di Parma”,  registrata in ambito Unione europea con Regolamento (UE) n. 1118 del 31 ottobre 2011.


Articolo 2
(Obblighi del soggetto autorizzato)
1. “ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari” per tutta la durata del periodo di  validità dell’autorizzazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla  regolamentazione comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni  complementari che l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario,  decida di impartire.
2. “ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari” non può modificare la compagine  sociale e lo statuto senza il preventivo assenso dell’Amministrazione. 
3. “ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari” sottopone ad approvazione le  variazioni concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario.
4. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica  del presente decreto.
5. “ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari” comunica all’Amministrazione le modifiche relative alla documentazione di sistema, al personale ispettivo e alla composizione  degli organi collegiali.


Articolo 3
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1. L’autorizzazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dal 7 dicembre 2022.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale competente, l’intenzione di confermare “ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari” o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui all’art. 14, comma 7,  della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o l’autorità pubblica da designare.
3. Nel periodo di vigenza dell’autorizzazione “ECEPA - Ente di certificazione prodotti  agroalimentari” resterà iscritto nell’elenco degli organismi privati di controllo di cui all’articolo 14,  comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi  ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.


Articolo 4
(Vigilanza)
“ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dalle Regioni Emilia- Romagna e Lombardia, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.


Articolo 5
(Obblighi di comunicazione)
1. “ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari” comunica, in forma telematica, al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste  e alle Regioni competenti per territorio, le quantità di prodotto certificate nell’anno con cadenza  annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
2. “ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari” trasmetterà i dati relativi alle quantità  di prodotto certificate a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell’art. 14  della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 31  marzo dell’anno successivo.
3. “ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari” è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271. 


Articolo 6
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte di “ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari”, delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca dell’autorizzazione di  cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.


Il Direttore dell’Ufficio VICO 1
Maria Flavia Cascia
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)

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