Cozza di Scardovari Dop - Modifica temporanea del disciplinare di produzione - 2023
Modifica temporanea del disciplinare di produzione della dop Cozza di Scardovari ai sensi dell'art. 53, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
PROVVEDIMENTO 18 maggio 2023
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Cozza di
Scardovari» registrata in qualita' di denominazione di origine
protetta in forza al regolamento (UE) n. 1200/2013 della Commissione
del 25 novembre 2013. (23A03087)
(GU n.124 del 29-5-2023)
IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari;
Visto l'art. 53, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1151/2012,
come emendato dal regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento e del
Consiglio, che prevede la modifica temporanea del disciplinare di
produzione di una DOP o di una IGP, a seguito dell'imposizione di
misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie, da parte delle
autorita' pubbliche;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre
2013, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2022/891, che
integra il regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare, l'art.
6-quinquies, che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento
temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di
autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie
o motivate calamita' naturali sfavorevoli o da condizioni
meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita'
competenti;
Visto il regolamento (UE) n. 1200/2013 della Commissione del 25
novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea - Serie L 315 del 26 novembre 2013, con il quale e' stata
iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle
indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta
«Cozza di Scardovari»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2022 di
dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale fino al
31 dicembre 2022, in relazione alla situazione di deficit idrico in
atto nei territori delle regioni e delle province autonome ricadenti
nei bacini distrettuali del Po e delle Alpi orientali, nonche' per le
peculiari condizioni ed esigenze rilevate nel territorio delle
Regioni Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e
Veneto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- Serie generale - n. 159 del 9 luglio 2022;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2022,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 5 del 7 gennaio 2023, con cui lo stato di emergenza di
rilievo nazionale in relazione alla situazione di deficit idrico e'
stato prorogato di dodici mesi;
Vista l'ordinanza del Presidente della giunta regionale n. 20 del
14 marzo 2023 «Carenza di disponibilita' idrica nel territorio della
Regione del Veneto. Azioni regionali a tutela della risorsa idrica»,
pubblicata nel Bollettino regionale n. 35 del 14 marzo 2023;
Considerato che la Sacca di Scardovari, zona di produzione della
DOP «Cozza di Scardovari», ha visto, nel corso del tempo, una
costante riduzione del flusso idrico proveniente dagli affluenti rami
del fiume Po - Po di Tolle a nord-est e del Po di Gnocca a sud-ovest
- e la conseguente diminuzione del ricambio dell'acqua nella stessa
Sacca;
Visti i resoconti dell'Agenzia regionale per la prevenzione e
protezione ambientale del Veneto - ARPAV riguardanti il monitoraggio
delle acque di transizione del Veneto - luglio, agosto-settembre
2022, febbraio e aprile 2023 - ed i bollettini ordinari n. 2/2023 e
n. 3/2023 dell'Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici nel
distretto idrografico del fiume Po, che evidenziano la presenza di
situazioni di criticita' di alcuni parametri chimico-fisici
dell'acqua nella Sacca di Scardovari e dello stato idrologico
complessivo del bacino del Po;
Considerato che la citata riduzione del flusso idrico comporta una
diminuzione della disponibilita' di fitoplancton, alimento che le
cozze traggono attraverso la filtrazione dell'acqua, provocando un
loro accrescimento inferiore, nel corso del ciclo biologico;
Considerato che la diminuzione del ricambio dell'acqua nella Sacca
di Scardovari provoca anche l'innalzamento della sua temperatura e,
con esso, la riduzione della capacita' di accrescimento della «Cozza
di Scardovari»;
Considerato che il disciplinare di produzione della «Cozza di
Scardovari» DOP riporta, fra le caratteristiche del prodotto,
l'indice di condizione, parametro che misura lo stato di pienezza
della parte edibile del mollusco rispetto all'intero organismo;
Visto che il disciplinare di produzione della DOP in parola
stabilisce, attualmente, che detto indice deve essere maggiore del
25%, per poter utilizzare legittimamente il nome registrato «Cozza di
Scardovari»;
Vista la richiesta, inviata dal Consorzio di tutela della «Cozza di
Scardovari», riconosciuto dal Ministero ai sensi della legge n.
526/1999, del 21 marzo 2023 e delle sue note integrative del 14
aprile 2023, del 9 maggio 2023 e del 16 maggio 2023, di modifica
temporanea, dell'art. 2 del disciplinare di produzione -
caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche, con la quale si
chiede una riduzione dell'indice di condizione dall'attuale 25% al
20%, in modo da fronteggiare la situazione di notevole criticita'
della Sacca di Scardovari, zona di produzione della DOP;
Considerato, altresi', che, in base ai dati acquisiti e alle stime
fornite alla data del presente provvedimento, e' possibile
ipotizzare, per la campagna di raccolta 2023, una riduzione del
flusso idrico degli affluenti nella zona di produzione della DOP, con
i suoi effetti sul ciclo biologico della «Cozza di Scardovari», con
il rischio concreto di un aggravamento ulteriore della situazione,
per effetto dell'andamento del deficit idrico e dell'innalzamento
delle temperature delle acque;
Ritenuto, stante quanto sopra, di poter accogliere la proposta
avanzata dal Consorzio di tutela, relativamente alla riduzione
dell'indice di condizione dal 25% al 20%;
Ritenuto, altresi', che, sulla base degli elementi acquisiti, sia
verosimilmente appropriato concedere un adeguato periodo di validita'
della modifica temporanea di che trattasi;
Visto la comunicazione trasmessa dalla Regione Veneto, acquisita al
protocollo n. 0250141 del 15 maggio 2023, che conferma quanto
comunicato dal Consorzio di tutela, fornendo dati relativi
all'andamento del flusso degli affluenti nella Sacca di Scardovari,
zona di produzione della DOP «Cozza di Scardovari»;
Considerato che, con la stessa comunicazione sopra citata la
Regione Veneto ha espresso, al contempo, parere favorevole
all'approvazione della modifica temporanea presentata;
Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del
disciplinare di produzione della DOP «Cozza di Scardovari», ai sensi
del citato art. 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012,
come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117, e dell'art.
6-quinquies del regolamento delegato (UE) n. 664/2014, come
modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata
al disciplinare di produzione della DOP «Cozza di Scardovari»
attualmente vigente, affinche' le disposizioni contenute nel predetto
documento siano accessibili per informazione erga omnes sul
territorio nazionale;
Provvede:
Alla pubblicazione della modifica temporanea del disciplinare di
produzione della «Cozza di Scardovari» registrata in qualita' di
denominazione di origine protetta in forza al regolamento (UE) n.
1200/2013 della Commissione del 25 novembre 2013, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea - Serie L 315 del 26 novembre
2013.
La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP
«Cozza di Scardovari» sara' in vigore dalla data di pubblicazione
della stessa sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare delle foreste, per la campagna di raccolta
2023, fino al 30 settembre 2023.
Roma, 18 maggio 2023
Il dirigente: Cafiero
Allegato
Modifica temporanea del disciplinare di produzione delladenominazione d'origine protetta «Cozza di Scardovari» ai sensi dell'art. 53, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Il disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «Cozza di Scardovari» pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 290 dell'11 dicembre 2013,
e' cosi' modificato:
Articolo 2 del disciplinare di produzione, caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche,
La «Cozza di Scardovari» presenta le seguenti peculiarita' derivanti dall'ambiente di produzione quali:
indice di condizione, che misura lo stato di pienezza della parte edibile del mollusco rispetto all'intero organismo, maggiore di 25%;
e' sostituita dalla frase seguente:
indice di condizione, che misura lo stato di pienezza della parte edibile del mollusco rispetto all'intero organismo, maggiore di 20%;
La presente modifica sara' in vigore per la campagna di raccolta
2023 fino al 30 settembre 2023, dalla data di pubblicazione sul sito
internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare
e delle foreste.
COZZA DI SCARDOVARI»
N. CE: IT-PDO-0005-0981-12.03.2012
IGP ( ) DOP ( X )
1. Denominazione
«Cozza di Scardovari»
2. Stato membro o paese terzo
Italia
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
Classe 1.7. |
Pesce, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1
La Cozza di Scardovari, appartenente alla specie «Mytilus galloprovincialis», è un mollusco bivalve dalla forma allungata, dotato di una conchiglia colore nero-violaceo. Le valve sono bombate, uguali di forma quasi triangolare e presentano sottili striature concentriche. Dal guscio escono filamenti bruni assai robusti, chiamati «bisso», mediante i quali l’animale si fissa alle reti dette «reste» o ad altri sostegni.
La Cozza di Scardovari è caratterizzata dai seguenti parametri fisici e organolettici:
— |
carni lucide che riempiono bene la cavità valvare (percentuale di carne su peso totale del mollusco — indice di condizione > 25 %), |
— |
dolcezza peculiare delle carni (contenuto in sodio < 210 mg/100 g), |
— |
carni particolarmente morbide e fondenti con elevata palabilità. |
La Cozza di Scardovari, al momento della commercializzazione, deve presentare un guscio scuro e resistente alla percussione; essa è commercializzata viva in confezioni chiuse di rete, sottovuoto o in atmosfera protettiva, o surgelata con o senza guscio.
3.3. Materie prime (solo per i prodotti trasformati)
—
3.4. Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)
La fonte di cibo per la Cozza di Scardovari è costituita dagli elevati apporti di particelle organiche ed inorganiche e dall’elevata produttività di fitoplancton e zooplancton, aspetti peculiari della Sacca di Scardovari.
In particolare, infatti, i nutrienti organici ed inorganici sono favoriti dagli abbondanti contributi di acqua dolce dai rami del fiume Po, mentre lo sviluppo di una ricca popolazione fitoplanctonica e zooplanctonica è favorita dalla bassa profondità delle acque, dalla temperatura e dal tenore di ossigeno presenti nella Sacca di Scardovari. Non vengono somministrati alimenti aggiuntivi o integrativi ai bivalvi.
3.5. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata
Le fasi di semina, accrescimento e raccolta della Cozza di Scardovari, devono essere effettuate solo in vivai all’interno della Sacca di Scardovari; le fasi della depurazione, lavaggio e selezione del prodotto, poiché prevedono l'utilizzo di acqua della Sacca di Scardovari pulita, devono essere svolte in impianti situati nel territorio delle frazione di Scardovari, Ca' Mello e Santa Giulia nel comune di Porto Tolle.
3.6. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.
Il prodotto deve essere insacchettato nella zona prevista al punto 4, all’interno della catena di processo, subito dopo l’uscita dalle vasche di depurazione, al fine di garantire la vitalità, la freschezza del prodotto e le caratteristiche igienico-sanitarie nonché assicurare il controllo per evitare frodi legate al mescolamento con cozze provenienti da altre zone di produzione.
3.7. Norme specifiche in materia di etichettatura
Sulle confezioni deve essere apposto il sigillo di garanzia in maniera tale che l’apertura della confezione comporti la rottura dello stesso sigillo. In etichetta devono essere indicate le diciture: «Cozza di Scardovari» e «Denominazione d’Origine Protetta», eventualmente sostituibile con l’acronimo DOP. Deve inoltre essere riprodotto il logo della denominazione «Cozza di Scardovari D.O.P.» nonché il simbolo grafico dell’Unione europea per le DOP.
4. Delimitazione concisa della zona geografica
La Zona di produzione è la Sacca di Scardovari e i territori delle frazioni di Scardovari, Ca’ Mello e Santa Giulia nel comune di Porto Tolle, in provincia di Rovigo.
Il termine «Sacca» individua l’insenatura marina formatasi per l’occlusione parziale di un braccio di mare, che rimane in comunicazione con il mare aperto attraverso una «bocca lagunare».
La Sacca di Scardovari è situata nell’area meridionale del Delta del Po, fra i rami del Po di Tolle a nord-est e del Po di Gnocca a sud-ovest, e delimitato a sud dalle seguenti coordinate geografiche Gauss-Boaga fuso ovest, che individuano i due punti foranei di delimitazione della Sacca del mare Adriatico:
— |
4971445,99 N — 1773953,45 E, |
— |
4967536,31 N — 1770965,25 E. |
5. Legame con la zona geografica
5.1. Specificità della zona geografica
La Sacca di Scardovari è un ambiente le cui caratteristiche sono il risultato dell’incontro delle correnti d’acqua dolce del fiume Po, ricche di nutrienti e particellato in sospensione, con le acque salate del mare, soggette ai cicli di marea.
Le caratteristiche ambientali della Sacca di Scardovari sono contraddistinte da una bassa salinità delle acque in quanto le acque del mare, con salinità attorno al 35 % unendosi a quelle dolci del fiume, permettono di mantenere la concentrazione salina dell’area a valori variabili tra i 10 % e i 30 % con una media intorno ai 20 %. Le acque del fiume inoltre garantiscono un cospicuo apporto di nutrienti e una ricchezza di particellato organico in sospensione.
I bassi fondali della Sacca con profondità massima di 3 m, consentono una buona diffusione della luce in tutta la colonna d’acqua e ideali condizioni di temperatura, mediamente più elevata rispetto alle zone di mare, nonché un’elevata produttività fitoplanctonica; inoltre i ricambi d’acqua, dovuti ai cicli di marea, consentono l’instaurarsi di ideali condizioni idrodinamiche e una buona ossigenazione delle acque, creando un ambiente favorevole alla crescita dei molluschi.
La prima Cooperativa di pescatori locali della Sacca di Scardovari è del 1936. La trasformazione del territorio nell’ultimo secolo è stata molto rapida, sia grazie alla mano dell’uomo, sia per effetto dei fattori antropici e naturali, e la configurazione attuale della Sacca di Scardovari si raggiunge dopo l’alluvione del 1966. È a partire da questo momento, che si iniziò la sperimentazione dell’allevamento di mitili in piccoli vivai all’interno della Sacca, come alternativa alla pesca in mare, come testimoniato anche dalla relazione del Consiglio di Amministrazione della cooperativa pescatori, in merito all’impianto di depurazione dei mitili di Scardovari degli anni ‘80. Anche la qualità del prodotto è anche il risultato del savoir faire degli operatori che, a partire dagli anni '60 iniziarono la sperimentazione dell’allevamento di mitili in piccoli vivai all’interno della Sacca, come alternativa alla pesca in mare. L’attività di allevamento, a carattere familiare o in forma associativa, prevede una tecnica tradizionale di preparazione dei vivai e di lavorazione del prodotto prevalentemente manuale, che consiste nelle operazioni di separazione e diradamento dei mitili, l’eliminazione dei parassiti e la selezione delle cozze differenziandole per dimensione nelle diverse «reste» per permettere un accrescimento più efficace.
5.2. Specificità del prodotto
La Cozza di Scardovari si caratterizza per un basso tenore di sodio nelle carni (inferiore a 210 mg/100 g di prodotto), che risulta nettamente inferiore a quello presente nei bivalvi allevati in mare aperto e che determina la particolare gradevolezza e delicatezza del prodotto al palato e la dolcezza delle carni.
La Cozza inoltre presenta un elevato indice di condizione, superiore al 25 %, che determina la peculiare pienezza delle carni nel guscio dovuta all’elevato metabolismo ed al notevole sviluppo della parte edibile. Tale sviluppo del mollusco che si esplica in soli otto, nove mesi dalla messa dimora del seme, consente una elevata produttività tipica della Cozza di Scardovari.
5.3. Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)
Le caratteristiche qualitative, fisiche e organolettiche della Cozza di Scardovari sono il risultato delle peculiarità ambientali della Sacca da cui prendono il nome. In particolare la bassa salinità delle acque della Sacca dove sono prodotte le cozze di Scardovari, influenza la presenza di un basso tenore di sodio nelle loro carni — inferiore a 210 mg/100 g di prodotto — caratteristica che concorre a rendere particolarmente gradevole, delicato e dolce il gusto delle carni al palato.
La ricchezza di particellato organico in sospensione e l’elevata produttività fitoplanctonica nelle basse acque della Sacca, determinano l’elevato metabolismo del mollusco e il notevole sviluppo della parte edibile con indice di condizione superiore al 25 % nonché sulla rapidità di accrescimento tipico della Cozza di Scardovari.
Le caratteristiche geografiche e morfologiche della Sacca di Scardovari (basso livello d’acqua, costanti ricambi d’acqua dovuti ai cicli di marea, condizioni ideali di temperatura, ossigenazione e idrodinamismo), e la professionalità degli operatori nelle tradizionali tecniche di produzione e di allevamento, influenzano direttamente il benessere dei bivalvi, permettendo uno sviluppo maggiore e più uniforme dei mitili e un controllo della qualità degli stessi.
La reputazione del nome e del prodotto è documentata dalle foto sulla Festa della Cozza di Scardovari degli anni ‘80; oggi la produzione di cozze provenienti dalla Sacca di Scardovari è una realtà importante, che coinvolge molti operatori e aziende familiari e il prodotto è conosciuto dai consumatori sia in Italia che in altri paesi europei.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006 (3)].
Questa amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione pubblicando la proposta di riconoscimento della DOP «Cozza di Scardovari» sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 271 del 21 novembre 2011.
Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet:
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335
oppure:
accedendo direttamente all’home page del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (http://www.politicheagricole.it), cliccando su «Qualità e sicurezza» (in alto a destra dello schermo) ed infine su »Disciplinari di produzione all’esame dell’UE».
Prosciutto di Norcia Igp - Modifica temporanea disciplinare - 2023 »