Crudo di Cuneo - Protezione transitoria
Protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla denominazione «Crudo di Cuneo», per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 24 maggio 2007
Protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla denominazione «Crudo di Cuneo», per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.
(GU n.129 del 6-6-2007)
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio,
protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la
registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
Vista la domanda presentata dal Consorzio di promozione e tutela
del prosciutto «Crudo di Cuneo», con sede in Cuneo, corso Dante n.
51, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Crudo di
Cuneo», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 510/2006;
Vista la nota protocollo n. 64735 del 5 settembre 2005 con la quale
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal
regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario
competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla
documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
Vista l'istanza con la quale il Consorzio di promozione e tutela
del prosciutto «Crudo di Cuneo», ha chiesto la protezione a titolo
transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto
regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato
italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura,
conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza
della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa
esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo
provvisorio faranno uso;
Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a
livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato
regolamento (CE) n. 510/2006;
Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Crudo di
Cuneo», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di
riconoscimento della denominazione di origine protetta;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio di
promozione e tutela del prosciutto «Crudo di Cuneo», assicuri la
protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della
denominazione «Crudo di Cuneo», secondo il disciplinare di produzione
allegato alla nota protocollo n. 64735 del 5 settembre 2005, sopra
citata;
Decreta:
Art. 1.
E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello
nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento
(CE) n. 510/2006, alla denominazione «Crudo di Cuneo».
Art. 2.
La denominazione «Crudo di Cuneo» e' riservata al prodotto ottenuto
in conformita' al disciplinare di produzione, trasmesso con nota n.
64735 del 5 settembre 2005 all'organismo comunitario competente.
Art. 3.
La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale
mancata registrazione comunitaria della denominazione «Crudo di
Cuneo», come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti
che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui
all'art. 1.
Art. 4.
La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' a decorrere
dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda stessa
da parte dell'organismo comunitario.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 24 maggio 2007
Il direttore generale: La Torre