Curtefranca Doc - Modifica ordinaria al disciplinare di produzione - 2024
Al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (DOP) (menzione tradizionale specifica: denominazione di origine controllata DOC) dei vini Curtefranca, cosi' come da ultimo modificato con decreto ministeriale 7 marzo 2014 richiamato in premessa, sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 208 del 6 settembre 2023.
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 14 marzo 2024
Modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini Curtefranca. (24A01510)
(GU n.69 del 22-3-2024)
IL DIRIGENTE DELLA PQA IV
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (UE) n. 2021/2117
del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021;
Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del
17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della
Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche
del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e
successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del
vino;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di
modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010;
Vista la circolare del Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali n. 6694 del 30 gennaio 2019 avente ad oggetto
reg. delegato UE n. 33/2019 e reg. di esecuzione UE n. 34/2019 della
Commissione del 17 ottobre 2018, che integrano e recano modalita' di
applicazione del reg. UE n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio in materia di DOP, IGP, menzioni tradizionali ed
etichettatura e presentazione dei prodotti vitivinicoli. Legge 12
dicembre 2016, n. 238, articoli 32 e 36, in materia di procedura
nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione
delle DO e IG dei vini e per la modifica dei disciplinari di
produzione. Disposizioni transitorie per la procedura nazionale delle
domande in questione;
Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 83 dell'8 aprile
2022, recante «Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti
(UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016
concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande
di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei
prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di
produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della
protezione»;
Visto il decreto ministeriale 31 agosto 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 22 novembre
1995 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata dei vini «Terre di Franciacorta» ed approvato il relativo
disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 164 del 15 luglio
2008 con il quale e' stata modificata la denominazione di origine
controllata «Terre di Franciacorta» in «Curtefranca» e modificato,
altresi', il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre
2011 e sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP
e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei
vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare
gli stessi agli elementi previsti dalla normativa dell'U.E. all'epoca
vigente, nonche' dei relativi fascicoli tecnici, ivi compreso il
disciplinare consolidato della DOP «Curtefranca» e il relativo
documento unico riepilogativo;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul sito
internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP, con il
quale e' stato da ultimo modificato il disciplinare di produzione
della denominazione di origine controllata dei vini «Curtefranca»;
Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della
Regione Lombardia, su istanza del Consorzio per la tutela del
Franciacorta con sede in Erbusco (BS), intesa ad ottenere la modifica
del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Curtefranca» nel
rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 6
dicembre 2021, nonche' dell'analogo preesistente decreto ministeriale
7 novembre 2012;
Atteso che la citata richiesta di modifica, considerata «modifica
ordinaria» che comporta modifiche al documento unico, ai sensi
dell'art. 17, del reg. UE n. 33/2019, come modificato dal reg.
delegato UE n. 2023/1606, e' stata esaminata, nell'ambito della
procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto
ministeriale 7 novembre 2012 (articoli 6, 7, e 10) e dal citato
decreto ministeriale 6 dicembre 2021 (art. 13), successivamente alla
sua entrata in vigore, e in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Lombardia;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale
vini DOP e IGP, di cui all'art. 40 della legge 12 dicembre 2016, n.
238, espresso nella riunione del 7 luglio 2023, nell'ambito della
quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica
aggiornata del disciplinare di produzione della DOC dei vini
«Curtefranca»;
conformemente all'art. 13, comma 6, del citato decreto
ministeriale 6 dicembre 2021 la proposta di modifica del disciplinare
in questione e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 208 del 6 settembre 2023, al fine di dar modo
agli interessati di presentare le eventuali osservazioni entro trenta
giorni dalla citata data;
entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla
citata proposta di modifica;
Vista la nota del Consorzio di tutela del Franciacorta, del 22
dicembre 2023, con la quale, in considerazione che le modifiche al
disciplinare di produzione della DOC dei vini «Curtefranca»,
entreranno in vigore per la campagna vendemmiale 2024/2025, si
specifica che agli operatori e' consentita la facolta' di utilizzare
le etichette conformi al previgente disciplinare per le annate
precedenti all'entrata in vigore delle modifiche al disciplinare
della citata DOC dei vini «Curtefranca»;
Vista altresi' la nota M1.2024.0020493 del 5 febbraio 2024 con la
quale la Regione Lombardia ha espresso il parere favorevole alla
predetta richiesta del Consorzio per la tutela del Franciacorta;
Considerato che a seguito dell'esito positivo della predetta
procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 13, comma
7, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sussistono i
requisiti per approvare, con il presente decreto, le modifiche
ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare
di produzione della DOP dei vini «Curtefranca» ed il relativo
documento unico consolidato con le stesse modifiche;
Ritenuto altresi' di dover procedere, ai sensi dell'art. 13, commi
7 e 8, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 alla
pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche
ordinarie del disciplinare di produzione in questione, nonche' alla
comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione UE,
tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi
dell'art. 30, par. 1, lettera a) del reg. UE n. 34/2019;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,
lettera d);
Vista la direttiva direttoriale n. 118468 del 22 febbraio 2023
della Direzione generale per la promozione della qualita'
agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con
la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in
coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla
firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti
amministrativi di competenza;
Decreta:
Art. 1
1. Al disciplinare di produzione della denominazione di origine
protetta (menzione tradizionale specifica: denominazione di origine
controllata) dei vini «Curtefranca», cosi' come da ultimo modificato
con decreto ministeriale 7 marzo 2014 richiamato in premessa, sono
approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 208 del 6
settembre 2023.
2. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
protetta dei vini «Curtefranca», cosi' come consolidato con le
modifiche ordinarie di cui al comma 1, e il relativo documento unico
consolidato figurano rispettivamente negli allegati A e B del
presente decreto.
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il
giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate,
entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla
Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a
disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del
regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore
nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione
da parte della Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione.
3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le «modifiche
ordinarie» di cui all'art. 1 sono applicabili a decorrere dalla
campagna vendemmiale 2024/2025.
4. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della dei vini
«Curtefranca» di cui all'art. 1, saranno pubblicati sul sito internet
del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 14 marzo 2024
Il dirigente: Cafiero
Allegato A
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE
DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «CURTEFRANCA»
Art. 1.
Denominazioni e vini
La denominazione d'origine controllata «Curtefranca» e' riservata
ai vini tranquilli che rispondono alle condizioni e ai requisiti
prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti
tipologie:
«Curtefranca» bianco;
«Curtefranca» rosso.
Art. 2.
Base ampelografica
I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti da uve prodotte
da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione
ampelografica:
1. «Curtefranca» bianco: Chardonnay per un minimo del 50%.
Possono inoltre concorrere fino a un massimo del 50% le uve Pinot
bianco e/o Pinot nero;
2. «Curtefranca» rosso: Cabernet franc e/o Carmenere per un
minimo del 20%; Merlot per un minimo del 25%; Cabernet Sauvignon da
un minimo del 10% ad un massimo del 35%. Possono inoltre concorrere
alla produzione del «Curtefranca» rosso anche le uve a bacca rossa
provenienti da vitigni idonei alla coltivazione nella Regione
Lombardia, fino ad un massimo del 15%, con esclusione dei vitigni
aromatici.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei
vini «Curtefranca» comprende per intero i territori dei seguenti
comuni:
Paratico, Capriolo, Adro, Erbusco, Corte Franca, Iseo, Ome,
Monticelli Brusati, Rodengo Saiano, Paderno Franciacorta, Passirano,
Provaglio d'Iseo, Cellatica e Gussago, nonche' la parte del
territorio dei Comuni di Cologne, Coccaglio, Rovato e Cazzago San
Martino che si trova a nord delle strade statali n. 573 e n. 11 e
parte del territorio del Comune di Brescia.
Tale zona e' cosi' delimitata:
dalla riva del lago di Iseo segue il confine del Comune di
Paratico fino ad incontrare il confine del Comune di Capriolo che
segue fino ad incontrare il confine del Comune di Adro. Segue il
confine di Adro verso sud fino ad incontrare il confine del Comune di
Erbusco che segue, sempre verso sud, oltrepassando l'intersezione con
il Comune di Cologne che segue ancora verso sud fino ad incontrare la
ex strada statale Bergamo-Brescia che segue fino all'intersezione con
il confine del Comune di Ospitaletto. Segue il confine di questo
comune a nord fino ad innestarsi con il confine del Comune di
Castegnato. Segue sempre verso nord, il confine del Comune di
Castegnato fino ad incontrare laex strada statale n. 11 che segue
verso est passando la localita' Mandolossa e prosegue sulla stessa
strada statale fino a localita' Scuole. Da qui prende la strada a
nord che va verso la Badia fino a quota 133. Da qui segue la strada
che individua ad est la collina di S. Anna in direzione nord-est
passando per le quote 136,9 - 138,8 - 140,2 - 150 - 160 - 157,9, fino
ad incontrare la strada Brescia- Cellatica che segue in direzione
Cellatica.
Da quota 139,9, la delimitazione si identifica prima con il
confine Comunale di Cellatica e poi con quello di Gussago
comprendendo tutto il territorio dei suddetti due comuni, quindi
segue prima il confine del Comune di Brione e poi quello di Polaveno
fino al lago di Iseo. Segue la riva del lago d'Iseo fino a Paratico.
2. Dalla zona di produzione come sopra delimitata, e' escluso il
seguente territorio:
partendo dal confine della Provincia di Brescia, a ovest, in
prossimita' dell'autostrada A4 e del fiume Oglio, fra i confini
comunali di Palazzolo sull'Oglio e Capriolo, segue il confine del
Comune di Capriolo fino ad intersecare la linea ferroviaria con cui
si identifica verso nord fino alla stazione di Paratico, poi con la
ex strada statale n. 469, la strada provinciale n. 12 fino
all'abitato di Clusane, in corrispondenza di quota 193,8. Non
includendo tutto il territorio di Villa Barcella, passa per quota 205
e interseca nuovamente la strada provinciale n. 12 a quota 197; si
identifica con la strada provinciale n. 12 fino a quota 191 con
l'esclusione del colle di Cascina Beloardo e transita per le quote
189,9 - 188 - 195,2 intersecando cosi' la strada provinciale n. 11
verso sud fino alla chiesa di S. Pietro in Lamosa e in corrispondenza
di questa imbocca la carrareccia fino a Segaboli, poi passa per quota
192,3 - 189,5 - 187,5 - 198 e prosegue per Il Mulino, la stazione
ferroviaria di Provaglio, quindi coincide con la linea ferroviaria
verso nord, fino ad incontrare, prima dell'abitato di Iseo, la s.s.
510 che ne segue il percorso fino ad incontrare il confine comunale
di Sulzano. Si identifica con esso, verso nord, fino al lago, quindi
segue la riva del lago di Iseo fino a Paratico dove incontra, nei
pressi di Sarnico, il confine della Provincia di Brescia con cui si
identifica fino a raggiungere il confine del Comune di Capriolo da
dove si e' partiti.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini «Curtefranca» devono essere quelle
tradizionali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche
caratteristiche di qualita'.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le
produzioni della denominazione di origine di cui si tratta. Per la
produzione di tutti i vini «Curtefranca» sono da escludere i terreni
eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati o di pianura
alluvionale, come delimitati nel precedente art. 3, punto 2 e come
descritto nel sistema informativo della Regione Lombardia.
2. Per i nuovi impianti e i reimpianti le forme di allevamento
consentite sono: a spalliera singola con sviluppo ascendente con
potatura adatta al sistema di allevamento, su un solo piano di
vegetazione (tralcio rinnovato o cordone speronato). Sono consentite
forme di allevamento diverse nei terrazzamenti qualora siano tali da
migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi
sulle caratteristiche delle uve.
3. E' consentita l'irrigazione di soccorso.
4. La produzione massima di uva rivendicabile per ettaro in
coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione di vini a
denominazione di origine controllata di cui all'art. 2, e i
rispettivi titoli alcolometrici volumici minimi naturali devono
essere i seguenti:
=================================================
| | ton/ha | vol % |
+=======================+=============+=========+
|Curtefranca bianco | 10 | 10,5 |
+-----------------------+-------------+---------+
|Curtefranca rosso | 10 | 10,5 |
+-----------------------+-------------+---------+
|Curtefranca bianco con | | |
|menzione vigna | 9 | 11,5 |
+-----------------------+-------------+---------+
|Curtefranca rosso con | | |
|menzione vigna | 8 | 12,0 |
+-----------------------+-------------+---------+
La raccolta delle uve e il trasporto delle stesse in cantina
devono essere eseguiti in modo da non compromettere l'integrita'
degli acini.
5. Per i nuovi impianti e i reimpianti la densita' dei ceppi per
ettaro non puo' essere inferiore a 4500 calcolata sul sesto di
impianto con distanza massima tra le file di 2.50 m, ad eccezione di
zone terrazzate ad elevata pendenza la cui densita' non potra' essere
inferiore a 2500 ceppi. La quantita' di uva rivendicabile, per i
primi due anni conteggiati a partire dalla prima annata vitivinicola
successiva all'impianto del vigneto, e' inferiore al massimo
stabilito dal disciplinare e di seguito definita:
primo anno: zero; secondo anno: zero; terzo anno: 6 ton/ha.
6. I suddetti limiti di resa in uva a ettaro dovranno essere
rispettati anche in annate eccezionalmente favorevoli mediante
un'accurata cernita delle uve, fermo restando la possibilita' di un
supero di produzione del 20% che potra' essere impiegato per la
produzione di IGT «Sebino».
7. La Regione Lombardia annualmente, prima della vendemmia con
proprio decreto, su proposta del consorzio di tutela e tenuto conto
delle condizioni ambientali e di coltura che nell'anno si sono
verificate, puo' stabilire un limite massimo, di uva per ettaro e di
ettolitri per quintale di uva, diverso da quello fissato dal presente
disciplinare in rapporto agli ettolitri di vino ottenibile, dandone
immediatamente comunicazione all'organismo di controllo.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione dei vini a denominazione di
origine controllata «Curtefranca» devono essere effettuate
all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art.
3.
2. Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le
suddette operazioni sono consentite anche nell'ambito del territorio
della frazione di S. Pancrazio di Palazzolo sull'Oglio e negli interi
territori dei comuni che sono solo in parte compresi nel perimetro
delimitato.
3. L'imbottigliamento e l'affinamento in bottiglia dei vini di
cui all'art. 2 devono essere effettuati solo nell'ambito dell'intero
territorio della Provincia di Brescia, a condizione che le ditte
interessate dimostrino la tradizionalita' di tali operazioni.
Conformemente all'art. 4.2 del regolamento n. 2019/33,
l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella
predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualita' o
la reputazione o garantire l'origine o assicurare l'efficacia dei
controlli.
Conformemente all'art. 4.2 del regolamento (UE) n. 2019/33, a
salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che
tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori
dell'area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni
individuali alle condizioni di cui all'art. 35, comma 3, lettera c)
della legge n. 238 del 12 dicembre 2016.
4. La resa massima dell'uva in vino finito per tutti i vini a
denominazione di origine controllata «Curtefranca» e' del 68%.
5. Le eventuali eccedenze, purche' fino a un massimo del 5% del
vino totale finito, non hanno diritto alla denominazione di origine
controllata ma potranno essere impiegate per la produzione di IGT
«Sebino». Qualora la resa superi quest'ultimo limite tutto il
prodotto perde il diritto alla denominazione di origine controllata e
potra' essere destinato ad IGT «Sebino».
6. Le uve dei vigneti iscritti allo schedario viticolo della
denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta»
potranno essere rivendicate con la scelta vendemmiale, totalmente o
parzialmente in riferimento alle superfici vitate iscritte
separatamente nello schedario viticolo dei vigneti, anche per il vino
a denominazione di origine controllata «Curtefranca» bianco, ma non
viceversa.
7. E' consentito che a seguito della scelta di cantina, da
effettuarsi comunque prima delle fasi di elaborazione e in
particolare prima dell'aggiunta dello sciroppo di tiraggio, il vino a
denominazione di origine controllata e garantita Franciacorta passi a
vino tranquillo a denominazione di origine controllata «Curtefranca»
bianco o all'indicazione geografica tipica «Sebino» bianco, ma non
viceversa, purche' detto vino abbia tutti i requisiti previsti nel
disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Curtefranca» o dell'indicazione geografica tipica
«Sebino».
8. I seguenti vini, «Curtefranca» bianco e rosso con menzione
vigna, devono essere sottoposti a un periodo minimo di elaborazione
cosi' definito:
=====================================================================
| | | affinamento in |
| (mesi) | passaggio in legno | bottiglia |
+======================+======================+=====================+
|Curtefranca bianco | facoltativo | 3 |
+----------------------+----------------------+---------------------+
|Curtefranca rosso | 8 | 6 |
+----------------------+----------------------+---------------------+
9. Per vini di cui all'art. 1 la commercializzazione e'
consentita soltanto dopo un periodo di affinamento, a partire dalla
data di inizio vendemmia stabilita con decreto della Regione
Lombardia. Per tale motivo l'immissione al consumo non puo' essere
antecedente alle date di seguito indicate:
Curtefranca bianco - 1° febbraio;
Curtefranca bianco vigna - 1° settembre (anno successivo alla
vendemmia);
Curtefranca rosso - 1° luglio (anno successivo alla vendemmia);
Curtefranca rosso vigna - 1° settembre (due anni successivi
alla vendemmia).
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
1. I vini a denominazione di origine controllata «Curtefranca»
all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
«Curtefranca» bianco:
colore: paglierino con riflessi verdognoli;
odore: delicato, floreale, caratteristico;
sapore: asciutto e morbido, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;
«Curtefranca» rosso:
colore: rosso vivo con riflessi rubino brillanti;
odore: fruttato caratteristico, eventualmente erbaceo;
sapore: di medio corpo, asciutto, vinoso, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
2. I vini a denominazione di origine controllata «Curtefranca»,
con la menzione vigna seguita dal toponimo all'atto dell'immissione
al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Curtefranca» bianco:
colore: paglierino piu' o meno intenso con eventuali riflessi
verdognoli;
odore: delicato, fragrante, caratteristico;
sapore: asciutto, intenso, caratteristico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l;
«Curtefranca» rosso:
colore: rosso intenso con riflessi granati;
odore: etereo, intenso, caratteristico con sfumature fruttate
ed eventualmente erbacee;
sapore: asciutto di corpo vellutato, complesso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
Art. 7.
Designazione e presentazione
1. Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1,
e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, fatte salve quelle
previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi:
extra, fine, scelto, selezionato, vecchio e simili.
2. Nella designazione e presentazione dei vini «Curtefranca» e'
consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali, nonche' a marchi privati non aventi significato
laudativo purche' non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
Nella presentazione e designazione del prodotto, la menzione
vigna seguita dal toponimo deve essere riportata immediatamente sia
al di sotto della denominazione «Curtefranca» che della menzione
specifica tradizionale denominazione di origine controllata. In tal
caso e' vietato fare riferimento al colore (bianco o rosso).
3. E' consentita l'aggiunta di indicazioni veritiere tendenti a
specificare anche l'attivita' dell'imbottigliatore, quale
viticoltore, azienda agricola, fattoria, villa, tenuta agricola,
podere, castello, abbazia e similari in osservanza delle disposizioni
UE e nazionali in materia.
4. Nella designazione dei vini a denominazione di origine
controllata «Curtefranca» puo' essere utilizzata la menzione «vigna»
a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome
tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino
avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal
relativo toponimo o nome tradizionale, venga riportata sia nella
denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di
accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco regionale ai sensi
dell'art. 31, comma 10 della legge n. 238 del 12 dicembre 2016.
5. La specificazione tradizionale denominazione di origine
controllata, deve seguire immediatamente al di sotto la denominazione
«Curtefranca» senza interposizione di altre menzioni facoltative o
obbligatorie.
6. Nella presentazione e designazione del prodotto i termini
bianco e rosso sono facoltativi; se espressi nell'ambito del campo
visivo dove sono riportate tutte le indicazioni obbligatorie seguono
immediatamente al di sotto sia la denominazione «Curtefranca», che la
specificazione «denominazione di origine controllata» e devono sempre
figurare con caratteri di stampa di altezza e dimensione non
superiore a due terzi di quelli usati per la denominazione.
Qualora sia presente un'etichetta di immagine, e' obbligatorio
indicare in tale etichetta il nome della denominazione «Curtefranca»
in caratteri di altezza minima di 3 millimetri e nella stessa
etichetta le altre eventuali diciture possono figurare senza alcun
vincolo di dimensioni rispetto al nome Curtefranca.
7. Sulle etichette delle bottiglie contenenti i vini di cui
all'art. 1 deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione
delle uve.
Art. 8.
Confezionamento
1. I vini a denominazione di origine controllata «Curtefranca»
possono essere commercializzati in contenitori di capacita' massima
di 12 litri. I vini «Curtefranca» con la menzione «vigna» seguita dal
toponimo, devono essere posti in vendita solo in recipienti di
capacita' inferiore e/o uguale a 5 litri.
Tutti i vini a denominazione di origine controllata
«Curtefranca», devono essere immessi al consumo solo in bottiglie di
vetro, con tappo raso bocca o con tappo di vetro. E' ammesso per le
bottiglie di contenuto inferiore e/o uguale a 0,250 litri, il tappo a
vite e/o a strappo.
Art. 9.
Legame con l'ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica.
Fattori naturali rilevanti per il legame.
Il territorio di produzione del Curtefranca e' delimitato a est
dalle colline rocciose e moreniche di Rodengo Saiano, Ome, Gussago e
Cellatica, a nord dalle sponde meridionali del Lago d'Iseo e dalle
ultime propaggini delle Alpi Retiche, a ovest dal fiume Oglio e
infine a sud dal Monte Orfano. Esso e' formato da un ampio anfiteatro
morenico formatosi durate le glaciazioni delle ere geologiche
Secondaria e Terziaria per effetto dei movimenti di espansione e
arretramento del grande ghiacciaio proveniente dalla Valcamonica e
caratterizzato da un'estrema complessita' morfologica e geologica.
Elemento comune di gran parte dei suoli della denominazione e' dunque
l'origine morenica che ne determina le caratteristiche principali:
genesi alloctona, discreta profondita', drenaggio buono e riserva
idrica buona o elevata. I suoli sono dunque particolarmente adatti
alla coltura della vite. Fatte salve le caratteristiche generali
della zona vi e' poi una grande variabilita' pedo-paesaggistica che
determina diversi comportamenti vegeto-produttivi, diverse dinamiche
di maturazione delle uve e di conseguenza diverse caratteristiche
sensoriali dei vini. Con lo studio di zonazione condotto negli anni
'90 sono state identificate quattro unita' vocazionali differenti che
testimoniano la ricchezza di questo territorio. La denominazione di
origine controllata Curtefranca ricade nella regione mesoclimatica
insubrica e gode di alcuni caratteri di tipo mediterraneo risultando
relativamente mite nell'inverno, non eccessivamente caldo
nell'estate, con discrete escursioni termiche giornaliere ed annuali.
Altri fattori operano a livello di meso scala e contribuiscono a
determinare il regime delle precipitazioni e dei venti assicurando
una regolare apporto idrico e l'assenza di umidita' eccessiva:
vicinanza dell'area di pianura, il che trova riscontro in tutta
una serie di fenomeni quali le inversioni termiche e le circolazioni
di brezza;
vicinanza del lago d'Iseo, che manifesta caratteristici effetti
in termini di mitigazione delle temperature medie, diminuzione del
rischio di gelate, intensificazione delle precipitazioni, regime dei
venti;
presenza a Nord del grande solco vallivo che delimita l'area
del lago e poi della Valcamonica, con effetti sul campo del vento e
sulle precipitazioni.
Gli eventi piovosi sono particolarmente frequenti nei periodi
autunnale e primaverile, le precipitazioni annue sono pari a circa
1000 mm. Nel periodo vegetativo le precipitazioni medie sono adeguate
e generalmente ben distribuite, comprese tra 500 e 600 mm. Le
temperature, espresse con l'indice bioclimatico di Winkler sono
comprese tra i 1800 e i 2300 gradi giorno, in relazione all'altezza,
all'esposizione e all'effetto del lago. Questi valori consentono il
raggiungimento di una adeguata maturazione delle uve.
Fattori umani rilevanti per il legame.
La vite e' presente in forma spontanea nel territorio della
denominazione Curtefranca gia' in epoca preistorica: testimonianza e'
data dal ritrovamento di vinaccioli di vite nella zona di Provaglio
d'Iseo, laddove probabilmente v'erano insediamenti palafitticoli.
Le testimonianze successive della predilezione per la
coltivazione della vite in questo territorio sono innumerevoli e tra
queste ricordiamo le esperienze di coltivazione dei monaci abitanti
le corti monastiche della zona note come «franchae curtes», corti
esentate dal pagamento dei dazi doganali per il merito di bonificare
e coltivare i terreni.
L'attuale territorio cosi' come delimitato all'art. 3 del
presente disciplinare era gia' descritto e delimitato nell'atto del
Doge di Venezia Francesco Foscari del 1429, quando la zona era sotto
il dominio della Serenissima.
Nel corso dei secoli la viticoltura ha sempre mantenuto un ruolo
importante nell'economia agricola della zona fine agli anni '60 del
secolo scorso, quando con l'istituzione della DOC, e' iniziato una
sorta di Rinascimento viticolo che ha portato la coltivazione della
vite ad essere oggi la principale coltura di questa denominazione, il
cui nome Terre di Franciacorta prima, Curtefranca oggi testimonia il
legame profondo con questo territorio e con la sua storia.
Base ampelografica.
Tradizionalmente si allevavano vari vitigni locali, bianchi e
rossi. Con la nascita della Doc, sono stati individuati i vitigni a
bacca rossa maggiormente vocati e di tradizione radicata sul
territorio: Cabernet franc (e sauvignon), Merlot, Barbera e Nebbiolo.
Nel tempo, parallelamente all'evoluzione del gusto comune e della
cultura enoica, ricercando maggiori gradi di maturazione tecnologica
e polifenolica delle uve, la Barbera e il Nebbiolo sono stati in
parte sostituiti dai Cabernet e dal Carmenere, varieta'
tradizionalmente coltivata in zona, spesso confusa col Cabernet franc
e conosciuta localmente come «bordo' magher» per la sua
caratteristica di avere grappoli spargoli e con acini piccoli.
Nel 2008 il Carmenere e' stato ufficialmente riconosciuto nel
Disciplinare del Curtefranca rosso DOC. Per la tipologia Bianco il
vitigno d'elezione e' lo Chardonnay, accompagnato dal Pinot bianco e
dal Pinot nero.
Forme di allevamento, sesti di impianto, sistemi di potatura.
La forma tradizionalmente utilizzata era la pergola bresciana,
poi gradualmente sostituita da forme moderne a spalliera con sviluppo
ascendente della vegetazione e potatura a guyot o cordone speronato,
che consentono un migliore equilibrio vegeto-produttivo e un adeguato
contenimento della produzione entro i limiti fissati dal
disciplinare.
Le pratiche relative all'elaborazione dei vini.
Sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la
vinificazione in bianco e in rosso dei vini tranquilli, adeguatamente
differenziate per la produzione della tipologia base e della
tipologia con menzione «vigna», che comporta rese piu' basse in
vigneto e tempi obbligatori maggiori di invecchiamento in legno e
affinamento in bottiglia. Ne risultano vini con maggiore estratto e
alcolicita'.
B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto
essenzialmente riconducibili o esclusivamente attribuibili
all'ambiente geografico.
La Doc Curtefranca e' rappresentata da quattro tipologie: Bianco
«base» e Bianco con menzione Vigna, Rosso «base» e Rosso con menzione
Vigna che da un punto di vista analitico, ma soprattutto sensoriale
sono molto ben caratterizzati e riconoscibili come vini del
territorio, cosi' come descritti all'art. 6 del presente
disciplinare.
In particolare il Curtefranca bianco e rosso si presentano come
vini di beva gradevole, con florealita' e sapidita' ben equilibrata
il primo e sentori fruttati, spesso con note delicatamente erbacee il
secondo. Il corpo e' medio, le alcolicita' moderate.
La menzione Vigna comporta un arricchimento di profumi e di
struttura notevoli ed una caratterizzazione evidente legata allo
specifico vigneto di provenienza. Nel Curtefranca Vigna rosso, il
colore diventa granato, i profumi sono piu' profondi ed eterei, il
sapore vellutato e complesso.
C) Descrizione dell'interazione causale tra gli elementi di cui alla
lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
Il territorio della denominazione di origine controllata
Curtefranca e' situato sull'estremo confine settentrionale della
Pianura Padana e si va a incastonare dentro il sistema alpino in
prossimita' del lago di Iseo. Il clima e' per alcuni versi simile a
quello della pianura Padana ma con i benefici effetti della presenza
del lago. D'estate il caldo estivo e' mitigato dalle fresche correnti
che spirano lungo il corridoio della val Camonica e del lago e
d'inverno il lago stesso riemette il calore accumulato nella stagione
precedente mitigando le temperature. Da un punto di vista pedologico
il territorio e' eterogeneo, e si possono classificare quattro unita'
vocazionali: fluvioglaciale, con suoli mediamente profondi, scheletro
grossolano, induce alla maturazione tecnologica, i livelli zuccherini
maggiori. Il morenico sottile, caratterizzato da suoli sottili,
situati sulle creste e sulle porzioni a maggior pendenza dei versanti
delle colline moreniche dove i livelli zuccherini sono leggermente
inferiori. Nelle Uv versanti gradonati con suoli da sottili a
moderatamente profondi limitati da substrato roccioso e morenico
profondo con suoli da mediamente profondi a profondi alla maturazione
i livelli zuccherini sono piu' bassi e l'acidita' e'
significativamente piu' elevata.
La presenza della vite in forma spontanea sin dalla preistoria e'
la dimostrazione che trattasi di areale vocato alla viticoltura.
Ne sono una prova i rinvenimenti di vinaccioli di epoca
preistorica ed il materiale archeologico rinvenuto su tutta la zona
oltre alle diverse testimonianze di autori classici, da Plinio a
Columella a Virgilio. Sappiamo anche dei popoli che si stanziarono in
Franciacorta e che conosciamo anche attraverso testimonianze
storiografiche: i galli Cenomani, i Romani, i Longobardi.
Da una specificita' di questo territorio deriva il nome
Curtefranca, neologismo che si riferisce alle corti franche, cioe' al
fatto che i principali centri dell'area dell'arco morenico -
Borgonato, Torbiato, Nigoline, Timoline, Colombaro, Clusane,
Cremignane, Adro - erano all'origine, delle corti regie, che
successivamente all'arrivo dei benedettini e dei cluniacensi,
godettero di franchigie (curtes francae), cioe' di esenzione dal
pagamento dei dazi di trasporto, perche' deputati al controllo delle
strade e bonificatori del territorio.
Corte Franca e' anche uno dei comuni posti nel centro del
territorio stabilito dal disciplinare costituito con regio decreto di
Vittorio Emanuele III nel luglio 1928, riunendo in una unica
amministrazione i quattro nuclei storici di Borgonato, Colombaro,
Nigoline e Timoline fino ad allora piccoli comuni autonomi.
Vari studi storici-geografici sostengono tale tesi. Importante a
tal fine e' stata l'opera di Gabriele Archetti su «Vigne e vino nel
Medioevo: il modello della Franciacorta (secoli X-XV)» che ha
permesso di tracciare una mappa della vitivinicoltura per il periodo
altomedioevale.
Il primo documento che ci da' notizia di proprieta' fondiarie
dislocate in zona, dipendenti dal Monastero bresciano di S.
Salvatore, risale all'anno 766. Si tratta del diploma con cui
Adelchi, figlio di Desiderio, aveva provveduto a donare «pro rimedio
animae» al monastero, fondato pochi anni prima per iniziativa della
madre Ansa, tutti i beni (comprese vigne e cantina) avuti in eredita'
dal nonno Verissimo e dagli zii Donnolo e Adelchi.
Prima del secolo X, pero', le conoscenze sulla diffusione e la
consistenza della viticoltura rimangono scarse e frammentarie, anche
se alcune localita' dovettero conoscere una intensa attivita'
vinicola gia' in eta' romana. In un documento del 7 aprile 884, il
Monastero di Santa Giulia esercitava la «undatio fluminis in Caput
Ursi» cioe' dal diritto di pedaggio sul fiume Po' a Caorso nel
piacentino riceveva spezie, sale e olio, mentre il monastero
trasportava vino rosso e vino bianco nei propri possedimenti del
cremonese e del piacentino fino nel reatino.
I documenti del IX, e specialmente del X e XI secolo, come
risulta dal Polittico di Santa Giulia, dalle carte di Leno e di altri
importanti enti monastici urbani, testimoniano una diffusione
colturale della vite sparsa un po' dappertutto e sono una spia
indicativa della continuita', suggellata da significativi
rinvenimenti archeologici nella zona, della vitivinicoltura dall'eta'
tardo antica al pieno medioevo in Franciacorta, facilitata anche
dalle favorevoli condizioni climatiche e pedologiche. Una continuita'
che trova precisi riscontri documentari come mostrano soprattutto le
carte giuliane e quelle della Mensa vescovile, come riferisce sempre
Gabriele Archetti.
Nel 1967 viene istituita la Doc Franciacorta rosso e Pinots che
e' una delle prime denominazioni di origine controllata nate in
Italia e che contempla anche la tipologia spumante. E' nel 1995 che
viene dedicato un disciplinare specifico con la nascita della Doc
Terre di Franciacorta segno che il territorio meritava un'attenzione
specifica sui vini bianchi e rossi tranquilli. Nel 2008 ulteriore
passo fondamentale e' stato il cambio di nome della denominazione a
Curtefranca che ha idealmente ultimato il percorso di valorizzazione
della denominazione in virtu' dello stretto legame col territorio di
origine produzione.
Art. 10.
Riferimenti alla struttura di controllo
Nome e indirizzo: Valoritalia S.r.l. Societa' per la
certificazione delle qualita' e delle produzioni vitivinicole
italiane - sede legale: 20 settembre n. 98/G - 00187 Roma.
Valoritalia S.r.l. e' l'organismo di controllo autorizzato dal
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, ai sensi dell'art. 64 della legge n. 238/2016, che effettua
la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente
disciplinare, conformemente all'art. 19, paragrafo 1, primo
capoverso, lettere a) e c), ed all'art. 20 del regolamento UE n.
2019/34, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una
metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione)
nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione,
confezionamento), conformemente al citato art. 19, paragrafo 1,
secondo capoverso.
In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di un
predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme
al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2018,
modificato con decreto ministeriale 3 marzo 2022, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2022.
Allegato B
DOCUMENTO UNICO
Denominazione/denominazioni:
Curtefranca.
Tipo di indicazione geografica:
DOP - Denominazione di origine protetta.
Categorie di prodotti vitivinicoli:
1. Vino.
Descrizione dei vini:
1. Curtefranca rosso e Curtefranca rosso con menzione vigna.
Breve descrizione testuale:
Colore rosso vivo con riflessi rubino brillanti. Nella
versione «vigna», rosso intenso con riflessi granati. Odore: fruttato
caratteristico, eventualmente erbaceo, sapore: di medio corpo,
asciutto, vinoso, armonico. Di maggiore struttura e complessita' nel
«Vigna» grazie all'affinamento in legno e in bottiglia. Titolo
alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol (12% vol se con
menzione vigna); estratto non riduttore minimo: 18 g/l (20 g/l se con
menzione vigna).
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella
sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa
dell'UE e nazionale.
Caratteristiche analitiche generali:
1. Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
2. Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
3. Acidita' totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso
in acido tartarico
4. Acidita' volatile massima (in milliequivalenti per
litro):
5. Tenore massimo di anidride solforosa totale (in
milligrammi per litro):
2. Curtefranca bianco e Curtefranca bianco con menzione vigna
Breve descrizione testuale:
Colore paglierino con riflessi verdognoli, di maggiore
intensita' nel «Vigna». Odore: delicato, floreale, caratteristico.
Sapore: asciutto e morbido, sapido, armonico. Di maggiore intensita'
e complessita' nel «Vigna», grazie all'affinamento in legno e in
bottiglia. Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol (12%
vol se con menzione vigna); estratto non riduttore minimo: 15 g/l (17
g/l se con menzione vigna).
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella
sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa
dell'UE e nazionale.
Caratteristiche analitiche generali:
1. Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
2. Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
3. Acidita' totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso
in acido tartarico
4. Acidita' volatile massima (in milliequivalenti per
litro):
5. Tenore massimo di anidride solforosa totale (in
milligrammi per litro):
Pratiche di vinificazione:
Pratiche enologiche specifiche.
-
Rese massime:
1. Curtefranca rosso
68 ettolitri per ettaro
2. Curtefranca rosso
10000 chilogrammi di uve per ettaro
3. Curtefrancia rosso con menzione vigna
54,4 ettolitri per ettaro
4. Curtefrancia rosso con menzione vigna
8000 chilogrammi di uve per ettaro
5. Curtefranca bianco
68 ettolitri per ettaro
6. Curtefranca bianco
10000 chilogrammi di uve per ettaro
7. Curtefranca bianco con menzione vigna
61,2 ettolitri per ettaro
8. Curtefranca bianco con menzione vigna
9000 chilogrammi di uve per ettaro
Zona geografica delimitata:
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei
vini «Curtefranca» comprende per intero i territori dei seguenti
comuni:
Paratico, Capriolo, Adro, Erbusco, Corte Franca, Iseo, Ome,
Monticelli Brusati, Rodengo Saiano, Paderno Franciacorta, Passirano,
Provaglio d'Iseo, Cellatica e Gussago, nonche' la parte del
territorio dei comuni di Cologne, Coccaglio, Rovato e Cazzago San
Martino che si trova a nord delle strade statali n. 573 e n. 11 e
parte del territorio del Comune di Brescia.
Varieta' di uve da vino:
Cabernet franc N. - Cabernet
Cabernet sauvignon N. - Cabernet
Carmenere N. - Cabernet nostrano
Chardonnay B.
Merlot N.
Pinot bianco B. - Pinot
Pinot nero N. - Pinot
Descrizione del legame/dei legami:
Curtefranca
La Franciacorta e' situata in prossimita' del lago di Iseo
godendone i benefici effetti. D'estate il caldo e' mitigato dalle
correnti che spirano lungo il corridoio della val Camonica e del lago
e d'inverno il lago stesso riemette il calore accumulato mitigando le
temperature. Dal punto di vista pedologico la Franciacorta e'
eterogenea, con sei unita' vocazionali. La vite e' presente in forma
spontanea sin dalla preistoria. Documenti del IX, e del X e XI sec.,
come risulta dalle carte di importanti enti monastici, testimoniano
la diffusione colturale della vite sparsa un po' dappertutto,
facilitata dalle favorevoli condizioni climatiche e pedologiche. Nel
1967 nasce la Doc, tra le prime in Italia.
Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti):
Articolo 7, comma 6 - Disposizioni supplementari di etichettatura
Quadro di riferimento giuridico: Nella legislazione nazionale.
Tipo di condizione supplementare: Disposizione in materia di etichettatura.
Descrizione della condizione: Nella presentazione e designazione del prodotto i termini bianco e rosso sono facoltativi;
se espressi nell'ambito del campo visivo dove sono riportate tutte le indicazioni obbligatorie seguono immediatamente al di sotto sia la denominazione «Curtefranca», che la specificazione «denominazione di origine controllata» e devono sempre figurare con caratteri di stampa di altezza e dimensione non superiore a due terzi di quelli usati per la denominazione.
Qualora sia presente un'etichetta di immagine, e' obbligatorio indicare in tale etichetta il nome della denominazione «Curtefranca» in caratteri di altezza minima di 3 millimetri e nella stessa etichetta le altre eventuali diciture possono figurare senza alcun vincolo di dimensioni rispetto al nome Curtefranca.
« Callinectes sapidus e Portunus segnis - Modifica dell'articolo 3 del decreto 15 dicembre 2023