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Deroga alle fermentazioni e rifermentazioni al di fuori del periodo vendemmiale vino do e ig - 2025

Pubblicato da disciplinare
Categoria : Legislazione Argomenti : fermentazioni, rifermentazioni, vin, do, ig, deroga
fermentazioni, rifermentazioni

Per i vini a denominazione di origine e ad indicazioni geografica che prevedono nei propri disciplinari di  produzione le menzioni tradizionali: Passito, Vin Santo nelle sue diverse declinazioni, Vendemmia tardiva e  menzioni similari, ovvero per quelli che ammettono esplicitamente il ricorso ad uve appassite o stramature,  nonche', per i mosti di uve parzialmente fermentati con una sovrapressione superiore ad 1 bar, le  fermentazioni e rifermentazioni sono consentite sino al 30 giugno 2025

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 20 dicembre 2024  

Deroga alle fermentazioni e rifermentazioni al di fuori del periodo vendemmiale per i vini a denominazione di origine ed indicazione geografica e per particolari vini compresi i passiti ed i vini senza indicazione geografica - Campagna vitivinicola 2024/2025. (25A00928)

(GU n.36 del 13-2-2025)
 
 


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, e successive modificazioni ed
integrazioni recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti
agricoli;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni» e in particolare l'art. 4, riguardante la
ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e
funzione di gestione e concreto svolgimento delle attivita'
amministrative;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 recante
«Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello
sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle
carriere e per i compensi per il lavoro straordinario delle Forze di
polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni», convertito con
modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2020,
n. 55, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali» a norma dell'art. 1, comma
4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ammesso a visto
e registrazione della Corte di conti al n. 89 in data 17 febbraio
2020;
Visto il decreto ministeriale del 4 dicembre 2020, n. 9361300,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2021,
recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non
generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre
2022, con il quale sono stati nominati i Ministri, in particolare,
l'on. Francesco Lollobrigida Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri» con il quale il Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali, ha assunto la denominazione di Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16
ottobre 2023, n. 178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6
dicembre 2023, n. 285, recante «Regolamento recante la
riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste a norma dell'articoli 1, comma 2, del
decreto-legge 21 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante «Disciplina
organica della coltivazione della vite e della produzione e del
commercio del vino»;
Visto in particolare, l'art. 10, comma 4, della legge 12 dicembre
2016, n. 238, a tenore del quale «sono consentite, senza obbligo di
comunicazione, al di fuori del periodo stabilito al comma 1,
qualsiasi fermentazione o rifermentazione effettuata in bottiglia o
in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini
frizzanti, del mosto di uve parzialmente fermentato con una
sovrappressione superiore a 1 bar e dei vini con la menzione
tradizionale "vivace", quelle che si verificano spontaneamente nei
vini imbottigliati, nonche' quelle destinate alla produzione di
particolari vini, ivi compresi i vini passiti e i vini senza IG
purche' individuati, con riferimento all'intero territorio nazionale
o a parte di esso, con decreto annuale del Ministro, d'intesa con le
regioni e le province autonome interessate»;
Visto l'art. 31, comma 9, della medesima legge 12 dicembre 2016, n.
238, che stabilisce che le menzioni «Passito», «Vino passito» sono
attribuite alle categorie dei vini a denominazione di origine e
indicazione geografica tranquilli;
Considerato che i disciplinari di produzione dei vini a
denominazione di origine e ad indicazioni geografica stabiliscono le
tipologie ammesse per ciascuna denominazione;
Ritenuto di dare applicazione alle richiamate disposizioni
contenute nella legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la campagna
vitivinicola 2024/2025;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
espressa nella seduta del 18 dicembre 2024;

Decreta:

Art. 1

Periodo delle fermentazioni e rifermentazioni

1. Per i vini a denominazione di origine e ad indicazioni geografica che prevedono nei propri disciplinari di  produzione le menzioni tradizionali: Passito, Vin Santo nelle sue diverse declinazioni, Vendemmia tardiva e  menzioni similari, ovvero per quelli che ammettono esplicitamente il ricorso ad uve appassite o stramature,  nonche', per i mosti di uve parzialmente fermentati con una sovrapressione superiore ad 1 bar, le  fermentazioni e rifermentazioni sono consentite sino al 30 giugno 2025. 
2. Per il vino a denominazione di origine Colli di Conegliano «Torchiato di Fregona» le fermentazioni e  rifermentazioni sono consentite entro il 31 agosto 2025.
3. Per i vini senza denominazione di origine o indicazioni geografica, quali: vini ottenuti da uve appassite,  vini per i quali il processo di vinificazione avviene in contenitori di terracotta interrati o in altre tipologie di  recipienti riempiti di uva pigiata unitamente alle bucce, le fermentazioni e rifermentazioni sono consentite  sino al 30 giugno 2025.
Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2024

Il Ministro: Lollobrigida

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del
made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 96

 

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