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Direttiva unione europea numero 1151 del 29 luglio 2020

Pubblicato da disciplinare
Categoria : Legislazione Argomenti : nessuno

Direttiva Unione Europea del 29/07/2020 n. 1151 -
DIRETTIVA (UE) 2020/1151 DEL CONSIGLIO del 29 luglio 2020 che modifica la direttiva 92/83/CEE relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 256 del 5 agosto 2020 - serie L


In vigore dal 25/08/2020
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,
vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamentinazionali,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:


(1) Alcune disposizioni della direttiva 92/83/CEE del Consiglio sono obsolete e poco chiare, il che si traduce in procedure amministrative inutilmente onerose sia per le amministrazioni fiscali, sia per gli operatori economici. Per gli operatori economici i costi di conformità a tali procedure hanno per effetto di limitare la partecipazione delle piccole e medie imprese al commercio del settore dell'alcole e delle bevande alcoliche nel mercato interno. È inoltre necessario aggiornare i riferimenti alla legislazione dell'Unione che non è più in vigore.


(2) Al fine di garantire l'applicazione uniforme delle condizioni per determinare l'accisa sulla birra, è necessario stabilire le condizioni relative alla misurazione dei gradi Plato. Più in particolare, per quanto riguarda la misurazione dei gradi Plato delle birre aromatizzate o dolcificate, è importante precisare che gli ingredienti della birra aggiunti dopo la fermentazione devono altresì essere presi in considerazione ai fini di tale misurazione. Tenuto conto delle difficoltà pratiche legate alla determinazione e alla misurazione dell'estratto secco del mosto originario del prodotto finito, detta precisazione è necessaria e giustificata dall'esigenza di fornire un approccio armonizzato che assicuri l'applicazione agevole e corretta di tali norme da parte dei soggetti passivi interessati e delle amministrazioni fiscali, come pure l'efficacia dei controlli fiscali contro i rischi di evasione, frode o abuso.


(3) Al fine di garantire un'agevole transizione verso una metodologia armonizzata per misurare i gradi Plato della birra, è opportuno consentire agli Stati membri che, il 29 luglio 2020, non prendono in considerazione gli ingredienti della birra aggiunti dopo la fermentazione ai fini della misurazione dei gradi Plato di continuare a utilizzare la metodologia attualmente applicata per un periodo transitorio.


(4) La gradazione alcolica della birra cui possono essere applicate le aliquote ridotte per le birre a bassa gradazione alcolica è di norma troppo bassa per costituire un incentivo tangibile che incoraggi le birrerie a innovare e a creare nuovi prodotti a bassa gradazione alcolica. Al fine di promuovere lo sviluppo di birre a bassa gradazione alcolica, la relativa soglia di gradazione alcolica dovrebbe essere innalzata.


(5) Gli Stati membri hanno la facoltà di applicare aliquote ridotte alle birre e all'alcole etilico prodotti in volumi modesti da piccoli produttori indipendenti. Al fine di evitare che le altre bevande alcoliche ricevano un trattamento diverso dalle birre e dall'alcole etilico, gli Stati membri dovrebbero altresì avere la facoltà di applicare le aliquote ridotte alle altre bevande alcoliche prodotte in volumi modesti da piccoli produttori indipendenti. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di limitare l'applicazione delle aliquote ridotte ai prodotti intermedi e ad altre bevande fermentate tenendo conto di vari criteri, quali il titolo alcolometrico del prodotto finito o la quantità e il tipo di materie prime utilizzate per produrlo.


(6) Al fine di agevolare il riconoscimento del loro stato di piccoli produttori indipendenti in tutti gli Stati membri e per poter applicare le aliquote di accisa ridotte, si dovrebbero conferire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire la forma del certificato uniforme che confermi la produzione annuale del piccolo produttore indipendente e il suo rispetto dei criteri stabiliti nella direttiva 92/83/CEE. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. Per quanto la certificazione di piccolo produttore indipendente rilasciata dallo Stato membro in cui esso è stabilito sia auspicabile, è opportuno altresì ridurre l'onere amministrativo consentendo al piccolo produttore indipendente di procedere ad un'autocertificazione. Lo Stato membro in cui è stabilito il piccolo produttore indipendente dovrebbe essere tenuto a fissare le condizioni per assicurare l'applicazione agevole e corretta di tali disposizioni e per prevenire ogni evasione,
frode o abuso. Gli Stati membri dovrebbero applicare le aliquote di accisa ridotte sulla base del certificato rilasciato dagli altri Stati membri, salvo in casi debitamente giustificati, ad esempio rischio di evasione, frode o abuso. Gli Stati membri che applicano soglie più elevate ai piccoli produttori dovrebbero essere tenuti ad applicare le medesime soglie ai produttori di altri Stati membri.


(7) Alla luce della situazione specifica del settore vitivinicolo nella Repubblica di Malta, tale Stato membro dovrebbe essere autorizzato ad applicare una soglia più elevata in connessione con il meccanismo di aliquote ridotte previsto nella presente direttiva per i piccoli produttori indipendenti di vino.


(8) Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare un'aliquota ridotta all'alcole etilico fabbricato nelle distillerie di frutticoltori ottenuto da frutta (come mele, pere, vinaccia e bacche).


(9) Per quanto riguarda la birra, il vino e altre bevande fermentate, la direttiva 92/83/CEE consente agli Stati membri di esentare dall'accisa i prodotti fabbricati da un privato a fini non commerciali. La direttiva 92/83/CEE, tuttavia, non consente tale esenzione facoltativa per l'alcole etilico ottenuto dalla frutta (come mele, pere, vinaccia e bacche) per consumo privato. Poiché in diversi Stati membri la produzione di questi prodotti costituisce una tradizione consolidata,
gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di applicare aliquote ridotte o esenzioni per i prodotti a base di alcole etilico di tipo regionale e tradizionale fabbricati a fini non commerciali. È pertanto opportuno prevedere un'opzione che consenta agli Stati membri, a condizioni rigorose, di esentare dall'accisa o di applicare aliquote di accisa ridotte a un volume limitato di acquavite di frutta prodotta a partire da frutta (come mele, pere, vinaccia e bacche) di proprietà di un privato, prodotta e fornita da tale privato, proveniente da un appezzamento di terreno di cui tale privato è titolare.
Gli Stati membri che applicano tali aliquote ridotte o esenzioni dovrebbero essere tenuti a prendere i provvedimenti necessari per prevenire ogni evasione, frode o abuso. Tali provvedimenti dovrebbero riguardare, ad esempio, la registrazione dei privati che producono tali bevande, la registrazione dei dispositivi di distillazione, comprese le loro dimensioni e la loro ubicazione, la comunicazione del volume di produzione e altre misure di controllo atte a garantire
il rispetto delle condizioni per l'applicazione di aliquote ridotte o esenzioni. È opportuno che detti Stati membri pongano altresì in essere prescrizioni e procedure adeguate per garantire il controllo della produzione e del consumo nonché prevenire vendite ed effetti transfrontalieri. Gli Stati membri dovrebbero anche stabilire norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione di tali disposizioni nazionali e assicurarne l'applicazione. Benché la scelta delle sanzioni sia lasciata alla discrezionalità degli Stati membri, le sanzioni previste dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.


(10) Poiché le aliquote ridotte o le esenzioni dalle accise per bevande fabbricate da un privato non dovrebbero essere applicate da uno Stato membro in aggiunta alle aliquote ridotte per l'alcole etilico prodotto da piccole distillerie di frutticoltori e in considerazione delle tradizioni specifiche del paese e delle disposizioni correlate riguardanti le piccole distillerie di frutticoltori nella Repubblica di Bulgaria, una volta che tale Stato membro ha esercitato la facoltà prevista
concernente l'acquavite di frutta distillata per nuclei familiari di frutticoltori da parte di piccole distillerie di frutticoltori, tale opzione dovrebbe continuare ad essere applicabile alla Repubblica di Bulgaria escludendo qualsiasi altra opzione relativa ad aliquote ridotte o esenzioni.


(11) È opportuno aggiornare i riferimenti ai codici della nomenclatura combinata utilizzata per descrivere i prodotti alcolici.


(12) Agli Stati membri dovrebbe essere consentito, a determinate condizioni, di esentare dall'accisa armonizzata i prodotti previsti dalla direttiva 92/83/CEE, allorché tali prodotti sono utilizzati nella fabbricazione di integratori alimentari.


(13) È opportuno aggiornare la direttiva 92/83/CEE per quanto riguarda l'applicazione delle aliquote ridotte ad alcuni prodotti distillati nella Repubblica ellenica in alambicchi tradizionali discontinui di rame e in semplici dispositivi di distillazione tradizionali.


(14) Al fine di ridurre l'onere di conformità per gli operatori economici e aumentare la certezza del diritto, dovrebbero essere riviste le condizioni per l'applicazione di esenzioni a tutti i tipi di alcole denaturato.


(15) Al fine di garantire l'applicazione uniforme dell'esenzione per l'alcole completamente denaturato, è necessario chiarire ulteriormente le condizioni di riconoscimento reciproco dell'alcole completamente denaturato. Gli Stati membri dovrebbero esentare dall'accisa l'alcole completamente denaturato che è stato completamente denaturato in un altro Stato membro conformemente al metodo autorizzato da tale altro Stato membro. Al fine di incrementare la certezza del diritto è altresì necessario chiarire le procedure inerenti la notifica delle modifiche ai requisiti per la completa denaturazione dell'alcole.


(16) Al fine di stabilire le procedure per valutare i requisiti degli Stati membri in materia di completa denaturazione dell'alcole, si dovrebbero conferire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l'accettazione o il rifiuto dei requisiti per la completa denaturazione dell'alcole notificati dagli Stati membri. Tali competenze di esecuzione dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.


(17) Al fine di garantire l'applicazione uniforme dell'esenzione per l'alcole parzialmente denaturato, è necessario chiarire le condizioni di riconoscimento reciproco dell'alcole parzialmente denaturato, e stabilire che la manutenzione e la pulizia delle attrezzature produttive fa parte del processo di produzione e che l'alcole parzialmente denaturato utilizzato per il rispettivo processo di produzione è quindi coperto da tale esenzione. Al fine di ridurre l'uso fraudolento di tale esenzione, è necessario stabilire ulteriori condizioni per la sua applicazione. 


(18) Le esenzioni per il Regno Unito stabilite per due specifiche bevande alcoliche riflettevano esenzioni contemplate nella legislazione nazionale del Regno Unito. Poiché sono state abrogate nella legislazione del Regno Unito, tali esenzioni non sono più pertinenti e dovrebbero essere abolite a livello dell'Unione.


(19) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire ridurre l'onere di conformità per gli operatori economici e l'onere amministrativo per le amministrazioni fiscali, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo degli effetti dell'azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea.
La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.


(20) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 92/83/CEE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1 
In vigore dal 25/08/2020
La direttiva 92/83/CEE è così modificata:
1) all'articolo 3, paragrafo 1, sono aggiunti i commi seguenti:
«Tutti gli ingredienti della birra, compresi quelli aggiunti dopo il completamento della fermentazione, sono presi in considerazione ai fini della misurazione dei gradi Plato. In deroga al secondo comma, gli Stati membri che, il 29 luglio 2020, non prendono in considerazione gli ingredienti della birra aggiunti dopo la fermentazione ai fini della misurazione dei gradi Plato possono continuare a farlo fino al 31 dicembre 2030.»;


2) all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri possono applicare aliquote ridotte inferiori all'aliquota minima, alle birre aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore al 3,5 % vol. »;


3) all'articolo 8, punto 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«2. si intendono per «vino spumante» tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 e 2205 che:»;


4) è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 9 bis.
«1. Gli Stati membri possono applicare aliquote di accisa ridotte al vino prodotto da piccoli produttori di vino indipendenti, entro i limiti seguenti:
- le aliquote ridotte non sono applicabili alle imprese che producono in media più di 1 000 ettolitri o, nel caso della Repubblica di Malta, 20 000 ettolitri di vino l'anno;
- le aliquote ridotte non possono essere inferiori di oltre il 50 % all'aliquota normale nazionale dell'accisa.
2. Ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte, si intende per «piccolo produttore di vino indipendente» un produttore di vino che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro produttore di vino, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro produttore di vino e che non operi sotto licenza. Tuttavia, se due o più piccoli produttori di vino cooperano e la somma della loro produzione annuale non supera i 1 000 ettolitri o, secondo il caso, i 20 000 ettolitri, essi possono essere considerati come un unico piccolo produttore di vino indipendente.
3. Gli Stati membri provvedono a che le aliquote ridotte da essi eventualmente stabilite siano applicabili uniformemente al vino fornito sul loro territorio da piccoli produttori di vino indipendenti situati in altri Stati membri. In particolare, garantiscono che a nessuna singola fornitura proveniente da un altro Stato membro venga imposta un'accisa superiore a quella del loro esatto equivalente sul piano nazionale.»;


5) all'articolo 12, punto 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«2. il termine «altre bevande fermentate gassate» copre tutti i prodotti di cui ai codici NC 2206 00 31 e 2206 00 39, nonché i prodotti di cui ai codici 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 e 2205 non menzionati all'articolo 8 che:»;


6) all'articolo 13, il paragrafo 2, è sostituito dal seguente:
«2. Fatti salvi il paragrafo 3 del presente articolo e l'articolo 13 bis, gli Stati membri applicano la medesima aliquota di accisa a tutti i prodotti soggetti all'accisa sulle altre bevande fermentate tranquille. Analogamente, applicano la medesima aliquota di accisa a tutti i prodotti soggetti all'accisa sulle altre bevande fermentate gassate. Essi possono applicare la stessa accisa alle altre bevande fermentate tranquille ed alle altre bevande fermentate gassate.»;


7) è inserito il seguente articolo:
«Articolo 13 bis.
1. Gli Stati membri possono applicare aliquote di accisa ridotte, le quali possono avere importi diversi secondo la produzione annuale dei produttori interessati, ad altre bevande fermentate prodotte da piccoli produttori indipendenti, entro i limiti seguenti:
- le aliquote ridotte non sono applicabili alle imprese che producono più di un totale di 15 000 ettolitri di tali bevande l'anno;
- le aliquote ridotte non possono essere inferiori di oltre il 50 % all'aliquota normale nazionale dell'accisa per le altre bevande fermentate.
2. Ai fini del presente articolo, le altre bevande fermentate devono essere ottenute dalla fermentazione di frutta, bacche, ortaggi, soluzione di miele in acqua oppure dalla fermentazione del succo fresco o del succo concentrato da essi ottenuto. Gli Stati membri non consentono l'aggiunta di nessun altro tipo di alcole o bevanda alcolica ai fini della produzione di altre bevande fermentate. Ai fini del presente articolo, l'aggiunta di alcole impiegato per diluire o dissolvere aromi nella dose strettamente necessaria, nella misura in cui la gradazione alcolica non aumenti di oltre lo 1,2 % vol., non è considerata un'aggiunta di alcole ai fini della produzione di altre bevande fermentate. L'aggiunta di tali aromi non altera in modo significativo il carattere del prodotto originario.
3. Gli Stati membri possono limitare l'applicazione del presente articolo a determinati tipi di altre bevande fermentate.
4. Ai fini del presente articolo, si intende per «piccolo produttore indipendente» un produttore di altre bevande fermentate che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro produttore di altre bevande fermentate, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro produttore e che non operi sotto licenza.
Tuttavia, se due o più piccoli produttori cooperano e la somma della loro produzione annuale non supera i 15 000 ettolitri, essi possono essere considerati come un unico piccolo produttore indipendente.
5. Gli Stati membri provvedono a che le aliquote ridotte da essi stabilite siano applicabili uniformemente alle altre bevande fermentate fornite sul loro territorio da piccoli produttori indipendenti situati in altri Stati membri. In particolare, garantiscono che a nessuna singola fornitura proveniente da un altro Stato membro venga imposta un'accisa superiore a quella del suo esatto equivalente sul piano nazionale.»;


8) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:
«Articolo 15 Ai fini dell'applicazione della direttiva 92/84/CEE e della direttiva 2008/118/CE i riferimenti ai «vini» si applicano anche alle altre bevande fermentate definite nella presente sezione.


9) all'articolo 18, paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:
«4. Gli Stati membri possono applicare un'unica aliquota ridotta di accisa ai prodotti intermedi definiti nell'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.


10) è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 18 bis.
1. Gli Stati membri possono applicare aliquote di accisa ridotte, le quali possono avere importi diversi secondo la produzione annuale dei produttori interessati, ai prodotti intermedi prodotti da piccoli produttori indipendenti, entro i limiti seguenti:
- le aliquote ridotte non sono applicabili alle imprese che producono più di un totale di 250 ettolitri di tali bevande l'anno;
- le aliquote ridotte, che possono essere inferiori all'aliquota minima, non possono essere inferiori di oltre il 50 % all'aliquota nazionale normale per i prodotti intermedi.
2. Gli Stati membri possono limitare l'applicazione del presente articolo a determinati tipi di prodotti intermedi.
3. Ai fini del presente articolo, si intende per «piccolo produttore indipendente» un produttore di prodotti intermedi che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro produttore di prodotti intermedi, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro produttore e che non operi sotto licenza. Tuttavia, se due o più piccoli produttori cooperano e la somma della loro produzione annuale non supera i 250 ettolitri, essi possono essere considerati come un unico piccolo produttore indipendente.
4. Gli Stati membri provvedono a che le aliquote ridotte da essi stabilite siano applicabili uniformemente agli altri prodotti intermedi forniti sul loro territorio da piccoli produttori indipendenti situati in altri Stati membri. In particolare, garantiscono che a nessuna singola fornitura proveniente da un altro Stato membro venga imposta un'accisa superiore a quella del suo esatto equivalente sul piano nazionale.»;


11) l'articolo 22 è modificato come segue:
a) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente «6. La Repubblica di Bulgaria può applicare un'aliquota ridotta dell'accisa, non inferiore al 50 % dell'aliquota normale nazionale dell'accisa sull'alcole etilico, all'alcole etilico fabbricato da distillerie di frutticoltori che producono annualmente più di 10 ettolitri di alcole etilico ottenuto da frutta fornita da nuclei familiari di frutticoltori. L'aliquota ridotta si applica limitatamente a 30 litri di acquavite di frutta all'anno per nucleo familiare di frutticoltori produttori, destinati esclusivamente al consumo personale. Una volta esercitata tale facoltà, la Repubblica di Bulgaria non applica più il paragrafo 8 del presente articolo.»;
b) è inserito il paragrafo seguente:
«6 bis. La Repubblica ceca e la Repubblica di Polonia possono applicare un'aliquota ridotta dell'accisa, non inferiore al 50 % dell'aliquota normale nazionale dell'accisa sull'alcole etilico, all'alcole etilico fabbricato da distillerie di frutticoltori che producono annualmente più di 10 ettolitri di alcole etilico ottenuto da frutta fornita da nuclei familiari di frutticoltori. L'aliquota ridotta si applica limitatamente a 30 litri di acquavite di frutta all'anno per nucleo familiare di
frutticoltori produttori, destinati esclusivamente al consumo personale.»;
c) è inserito il paragrafo seguente:
«8. Fatte salve le condizioni da essi stabilite per assicurare l'applicazione agevole del presente paragrafo, gli Stati membri possono prevedere un'esenzione dall'accisa o l'applicazione di aliquote di accisa ridotte per l'alcole etilico consumato da un privato, dai suoi familiari o dai suoi ospiti, purché non ci sia vendita e che sia:
a) prodotto da tale privato a partire da frutta di proprietà di tale privato, da lui coltivata e fornita, proveniente da un appezzamento di terreno di cui tale privato è titolare, per mezzo di un piccolo e semplice dispositivo di distillazione registrato presso le autorità competenti di uno Stato membro interessato;
e/o b) prodotto per tale privato in distillerie autorizzate dalle autorità competenti di uno Stato membro interessato, a partire da frutta di proprietà di tale privato, da lui coltivata e fornita, proveniente da un appezzamento di terreno di cui tale privato è titolare. Gli Stati membri limitano l'applicazione dell'esenzione o le aliquote ridotte a non più di 50 litri di acquavite di frutta all'anno per nucleo familiare di frutticoltori produttori. Gli Stati membri che applicano tale esenzione o tali aliquote di accisa ridotte:
a) stabiliscono condizioni volte a prevenire ogni evasione, frode o abuso;
b) pongono in essere prescrizioni e procedure adeguate per garantire il controllo della produzione e del consumo nonché prevenire vendite ed effetti transfrontalieri;
e c) stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione del presente articolo e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri non applicano tali disposizioni in aggiunta alle disposizioni dei paragrafi 6, 6 bis e 7.»;


12) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:
«Articolo 23.
1. La Repubblica francese può applicare un'aliquota ridotta inferiore all'aliquota minima, ma che non può essere inferiore di oltre il 50 % all'aliquota normale nazionale applicata per l'alcole etilico, per quanto riguarda il rum, quale definito nell'allegato II, punto 1, del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e prodotto a partire dalla canna da zucchero raccolta nel luogo di fabbricazione di cui all'allegato l, punto 13), di tale regolamento, avente un tenore di sostanze volatili diverse dagli alcoli etilico e metilico pari o superiore a 225 grammi
per ettolitro di alcole puro e un titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore al 40 % vol.
2. La Repubblica ellenica può applicare un'aliquota ridotta inferiore all'aliquota minima, ma che:
a) non può essere inferiore di oltre il 50 % all'aliquota nazionale normale applicata per l'alcole etilico, per quanto riguarda l'anice distillato, quale definito nell'allegato II, punto 29, del regolamento (CE) n. 110/2008, che è incolore e ha un tenore di zucchero pari o inferiore a 50 grammi per litro e in cui l'alcole aromatizzato ottenuto per distillazione in alambicchi tradizionali discontinui di rame di capacità fino a 1 000 litri rappresenta almeno la percentuale indicata
nella disposizione summenzionata del prodotto finale e, per quanto riguarda le acquaviti di vinaccia, quali definite all'allegato II, punto 6, del regolamento (CE) n. 110/2008, che sono distillate in alambicchi tradizionali discontinui;
b) non può essere inferiore di oltre l'85 % all'aliquota nazionale normale applicata per l'alcole etilico, per quanto riguarda l'alcole etilico ottenuto da frutta fornita dal nucleo familiare del produttore, distillato in semplici dispositivi di distillazione tradizionali in rame di capacità fino a 130 litri o in dispositivi di distillazione tradizionali in terracotta con una capacità massima di 40 litri, utilizzati in entrambi i casi fino a un massimo di otto giorni all'anno, con una produzione massima di cinque ettolitri di alcole puro all'anno.


13) alla sezione VI è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 23 bis.
1. Fatte salve le condizioni da essi stabilite per assicurare l'applicazione agevole degli articoli 4, 9 bis, 13 bis, 18 bis e dell'articolo 22, paragrafi 1, 2 e 3, della presente direttiva, gli Stati membri forniscono, su richiesta, un certificato annuale ai piccoli produttori indipendenti stabiliti nel loro territorio che confermi la loro produzione annuale totale di cui agli articoli summenzionati, secondo il caso, e che confermi il rispetto da parte dei piccoli produttori indipendenti dei criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 9 bis, paragrafo 2, all'articolo 13 bis, paragrafo 4, all'articolo 18 bis, paragrafo 3, e all'articolo 22, paragrafo 2, della presente direttiva secondo il caso. Il documento amministrativo per la circolazione dei prodotti a norma del capo IV o V della direttiva 2008/118/CE si riferisce al certificato di cui al presente paragrafo.
2. Nonostante il paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono, alle condizioni da essi stabilite al fine di assicurare l'applicazione agevole e corretta del presente articolo e di prevenire ogni evasione, frode o abuso, consentire ai piccoli produttori indipendenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 9 bis, paragrafo 1, all'articolo 13 bis, paragrafo 1, all'articolo 18 bis, paragrafo 1, e all'articolo 22, paragrafo 1, stabiliti nel loro territorio, di autocertificare il loro rispetto dei criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 9 bis, paragrafo 2, all'articolo 13 bis, paragrafo 4, all'articolo 18 bis, paragrafo 3, e all'articolo 22, paragrafo 2, secondo il caso, nonché la loro produzione annuale totale di cui a detti articoli.
3. Gli Stati membri riconoscono, alle condizioni da essi stabilite al fine di assicurare l'applicazione agevole e corretta del presente articolo e di prevenire ogni evasione, frode o abuso, il certificato per i produttori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 9 bis, paragrafo 1, all'articolo 13 bis, paragrafo 1, all'articolo 18 bis, paragrafo 1, e all'articolo 22, paragrafo 1, rilasciato da un altro Stato membro, salvo in casi debitamente giustificati.
4. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono:
a) la forma del certificato di cui al paragrafo 1;
b) la forma del riferimento al suddetto certificato nel documento amministrativo per la circolazione dei prodotti a norma del capo IV o V della direttiva 2008/118/CE;
e c) le prescrizioni per la compilazione del documento amministrativo per la circolazione dei prodotti a norma del capo IV o V della direttiva 2008/118/CE in caso di autocertificazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 2.»;


14) l'articolo 26 è sostituito dal seguente:
«Articolo 26.
I codici della nomenclatura combinata ai quali si fa riferimento nella presente direttiva sono quelli del regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1602 della Commissione, che modifica l'allegato I regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio.


15) l'articolo 27 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è così modificato:
i) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) distribuiti sotto forma di alcole completamente denaturato in conformità dei requisiti previsti dallo Stato membro in cui è stato immesso in consumo, sempreché tali requisiti siano stati debitamente notificati per iscritto e autorizzati conformemente ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo. Gli Stati membri applicano il capo V della direttiva 2008/118/CE;
b) impiegati per la fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano, a condizione che l'alcole sia stato denaturato in conformità dei requisiti di un qualsiasi Stato membro per tale impiego. Tale esenzione si applica quando tale alcole denaturato:
- è stato incorporato nel prodotto non destinato al consumo umano, oppure
- è utilizzato per la manutenzione e la pulizia delle attrezzature produttive impiegate per questo particolare processo di produzione. Gli Stati membri applicano il capo IV della direttiva 2008/118/CE alla circolazione dell'alcole denaturato che non è stato ancora incorporato in un prodotto non destinato al consumo umano;»;
ii) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) impiegati per la produzione di medicine di cui alle direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
b) al paragrafo 2 è aggiunta la lettera seguente:
«f) nella fabbricazione degli integratori alimentari definiti nella direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e contenenti alcole etilico, qualora la confezione singola dell'integratore alimentare destinato al consumo non superi 0,15 litri e gli integratori alimentari siano immessi sul mercato a norma dell'articolo 10 di detta direttiva.
c) i paragrafi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Uno Stato membro che desideri introdurre una modifica ai requisiti per la completa denaturazione dell'alcole di cui al paragrafo 1, lettera a), notifica per iscritto tali nuovi requisiti alla Commissione, congiuntamente a tutte le informazioni pertinenti relative ai denaturanti che intende utilizzare. Se la Commissione ritiene di non essere in possesso di tutte le informazioni necessarie, essa contatta lo Stato membro interessato entro un mese dal ricevimento e precisa quali sono le informazioni richieste. Non appena dispone di tutti i dati che ritiene necessari, la
Commissione trasmette la notifica agli altri Stati membri entro un mese.
4. La Commissione adotta gli atti di esecuzione che autorizzano o respingono i requisiti notificati a norma del paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 2.
5. Se uno Stato membro viene a sapere che un prodotto che è stato esentato ai sensi del paragrafo 1, lettera a) o b) del presente articolo, dà luogo ad eventuale evasione, frode o abuso, tale Stato può rifiutare di concedere l'esenzione o revocare lo sgravio già concesso. Lo Stato membro notifica per iscritto e senza indugio alla Commissione il rifiuto o la revoca, congiuntamente a tutte le informazioni pertinenti concernenti l'evasione, la frode o l'abuso. Se la
Commissione ritiene di non essere in possesso di tutte le informazioni necessarie, essa contatta lo Stato membro interessato entro un mese dal ricevimento di tali informazioni e precisa quali sono le ulteriori informazioni richieste.
Non appena dispone di tutti i dati che ritiene necessari, la Commissione trasmette la notifica agli altri Stati membri entro un mese. La decisione finale viene presa secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 2, non oltre quattro mesi dalla trasmissione della notifica agli altri Stati membri. Gli Stati membri non sono tenuti a dare effetto retroattivo a tale decisione.»;


16) l'articolo 28 è soppresso;


17) alla sezione VIII sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 28 bis.
1. La Commissione è assistita dal comitato delle accise. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 28 ter.
Ogni cinque anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva. La prima relazione deve essere presentata entro il 31 dicembre 2024. In particolare, la relazione:
a) valuta l'applicazione e l'impatto delle disposizioni nazionali adottate e applicate ai sensi degli articoli 5 e 9 bis, dell'articolo 22, paragrafo 8, dell'articolo 23 bis e dell'articolo 27, paragrafo 2, lettera f);
b) tiene conto delle pertinenti prove dell'effettivo impatto delle disposizioni adottate e applicate ai sensi di tali articoli, quali gli effetti negativi transfrontalieri, l'aumento della frode, nonché l'impatto sul corretto funzionamento del mercato interno e sulla salute pubblica;
e c) qualora gli Stati membri applichino le disposizioni nazionali adottate ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 8, valuta l'adeguatezza:
- delle condizioni stabilite da tali Stati membri volte a prevenire ogni evasione, frode o abuso; e
- delle prescrizioni e delle procedure poste in essere da tali Stati membri per garantire il controllo della produzione e del consumo nonché prevenire effetti transfrontalieri.
Gli Stati membri, su richiesta, presentano alla Commissione le informazioni necessarie a stilare la relazione. Gli Stati membri che applicano le disposizioni nazionali adottate ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 8, presentano alla Commissione, entro tre mesi dal primo anno di applicazione di tali disposizioni, tutte le informazioni necessarie per effettuare la valutazione di cui al secondo comma, lettera c), del presente articolo. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.».

Articolo 2 - Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2021, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1 gennaio 2022. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
 
Articolo 3 - Articolo 3
 
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
 
Articolo 4 - Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva

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