Tutti i disciplinari di produzione dei vini e degli alimenti italiani tutelati in Italia, Europa e nel mondo
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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l’indicazione geografica tipica “Collina del Milanese”, comprende la parte collinare del territorio amministrativo del comune di San Colombano al Lambro in provincia di Milano, dei comuni di Graffignana e Sant’Angelo Lodigiano in provincia di Lodi, di Inverno e Monteleone, Miradolo Terme, in provincia di Pavia.
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ZONA DELIMITATA Provincia di Torino: Andezeno, Arignano, Baldissero torinese, Brozolo,Brusasco, Casalborgone, Castagneto Po, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Chieri, Cinzano, Gassino Torinese, Lauriano, Marentino, Mombello di Torino, Moncalieri, Montaldo Torinese, Monteu da Po, Moriondo Torinese, Pavarolo, Pecetto Torinese, Pino Torinese, Riva presso Chieri, Rivalba, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Sciolze, Verrua Savoia
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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e delle uve atti ad essere designati con l’ indicazione geografica tipica “Colline del Genovesato” comprende il territorio amministrativo della provincia di Genova incluso nelle denominazioni di origine controllata.: “Riviera di ponente” (Comuni di Arenzano e Cogoleto), “Golfo del Tigullio” e “Val Polcèvera”.
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Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Colline di Levanto” devono essere prodotte nella zona appresso indicata che interessa la provincia di La Spezia e comprende in parte i territori dei seguenti comuni: Levanto, Bonassola, Framura e Deiva Marina.
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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica “Colline Frentane” comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Archi, Atessa, Altino, Bomba, Casoli, Castel Frentano, Fossacesia, Frisa, Lanciano, Mozzagrogna, Paglieta, Perano, Rocca San Giovanni, Sant'Eusanio del Sangro, Santa Maria Imbaro, San Vito Chietino, Torino di Sangro, Treglio, in provincia di Chieti.
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Colline Joniche Tarantine
Bianco:
Chardonnay (min.50%) o Verdeca (min. 85%).
Rosso e Rosato:
Cabernet Sauvignon (min. 50%) o Primitivo (min. 85%).
La zona di produzione delle uve destinate all’ottenimento dei vini Denominazione di Origine Controllata “Colline Joniche Tarantine” comprende gli interi territori amministrativi dei Comuni di Laterza, Mottola, Crispiano e Martina Franca e parte dei territori amministrativi dei comuni di Castellaneta, Ginosa, Palagianello, Massafra, Statte e Grottaglie, in Provincia di Taranto
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Colline Lucchesi
Bianco:
Trebbiano Toscano (dal 40% all’80%), Greco e/o Grechetto e/o Vermentino e/o Malvasia del Chianti e/o Chardonnay e/o Sauvignon (dal 10% al 60%).
Rosso:
Sangiovese (dal 45% all’80%), Canaiolo e/o Ciliegiolo e/o Merlot e/o Syrah (dal 10% al 50%).
La zona di produzione del vino “Colline Lucchesi” si estende nei territori dei comuni di Lucca, Capannori e Porcari.
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Colline Novaresi
Bianco:
Erbaluce (100%).
Rosso e Rosato:
Nebbiolo (min. 85%), Barbera, Uva Rara, Vespolina, Croatina.
ZONA DELIMITATA Provincia di Novara: Barengo, Boca, Bogogno, Borgomanero, Briona, Cavaglietto, Cavagno d'Agogna, Cavallirio, Cressa, Cureggio, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Gattico, Ghemme, Grignasco, Maggiora, Marano Ticino, Mezzomerico, Oleggio, Prato Sesia, Romagnano Sesia, Sizzano, Suno, Vaprio d'Agogna, Veruno.
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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l’indicazione geografica tipica “Colline Pescaresi” comprende l’intero territorio amministrativo della provincia di Pescara, nella regione Abruzzo.
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Colline Saluzzesi
Rosso e Rosato: Barbera e/o Chatus e/o Nebbiolo e/o Pelaverga (min. 60%), Quagliano.
ZONA DELIMITATA Provincia di Cuneo: comuni di Pagno, Piasco, Brondello, Busca, Castellar, Costigliole Saluzzo, Dronero, Envie, Manta, Martiniana Po, Revello, Saluzzo, Verzuolo e Villar San Costanzo
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La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica Colline Savonesi comprende l'intero territorio della provincia di Savona, nella Regione Liguria.
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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica “Colline Teatine”, comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Ari, Arielli, Bucchianico, Canosa Sannita, Casacanditella, Casalincontrada, Chieti, Crecchio, Filetto, Francavilla al mare, Guardiagrele, Giuliano Teatino, Miglianico, Orsogna, Ortona, Poggiofiorito, Ripa Teatina, S. Giovanni Teatino, San Martino sulla Marruccina, Tollo, Torrevecchia Teatina, Vacri, Villamagna, in provincia di Chieti.
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Cambio del nome: modifica del nome della DOP Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane in Colline Teramane Montepulciano d’Abruzzo. Anteponendo il nome geografico (Colline Teramane) a quello della denominazione storica (Montepulciano d'Abruzzo) si identifica immediatamente la denominazione con la zona geografica di produzione, ossia con «il luogo geografico determinato» così come previsto dalla normativa UE.
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Collio Goriziano o Collio
Rosso:
Merlot e/o Cabernet Sauvignon e/o Cabernet Franc e/o Pinot Nero (min. 85%).
Bianco:
Chardonnay e/o Malvasia Istriana e/o Pinot Bianco e/o Picolit e/o Pinot Grigio e/o Riesling Italico e/o Sauvignon e/o Friulano (min. 85%), Müller Thurgau e/o Traminer Aromatico (max. 15%), Ribolla Gialla.
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Collio Goriziano" o "Collio" devono essere prodotte nelle zone appresso indicate: Prima zona: tale zona e' delimitata da una linea che dal cavalcavia della ferrovia Gorizia Udine, prende la strada che dal quadrivio di Madonna del Fante porta direttamente a Piedimonte del Calvario.
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I vini "Conegliano Valdobbiadene - Prosecco" devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti costituiti dal vitigno Glera; possono concorrere, in ambito aziendale, fino ad un massimo del 15% le uve delle seguenti varietà, utilizzate da sole o congiuntamente: Verdiso, Bianchetta trevigiana, Perera e Glera lunga.
2. I vini destinati alla pratica tradizionale disciplinata all’articolo 5, comma 3, devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti, ricadenti nell’ambito della zona di cui all’articolo 3, comma 1 lett. C), iscritti all’albo DOCG, costituiti dai vitigni Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay, presi da soli o congiuntamente.
La zona di produzione, sita nella pedemontana collinare della provincia di Treviso, comprende in tutto o in parte il territorio dei comuni: Conegliano, San Vendemiano, Colle Umberto, Vittorio Veneto, Tarzo, Cison di Valmarino, San Pietro di Feletto, Refrontolo, Susegana, Pieve di Soligo, Farra di Soligo, Follina, Miane, Vidor, Valdobbiadene.
La zona di produzione del “Superiore di Cartizze” comprende le frazioni di S.Pietro di Barbozza e S.Stefano nel Comune di Valdobbiadene.
Le varietà Pinot bianco, nero e grigio e Chardonnay sono coltivate nel territorio dei comuni della pedemontana trevigiana.
Conegliano Valdobbiadene-Prosecco (it)
Valdobbiadene-Prosecco (it)
Conegliano-Prosecco (it)
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La Dop «Cònero» deve essere ottenuto dalle uve Montepulciano minimo 85%; Sangiovese massimo 15%.
La zona di produzione del vino Cònero DOP comprende l'intero territorio comunale di Ancona, Offagna, Camerano, Sirolo, Numana, e parte dei comuni di Castelfidardo ed Osimo, tutti in provincia di Ancona.
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La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Conselvano» comprende tutti o in parte i territori dei comuni di: Agna, Anguillara, Arre, Bagnoli, Bovolenta, Candiana, Carrara San Giorgio, Carrara Santo Stefano, Cartura, Conselve, Monselice, Pernumia, Pozzonovo, San Pietro Viminario, Terrassa Padovana, Tribano, Pontelongo, Battaglia Terme, Stanghella e Boara Pisani, in provincia di Padova.
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Contea di Sclafani o Valledolmo - Contea di Sclafani
Rosso: Perricone e/o Nero d’Avola da 0 a 100%.
Bianco: Cataratto minimo 95%.
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani» devono provenire da vigneti coltivati all’interno della zona appresso indicata: provincia di Palermo: l’intero territorio amministrativo dei comuni di Valledolmo, Caltavuturo, Alia e Sclafani Bagni; parte del territorio dei comuni di Petralia Sottana, Castellana Sicula, Castronovo di Sicilia, Cerda, Aliminusa, Montemmagiore Belsito e Polizzi Generosa; provincia di Caltanissetta: l’intero territorio amministrativo dei comuni di Vallelunga Pratameno e Villalba; provincia di Agrigento: parte del territorio del comune di Cammarata.
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All'art. 7 «Designazione e presentazione» del disciplinare di produzione dei vini a Doc Contessa Entellina, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, dopo l'ultimo comma, e' inserito il seguente comma: «Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' consentito l'uso dell'unita' geografica piu' ampia "Sicilia", ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo n. 61/2010 e dell'art. 7, comma 4, del disciplinare di produzione della DOC "Sicilia".».
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Contessa Entellina
Bianco: Ansonica (min. 50%), Sauvignon, Grecanico, Chardonnay, Catarratto, Fiano, Viognier. Rosso e Rosato: Nero d'Avola e/o Syrah (min. 50%), Cabernet Sauvignon, Pinot Nero, Merlot
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Contessa Entellina” bianco, rosso e rosato, devono provenire da vigneti coltivati all'interno dei confini territoriali del comune di Contessa Entellina in provincia di Palermo.
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