Emilia o dell'Emilia Igt - Proposta di modifica ordinaria 2024
Proposta di modifica ordinaria, che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta (IGT) dei vini Emilia/dell'Emilia
Tutti i disciplinari di produzione dei vini e degli alimenti italiani tutelati in Italia, Europa e nel mondo
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Proposta di modifica ordinaria, che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta (IGT) dei vini Emilia/dell'Emilia
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la
indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e la parte della provincia di Bologna situata alla sinistra del fiume Sillaro.
Conferimento della protezione alla denominazione dei vini Emilia-Romagna (denominazione di origine protetta), del relativo disciplinare di produzione e conseguenti disposizioni applicative
Già ai tempi dei Romani la viticoltura era diffusa nell'area geografica interessata dalla DOP Emilia-Romagna, quando i filari di vite erano maritati ad alberi vivi, secondo l'uso introdotto dagli Etruschi e sviluppato successivamente dai Galli. In particolare, le terre dell'agro bononiense (agro bolognese) erano coltivate dai veterani delle campagne militari e vi si produceva un vino frizzante ed albano, cioè biondo, molto particolare ma non abbastanza dolce per essere piacevole.
Già ai tempi dei Romani la viticoltura era diffusa nell'area geografica interessata dalla DOP Emilia-Romagna (province di Bologna, Modena e Ravenna), quando i filari di vite erano maritati ad alberi vivi, secondo l'uso introdotto dagli Etruschi e sviluppato successivamente dai Galli. In particolare, le terre dell'agro bononiense (agro bolognese) erano coltivate dai veterani delle campagne militari e vi si produceva un vino frizzante ed albano, cioè biondo, molto particolare ma non abbastanza dolce per essere piacevole. Varietà principale/i di uve da vino Pignoletto B.
L'art. 5, comma 1, del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica «Epomeo», consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, e' sostituito con il seguente testo:
«Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre e' consentito che le predette operazioni possano avvenire anche in stabilimenti situati nell'intero territorio della Regione Campania, a condizione che le Ditte interessate dimostrino ai competenti Organi di controllo di aver effettuato tali operazioni di vinificazione nel relativo stabilimento enologico antecedentemente al 31 dicembre 2012.».
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l’indicazione geografica tipica “Epomeo” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni ricadenti nell’isola d’Ischia in provincia di Napoli.
I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Erbaluce di Caluso” o “ Caluso” devono essere prodotti con uve provenienti dai vigneti composti in ambito aziendale esclusivamente dal vitigno Erbaluce.
Il vino a Dop Erbaluce di Caluso o Caluso è ottenuto in 33 comuni della provincia di Torino, in 3 nella provincia di Biella ed 1 in provincia di Vercelli.
Erice
Bianco: Cataratto (min. 60%), Ansonica, Catarratto, Grecanico, Grillo, Chardonnay, Müller Thurgau, Sauvignon, Zibibbo, Moscato di Alessandria.
Rosso: Nero d'Avola (min. 60%), Frappato, Perricone o Pignatello, Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot.
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Erice» ricade nella provincia di Trapani e comprende i terreni vocati alla qualita' di tutto il territorio del comune di Buseto Palizzolo e parte dei territori dei comuni di Erice, Valderice, Custonaci, Castellammare del Golfo, Paceco e Trapani.
Esino
-Bianco: Verdicchio (min. 50%).
Rosso: Sangiovese e/o Montepulciano (min. 60).
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine controllata «Esino», comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Ancona ed il seguente territorio amministrativo compreso nella provincia di Macerata che delimita le zone di produzione del Verdicchio di Matelica e del Verdicchio dei Castelli di Jesi:
Est! Est!! Est!!! di Montefiascone
- Trebbiano Toscano (dal 50% al 65%), Trebbiano Giallo (dal 25% al 40%), Malvasia Bianca Lunga e/o Malvasia del Lazio (dal 10% al 20%).
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Est!Est!!Est!!! di Montefiascone» ricade nella Provincia di Viterbo e comprende il territorio amministrativo dei comuni di Montefiascone, Bolsena, San Lorenzo Nuovo, Grotte di Castro, Gradoli, Capodimonte e Marta. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Est!Est!!Est!!! di Montefiascone» Classico, comprende parte del territorio dei Comuni di Montefiascone e Bolsena di origine più antica.
Etna
- Bianco: Carricante (dal 60% all'80%), Catarratto (max. 40%).
- Rosso e Rosato: Nerello Mascalese (min 80%), Nerello Mantellato - Nerello Cappuccio (max 20%).
1.La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Etna” ricade nella provincia di Catania e comprende i terreni di parte dei territori dei comuni di Biancavilia, S. Maria di Licodia, Paternò, Belpasso, Nicolosi, Pedara, Trecastagni, Viagrande, Aci S. Antonio, Acireale, S. Venerina, Giarre, Mascali, Zafferana, Milo, S. Alfio, Piedimonte, Linguaglossa, Castiglione, Randazzo in provincia di Catania
Falanghina del Sannio
- Falanghina (min. 85%)
ZONA DELIMITATA La zona di raccolta delle uve per l’ottenimento dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine controllata «Falanghina del Sannio», accompagnata o meno dalle specificazioni previste, comprende l’intero territorio amministrativo della provincia di Benevento, così come già delimitata con decreto ministeriale 5 agosto 1997 pubblicato nella G.U. n 204 del 2 settembre 1997.
Al disciplinare di produzione della DOP dei vini Falerio cosi' come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 13 novembre 2023.
-Falerio
Trebbiano Toscano (dal 20% al 50%), Passerina (dal 10% al 30%), Pecorino (dal 10% al 30%).
Le uve destinate all'ottenimento del vino a denominazione di origine controllata “Falerio” devono essere prodotte nel territorio amministrativo della provincia di Ascoli Piceno e di Fermo idoneo alla coltura, con l'esclusione cioè dei terreni di fondovalle ed eccessivamente umidi e quelli ubicati ad una altitudine superiore ai 700 metri s.l.m.
-Falerno del Massico
Bianco: Falanghina (min. 85%).
Rosso: Aglianico (min. 60%), Piedirosso (max. 40%), Primitivo
Le uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Falerno del Massico” devono provenire dalla zona di produzione che comprende il territorio amministrativo dei Comuni di Sessa Aurunca, Cellole, Mondragone, Falciano del Massico e Carinola in Provincia di Caserta.
-Fara
Nebbiolo (dal 50% al 70%), Vespolina e/o Uva Rara (dal 30% al 50%).
ZONA DELIMITATA Provincia di Novara: Fara, Briona
Faro
Nerello Mascalese (dal 45% al 60%), Nerello Cappuccio (dal 15% al 30%), Nocera (dal 5% al 10%), Nero d'Avola, Gaglioppo, Sangiovese (max. 15%).
Le uve destinate alla produzione del vino «Faro» debbono essere prodotte nel territorio del comune di Messina.
La Docg Fiano di Avellino Bianco è ottenuto dalle uve provenienti dal vitigno Fiano per un minimo dell'85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti dai vitigni Greco B, Coda di Volpe B e Trebbiano toscano B, presenti nei vigneti in ambito aziendale, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo complessivo del 15%.
La zona di produzione della Docg “Fiano di Avellino” comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni della provincia di Avellino: Avellino, Lapio, Atripalda, Cesinali, Aiello del Sabato, S. Stefano del Sole, Sorbo Serpico, Salza Irpina, Parolise, S. Potito Ultra, Candida, Manocalzati, Pratola Serra, Montefredane, Grottolella, Capriglia Irpina, S. Angelo a Scala, Summonte, Mercogliano, Forino, Contrada, Monteforte Irpino, Ospedaletto D'Alpinolo, Montefalcione, Santa Lucia di Serino e San Michele di Serino.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica “Fontanarossa di Cerda” comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Cerda in provincia di Palermo.