Tutti i disciplinari di produzione dei vini e degli alimenti italiani tutelati in Italia, Europa e nel mondo

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Discipinari dei vini e dei prodotti tutelati

 

Gioia del Colle Doc - Domanda di riconoscimento e disciplinare di produzione - 1986

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Gioia del Colle

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della doc Gioia del Colle ha  espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per il vino il  rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

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Gioia del Colle Doc

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 Gioia del Colle
Bianco: Trebbiano Toscano (dal 50% al 70%).
Rosso e Rosato: Primitivo (dal 50% al 60%), Montepulciano e/o Sangiovese e/o Negroamaro (dal 40% al 50%), Malvasia (max. 10%), Aleatico

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende in provincia di Bari tutto il territorio dei comuni di: Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Casamassima, Cassano Murge, Castellana Grotte, Conversano, Gioia del Colle, Grumo Appula, Noci, Putignano, Rutigliano, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari, Santeramo in Colle, Turi e quello del comune di Altamura con esclusione nell’interno di esso del territorio appartenente alla zona di produzione del vino «Gravina» di cui all’articolo 3 del disciplinare pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 12 gennaio 1983.

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Girò di Cagliari Doc

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 Girò di Cagliari
Girò (min. 95%)

La zona di produzione delle uve destinate ad ottenere i vini a denominazione di origine controllata “Girò di Cagliari”, comprende l'intero territorio amministrativo, nelle rispettive province, dei seguenti comuni: Provincia di Cagliari: Armungia, Assemini, Ballao, Barrali, Burcei, Cagliari, Capoterra, Castiadas, Decimomannu, Decimoputzu, Dolianova, Domus De Maria, Donorì, Elmas, Gesico, Goni, Guamaggiore, Guasila, Mandas, Maracalagonis, Monastir, Monserrato, Muravera, Nuraminis,

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Golfo del Tigullio-Portofino o Portofino Doc

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-Golfo del Tigullio-Portofino o Portofino bianco (anche spumante, frizzante e passito) :
Vermentino e Bianchetta Genovese da soli o congiuntamente per almeno il 60%.
-Golfo del Tigullio-Portofino o Portofino rosso(anche frizzante e novello) e rosato (anche
frizzante): Ciliegiolo e Dolcetto da soli o congiuntamente per almeno il 60%.
-I vini Doc Golfo del Tigullio-Portofino o Portofino con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Bianchetta Genovese, Vermentino, Ciliegiolo, Scimiscià (Cimixà), devono essere ottenuti da uve provenienti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%.
-I vini Doc Golfo del Tigullio-Portofino o Portofino Moscato e Moscato Passito devono essere ottenuti da uve provenienti dal vitigno Moscato Bianco per il 100%
Le uve atte ad ottenere i vini a denominazione di origine controllata Golfo del Tigullio-Portofino o Portofino devono essere prodotte nella zona della provincia di Genova così delimitata : la città di Genova e la linea ferroviaria a scartamento ridotto Genova-Caselle, situata nel territorio del comune di Genova, sino al punto di intersezione con il territorio del comune di Sant'Oleose,

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Grance Senesi Doc

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 Grance Senesi
Bianco: Trebbiano e/o Malvasia Bianca Lunga (min. 60%).
Rosso: Sangiovese (min. 60%), Canaiolo, Merlot, Cabernet Sauvignon.

La zona di produzione delle uve dei vini a denominazione di origine controllata « Grance Senesi » comprende, in provincia di Siena, il territorio amministrativo dei seguenti Comuni: Rapolano Terme, Murlo, Asciano, Monteroni D’Arbia. Comune di Sovicille solo in parte, ricompresa a NORD/OVEST tra la rotatoria da dove si dipartono la Strada Grossetana e la Strada di Vitignano, per scendere in direzione SUD lungo la S.S. 223 Km. 56+400 all’incrocio per Bagnaia e Filetta per completare la delimitazione a EST seguendo il confine con i comuni di Siena e Monteronid’Arbia sino al punto di partenza rappresentato dall’incrocio sulla rotatoria da dove si dipartono la Strada Grossetana e la Strada di Vitignano, così come anche evidenziato nella pianta scala 1:25.000 del Comune di Sovicille.

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Gravina Doc

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Gravina
Bianco: Greco (min. 50%), Malvasia del Chianti (min. 20%).
Rosso e Rosato: Montepulciano (min. 40%), Primitivo (min. 20%)

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di:Gravina di Puglia Poggiorsini e in parte il territorio dei comuni di: Altamura Spinazzola tutti in provincia di Bari.

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Greco di Tufo Docg

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I vini Docg Greco di Tufo  sono bianchi ed ottenuti esclusivamente da uve Greco B: minimo 85%; Coda di Volpe bianca: massimo 15%.

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Greco di Tufo" comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni della provincia di Avellino: Tufo, Altavilla Irpina, Chianche, Montefusco, Prata di Principato Ultra, Petruro Irpino, Santa Paolina e Torrioni.

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Grignolino d'Asti Doc

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 Grignolino d’Asti
Grignolino (min. 90%), Freisa (max. 10%)

ZONA DELIMITATA Provincia di Asti: Agliano, Antignano, Asti, Azzano, Belveglio, Calliano, Casorzo, Castagnole Lanze, Castagnole M.to, Castell'Alfero, Castello d'Annone, Castelnuovo Calcea, Cerro Tanaro, Castiglione, Costigliole, Grana, Grazzano, Isola, Moncalvo, Montaldo Scarampi, Montemagno, Mombercelli, Montegrosso, Mongardino, Penango, Portacomaro, Refrancore, Revigliasco, Rocca d'Arazzo, Rocchetta Tanaro, Scurzolengo, Tonco, Viarigi, Vigliano e Vinchio.

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Grignolino del Monferrato Casalese Doc

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Grignolino del Monferrato Casalese
Grignolino (min. 90%), Freisa (max. 10%)

ZONA DELIMITATA Provincia di Alessandria: Alfiano Natta, Altavilla Monferrato, Camagna Monferrato, Camino, Casale Monferrato (esclusa la parte sulla riva sinistra del Po), Castelletto Merli, Cella Monte, Cereseto, Cerrina Monferrato, Coniolo (esclusa la parte sulla riva sinistra del Po), Conzano, Cuccaro Monferrato, Frassinello Monferrato, Gabiano, Mombello Monferrato, Montecestino, Murisengo, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio, Ozzano Monferrato, Pontestura, Ponzano Monferrato, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San Giorgio Monferrato, Serralunga di Crea, Solonghello, Terruggia, Treville, Vignale Monferrato, Villadeati, Villamiroglio.

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Grottino di Roccanova Doc

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Grottino di Roccanova
Bianco: Malvasia Bianca di Basilicata (min. 85%).
Rosso e Rosato: Sangiovese (dal 60% all’85%), Cabernet Sauvignon (dal 5% al 30%), Malvasia Nera di Basilicata (dal 5% al 30%), Montepulciano (dal 5% al 30%)

La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata “Grottino di Roccanova” comprende gli interi territori amministrativi dei comuni di Roccanova, Sant’Arcangelo e Castronuovo di S. Andrea in provincia di Potenza.

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I Terreni di Sanseverino Doc

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 I Terreni di Sanseverino
Vernaccia Nera (min. 50%) o Montepulciano (min. 60%).

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata I Terreni di Sanseverino di cui al precedente art. 2 comprende l'intero territorio amministrativo del comune di San Severino Marche, in provincia di Macerata

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IGP Trevenezie/Tri Benečije Igp - Disciplinare di produzione

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IGP Trevenezie/Tri Benečije Igp - Disciplinare di produzione

Modifica del nome dovuta alla parallela richiesta di protezione della DOP «delle Venezie» che prevede la valorizzazione delle tipologie dei vini Pinot grigio e della tipologia del vino bianco, che sono peculiari del territorio. Pertanto il riferimento a detti vini, in particolare al Pinot grigio, è eliminato dal disciplinare della IGP Trevenezie. La modifica in questione è dunque intesa a differenziare i prodotti delle due categorie gerarchiche di denominazioni (IGP Trevenezie/Tri Benečije e DOP delle Venezie), per rendere percepibile al consumatore la valorizzazione di detti vini più peculiari del territorio con la DOP.

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Irpinia Doc

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 Irpinia
Bianco: Greco (dal 40% al 50%), Fiano (dal 40% al 50%), Coda di Volpe, Falanghina.
Rosso e Rosato: Aglianico (min. 70%), Sciascinoso.

La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 2 e' cosi' stabilita: «Irpinia», nelle tipologie bianco, rosso, rosato, novello, passito (quest'ultimo con la specificazione del vitigno), liquoroso, spumante (con la specificazione del vitigno), aglianico, coda di volpe, falanghina, fiano, greco, piedirosso, sciascinoso: le aree vocate alla coltivazione della vite dell'intero territorio amministrativo della provincia di Avellino; «Irpinia» con l'indicazione della sottozona Campi Taurasini: l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Taurasi, Bonito, Castelfranci, Castelvetere sul Calore,

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Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d'Alba Doc

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 Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d'Alba
Lacrima (min. 85%)

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» ricade nella provincia di Ancona e comprende i terreni vocati alla qualità di tutto il territorio dei comuni di Morro d'Alba, Monte S. Vito, S. Marcello, Belvedere Ostrense, Ostra e Senigallia, con esclusione dei fondi valle e dei versanti delle colline del comune di Senigallia prospicienti il mare.

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Lago di Caldaro o Kalterersee o Caldaro o Kalterer Doc

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 Lago di Caldaro o Caldaro o Kalterersee o Kalterer
Schiava Grossa e/o Schiava Gentile e Schiava Grigia (min.85%)

La zona di produzione del vino «Lago di Caldaro» o «Caldaro» è costituita dai territori di produzione delimitati con decreto ministeriale 23 ottobre 1931, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 17 dicembre 1931, nonché dai territori ad essi vicini. Tale zona - che comprende in parte i territori dei comuni di Caldaro, Appiano, Termeno, Cortaccia, Vadena, Nalles, Andriano, Magrè all'Adige, Egna, Montagna, Ora e Bronzolo in provincia di Bolzano ed in parte i territori dei comuni di Roverè della Luna, Mezzocorona, Faedo, San Michele all'Adige, Lavis, Giovo, Lisignago e Cembra in provincia di Trento.

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Lago di Corbara Doc

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 Lago di Corbara
Bianco: Grechetto e Sauvignon (min. 60%), Chardonnay, Vermentino.
Rosso: Cabernet Sauvignon e/o Merlot e/o Pinot Nero e/o Sangiovese (min. 70%)

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine controllata "Lago di Corbara" comprende in provincia di Terni, l'intero territorio amministrativo del Comune di Baschi e parte del territorio amministrativo del Comune di Orvieto relativamente alle frazioni di Corbara, Fossatello, Colonnetta di Prodo, Prodo e Titignano, cosi' delimitato: "partendo dal lato destro del fiume Tevere all'altezza della diga di Corbara, il confine segue la destra della strada che dal guado del fiume Tevere si innesta sulla strada comunale che dalla frazione di Corbara si dirige a Cicoria di Orvieto, sino all'incrocio con la strada vicinale che risale verso la frazione di Colonnetta di Prodo.

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