Tutti i disciplinari di produzione dei vini e degli alimenti italiani tutelati in Italia, Europa e nel mondo
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Grignolino d’Asti
Grignolino (min. 90%), Freisa (max. 10%)
ZONA DELIMITATA Provincia di Asti: Agliano, Antignano, Asti, Azzano, Belveglio, Calliano, Casorzo, Castagnole Lanze, Castagnole M.to, Castell'Alfero, Castello d'Annone, Castelnuovo Calcea, Cerro Tanaro, Castiglione, Costigliole, Grana, Grazzano, Isola, Moncalvo, Montaldo Scarampi, Montemagno, Mombercelli, Montegrosso, Mongardino, Penango, Portacomaro, Refrancore, Revigliasco, Rocca d'Arazzo, Rocchetta Tanaro, Scurzolengo, Tonco, Viarigi, Vigliano e Vinchio.
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Pubblicazione del regolamento di esecuzione della Commissione UE relativo all'approvazione di una modifica dell'Unione del disciplinare di produzione della dop Grignolino del Monferrato Casalese
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Oltre all’Altalanga, al Franciacorta, all’Alto Adige e al Trento, dal 1° settembre 2024, il Nord d’Italia avrà un’altra bollicina Metodo Classico rivendicabile made in Monferrato.
A fare l’atteso ingresso in società, sarà il Grignolino del Monferrato Casalese doc Spumante Rosé, la cui domanda di proposta di modifica del Disciplinare di Produzione era stata presentata dal Consorzio di tutela vini Colline del Monferrato Casalese ben 4 anni fa.
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Grignolino del Monferrato Casalese
Grignolino (min. 90%), Freisa (max. 10%)
ZONA DELIMITATA Provincia di Alessandria: Alfiano Natta, Altavilla Monferrato, Camagna Monferrato, Camino, Casale Monferrato (esclusa la parte sulla riva sinistra del Po), Castelletto Merli, Cella Monte, Cereseto, Cerrina Monferrato, Coniolo (esclusa la parte sulla riva sinistra del Po), Conzano, Cuccaro Monferrato, Frassinello Monferrato, Gabiano, Mombello Monferrato, Montecestino, Murisengo, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio, Ozzano Monferrato, Pontestura, Ponzano Monferrato, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San Giorgio Monferrato, Serralunga di Crea, Solonghello, Terruggia, Treville, Vignale Monferrato, Villadeati, Villamiroglio.
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Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione dei vini Grignolino del Monferrato Casalese Dop
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Proposta di modifica dell'unione del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Grignolino del Monferrato Casalese»
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Grottino di Roccanova
Bianco: Malvasia Bianca di Basilicata (min. 85%).
Rosso e Rosato: Sangiovese (dal 60% all’85%), Cabernet Sauvignon (dal 5% al 30%), Malvasia Nera di Basilicata (dal 5% al 30%), Montepulciano (dal 5% al 30%)
La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata “Grottino di Roccanova” comprende gli interi territori amministrativi dei comuni di Roccanova, Sant’Arcangelo e Castronuovo di S. Andrea in provincia di Potenza.
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Gutturnio
Barbera (dal 55% al 70%), Croatina (dal 30% al 45%)
I) La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione del vino “Gutturnio”, è suddivisa in più comprensori in provincia di Piacenza.
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I Terreni di Sanseverino
Vernaccia Nera (min. 50%) o Montepulciano (min. 60%).
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata I Terreni di Sanseverino di cui al precedente art. 2 comprende l'intero territorio amministrativo del comune di San Severino Marche, in provincia di Macerata
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Modifica del nome dovuta alla parallela richiesta di protezione della DOP «delle Venezie» che prevede la valorizzazione delle tipologie dei vini Pinot grigio e della tipologia del vino bianco, che sono peculiari del territorio. Pertanto il riferimento a detti vini, in particolare al Pinot grigio, è eliminato dal disciplinare della IGP Trevenezie. La modifica in questione è dunque intesa a differenziare i prodotti delle due categorie gerarchiche di denominazioni (IGP Trevenezie/Tri Benečije e DOP delle Venezie), per rendere percepibile al consumatore la valorizzazione di detti vini più peculiari del territorio con la DOP.
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Irpinia
Bianco: Greco (dal 40% al 50%), Fiano (dal 40% al 50%), Coda di Volpe, Falanghina.
Rosso e Rosato: Aglianico (min. 70%), Sciascinoso.
La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 2 e' cosi' stabilita: «Irpinia», nelle tipologie bianco, rosso, rosato, novello, passito (quest'ultimo con la specificazione del vitigno), liquoroso, spumante (con la specificazione del vitigno), aglianico, coda di volpe, falanghina, fiano, greco, piedirosso, sciascinoso: le aree vocate alla coltivazione della vite dell'intero territorio amministrativo della provincia di Avellino; «Irpinia» con l'indicazione della sottozona Campi Taurasini: l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Taurasi, Bonito, Castelfranci, Castelvetere sul Calore,
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Ischia
Bianco: Forastera (dal 45% al 70%), Biancolella (dal 30% al 55%).
Rosso e Rosato: Guarnaccia (dal 45 al 70%), Piedirosso (dal 30% al 55%)
Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Ischia” devono essere prodotte nel territorio della: Isola di Ischia in Provincia di Napoli.
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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica “Isola dei Nuraghi” comprende l’intero territorio amministrativo della Regione Sardegna.
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Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d'Alba
Lacrima (min. 85%)
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» ricade nella provincia di Ancona e comprende i terreni vocati alla qualità di tutto il territorio dei comuni di Morro d'Alba, Monte S. Vito, S. Marcello, Belvedere Ostrense, Ostra e Senigallia, con esclusione dei fondi valle e dei versanti delle colline del comune di Senigallia prospicienti il mare.
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Lago di Caldaro o Caldaro o Kalterersee o Kalterer
Schiava Grossa e/o Schiava Gentile e Schiava Grigia (min.85%)
La zona di produzione del vino «Lago di Caldaro» o «Caldaro» è costituita dai territori di produzione delimitati con decreto ministeriale 23 ottobre 1931, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 17 dicembre 1931, nonché dai territori ad essi vicini. Tale zona - che comprende in parte i territori dei comuni di Caldaro, Appiano, Termeno, Cortaccia, Vadena, Nalles, Andriano, Magrè all'Adige, Egna, Montagna, Ora e Bronzolo in provincia di Bolzano ed in parte i territori dei comuni di Roverè della Luna, Mezzocorona, Faedo, San Michele all'Adige, Lavis, Giovo, Lisignago e Cembra in provincia di Trento.
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Lago di Corbara
Bianco: Grechetto e Sauvignon (min. 60%), Chardonnay, Vermentino.
Rosso: Cabernet Sauvignon e/o Merlot e/o Pinot Nero e/o Sangiovese (min. 70%)
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine controllata "Lago di Corbara" comprende in provincia di Terni, l'intero territorio amministrativo del Comune di Baschi e parte del territorio amministrativo del Comune di Orvieto relativamente alle frazioni di Corbara, Fossatello, Colonnetta di Prodo, Prodo e Titignano, cosi' delimitato: "partendo dal lato destro del fiume Tevere all'altezza della diga di Corbara, il confine segue la destra della strada che dal guado del fiume Tevere si innesta sulla strada comunale che dalla frazione di Corbara si dirige a Cicoria di Orvieto, sino all'incrocio con la strada vicinale che risale verso la frazione di Colonnetta di Prodo.
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La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini spumanti e dei vini frizzanti a denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara» comprende l'intero territorio amministrativo dei Comuni di Bastiglia, Bomporto, Nonantola, Ravarino, San Prospero, tutti in Provincia di Modena, e parte del territorio amministrativo dei Comuni di Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Modena, Soliera, San Cesario sul Panaro, tutti in Provincia di Modena.
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Lambrusco di Sorbara
Rosso e Rosato: Lambrusco di Sorbara (min. 60%), Lambrusco Salamino (max. 40%), altri Lambruschi (max. 15%)
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini spumanti e dei vini frizzanti a denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Bastiglia, Bomporto, Nonantola, Ravarino, San Prospero, tutti in provincia di Modena, e parte del territorio amministrativo dei comuni di Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Modena, Soliera, San Cesario sul Panaro, tutti in provincia di Modena.
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Lambrusco Grasparossa di Castelvetro
Rosso e Rosato: Lambrusco Grasparossa (min. 85%), altri Lambruschi e/o Malbo Gentile (max. 15%).
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini spumanti e dei vini frizzanti a denominazione di origine controllata "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro" comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Fiorano, Formigine, Maranello, Marano sul Panaro, Prignano sul Secchia, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Sassuolo, Vignola, S.Cesario sul Panaro, tutti in provincia di Modena, e parte del territorio amministrativo del comune di Modena.
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All'interno della zona di produzione del Lambrusco Grasparossa di Castelvetro si distingue la sottozona Monte Barello che ricade unicamente nel territorio pedecollinare e collinare della Provincia di Modena. Il clima di questa area fa registrare un indice di Winkler che si attesta intorno a 1900-2000 gradi giorno secondo i siti. In particolare, il valore medio di tutto il territorio e' stato calcolato in 1941 gradi giorno, con precipitazioni medie del periodo aprile-ottobre di 500 mm, poco variabili tra i differenti siti. L'altitudine della sottozona Monte Barello varia all'incirca dai 90 ai 560 metri s.l.m..
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