Tutti i disciplinari di produzione dei vini e degli alimenti italiani tutelati in Italia, Europa e nel mondo
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Alto Adige, dell'Alto Adige, Südtirol, Südtiroler
«Alto Adige» le uve destinate alla produzione dei vini «Alto Adige» devono essere prodotte nella parte del territorio della provincia di Bolzano idoneo alla produzione dei vini di qualita' previsti nel presente disciplinare.
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Integrazione alla proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della DOP dei vini Alto Adige o dell'Alto Adige (in lingua tedesca «Südtirol» o «Südtiroler»).
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Al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» (in lingua tedesca «Südtirol» o «Südtiroler») cosi' come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 18 settembre 2014, richiamato in premessa, sono apportate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 22 aprile 2023 come integrate con le modifiche pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 287 del 9 dicembre 2023 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 30 luglio 2024.
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Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini Alto Adige o dell'Alto Adige (in lingua tedesca Südtirol o Südtiroler).
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La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini della indicazione geografica «Alto Livenza» coincide con l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Cordignano, Orsago, Gaiarine, Portobuffolé, Gorgo al Monticano, Mansué, Motta di Livenza e Meduna di Livenza in provincia di Treviso e dei comuni di: Brugnera, Caneva, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Polcenigo, Prati e Sacile, in provincia di Pordenone.
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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con
l’indicazione geografica tipica “Alto Mincio” comprende l’area collinare riguardante in tutto o in parte il territorio amministrativo dei comuni di: Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Monzambano, Ponti sul Mincio, Solferino e Volta Mantovana, in provincia di Mantova.
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Pubblicazione da parte della Commissione UE della descrizione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini Amarone della Valpolicella.
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Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della DOCG Amarone della Valpolicella
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La docg “Amarone della Valpolicella” è riservata ai vini “Amarone della Valpolicella” designabile anche con i riferimenti “classico” e “Valpantena” e con la specificazione “riserva”.
La zona di produzione della denominazione di origine controllata e garantita “Amarone della Valpolicella” comprende in tutto o in parte i territori dei Comuni di Marano, Fumane, Negrar, S. Ambrogio, S. Pietro in Cariano, Dolcè, Verona, S. Martino Buon Albergo, Lavagno, Mezzane, Tregnago, Illasi, Colognola ai Colli, Cazzano di Tramigna, Grezzana, Pescantina, Cerro Veronese, S. Mauro di Saline e Montecchia di Crosara in provincia di Verona
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Modifiche al disciplinare di produzione dell'Amarone della Valpolicella.
L'Amarone della Valpolicella vanta una storia antica che inizia nel quarto secolo dopo Cristo. Cassiodoro, ministro di Teodorico, re dei Visigoti, in una lettera a dei proprietari terrieri della Valpolicella chiedeva di avere per la mensa regale il vino ottenuto con una speciale tecnica d'appassimento delle uve, chiamato Acinatico e definito «mosto invernale, freddo sangue delle uve», primo antenato del vino «Amarone della Valpolicella»
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La zona di produzione delle uve atte a produrre vini a Denominazione di origine controllata “Amelia”, comprende tutto il territorio amministrativo dei seguenti Comuni: Attigliano, Giove, Penna in Teverina, Alviano, Amelia, Calvi dell'Umbria, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Narni, Otricoli, Sangemini, Stroncone e Terni.
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L’indicazione geografica tipica “Anagni” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: “Anagni” bianco e “Anagni” rosso.
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica “Anagni” ricade nella provincia di Frosinone e comprende l’intero territorio del comune di Anagni.
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ZONA DELIMITATA
Parte collinare, pedecollinare e insulare dell’area sud della provincia di Grosseto, che comprende in parte i comuni di Manciano, Orbetello e Capalbio e l’intero territorio dei comuni di Isola del Giglio e Monte Argentario
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Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende: in provincia di Latina tutto il territorio comunale di Aprilia e parte di quello dei comuni di Cisterna e Latina ed in provincia di Roma parte del territorio comunale di Nettuno.
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Proposta di disciplinare di produzione per la denominazione di origine controllata Arborea -
Le uve destinate alla produzione dei vini DOC Arborea devono essere prodotte nella parte di territorio in provincia di Oristano, idoneo alla produzione dei vini
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Le uve destinate alla produzione dei vini Doc "Arborea" devono essere prodotte nella parte di territorio in provincia di Oristano, idoneo alla produzione dei vini con le caratteristiche previste dal presente disciplinare.
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Tutta la zona dell’Arcole veniva indicata con il toponimo di Fiumenovo, che si identifica con gran parte della piattaforma alluvionale dove un tempo erano diffusi boschi e sterpaglie insieme a laghetti. Negli inventari delle proprietà e nei singoli documenti di donazione, di affitto e di compravendita, sono immancabili i riferimenti al vino e alla sua produzione sviluppata dalla rete di abbazie quali San Pietro di Villanova e Lepia. Le viti furono tenute in grande considerazione anche dalla Repubblica di Venezia.
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All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Arghilla', consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30.11.2011 richiamato in premessa, al termine del comma 2 e' inserita la seguente frase:
«Inoltre, le predette operazioni, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, possono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo della Provincia di Reggio Calabria
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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Arghillà” comprende l’intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Calanna, Campo Calabro, Fiumara, Villa San Giovanni, e parte del territorio amministrativo del comune di Reggio Calabria limitatamente alle frazioni: Archi, Arghillà di Catona, Arghillà di Salice Concessa, Arghillà di Villa San Giuseppe, Diminniti di Sambatello, Orti, Rosalì, Sambatello, San Giovanni di Sambatello, Terreti e Vito.
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La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini Asolo Montello-Montello Asolo comprende l'intero territorio dei comuni di Castelcucco, Cornuda e Monfumo e parte del territorio di 16 comuni nella provincia di Treviso, nella regione Veneto
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