Moscadello di Montalcino Doc - Modifica disciplinare 1996
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Modificazione del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Moscadello di Montalcino".
Tutti i disciplinari di produzione dei vini e degli alimenti italiani tutelati in Italia, Europa e nel mondo
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Modificazione del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Moscadello di Montalcino".
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 16 ottobre 2020
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Moscadello di Montalcino».
(20A05848)
(GU n.271 del 30-10-2020)
Moscadello di Montalcino
Moscato Bianco (min. 85%)
La zona di produzione delle uve comprende l’intero territorio amministrativo del comune di Montalcino in provincia di Siena.
Moscato di Sardegna
Moscato Bianco (min. 90%)
Le uve devono essere prodotte nell'ambito territoriale della Regione Sardegna.
Moscato Sorso-Sennori o Moscato di Sorso o Moscato di Sennori
Moscato Bianco (min. 90%)
Le uve devono essere prodotte all’interno dei territori comunali di Sorso e Sennori in provincia di Sassari
Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della doc Moscato di Trani riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre 1974 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 6 marzo 1975, propone la modifica di alcuni articoli del disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.
Moscato di Trani
Moscato Bianco (min. 85%)
Le uve devono essere prodotte nella zona che comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di: Trani, Bisceglie, Ruvo di Puglia, Corato, Andria, Canosa, Minervino Murge e parte del territorio dei comuni di: Barletta, Terlizzi, Bitonto e parte del territorio amministrativo dei comuni di: Trinitapoli. Provincia di Foggia, Bari e BAT
La zona di produzione geografica tipica delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica "Murgia" comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Bari, il territorio della provincia BAT (Barletta-Andria-Trani), limitatamente ai territori amministrativi dei comuni di Barletta, Andria, Trani, Bisceglie, Canosa di Puglia, Minervino Murge.
Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della doc Nardo', ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per il vino.
Nardò
Rosso e Rosato: Negroamaro (min. 70%), Malvasia Nera di Brindisi e/o di Lecce e/o Montepulciano (max. 20%)
Le uve atte alla vinificazione dei vini a DOC “Nardò” devono essere prodotte nell’area delimitata che comprende in tutto i territori amministrativi dei seguenti comuni: Nardò e Porto Cesareo in provincia di Lecce.
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Narni” comprende in tutto i territori dei comuni di Attigliano, Giove, Penna in Teverina, e in parte i territori dei comuni di: Alviano Amelia Calvi dell’Umbria Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Narni, Otricoli, Sangemini, Terni, in provincia di Terni.
Nasco di Cagliari
Nasco (min. 95%)
La zona di produzione delle uve destinate ad ottenere i vini a denominazione di origine controllata “Nasco di Cagliari”, comprende l'intero territorio amministrativo, nelle rispettive province, dei seguenti comuni: Provincia di Cagliari: Armungia, Assemini, Ballao, Barrali, Burcei, Cagliari, Capoterra, Castiadas, Decimomannu, Decimoputzu, Dolianova, Domus De Maria, Donorì, Elmas,
Nebbiolo d'Alba
Nebbiolo (100%)
ZONA DELIMITATA comuni di: Canale, Castellinaldo, Corneliano d’Alba, Monticello d’Alba, Piobesi d’Alba, Priocca, S. Vittoria d’Alba, Vezza d’Alba, Sinio e Govone e da parte di quello dei comuni di Alba, Bra, Baldissero d’Alba, Castagnito, Diano d’Alba, Grinzane Cavour, Guarene, La Morra, Magliano Alfieri, Monchiero, Monforte d’Alba, Montà, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Novello, Pocapaglia, Roddi, Roddino, S. Stefano Roero, Sommariva Perno e Verduno, in provincia di Cuneo come delimitati nel disciplinare .
Negroamaro di Terra d'Otranto
Rosso e Rosato: Negramaro (min. 90%)
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Negroamaro di Terra d’Otranto” comprende l’intero territorio amministrativo delle province di Brindisi, Lecce e Taranto.
Nettuno
Bianco: Bellone (dal 30% al 70%), Trebbiano Toscano (dal 30% al 50%).
Rosato: Sangiovese (min. 40%), Trebbiano Toscano (min. 40%).
Rosso: Merlot (dal 30% al 50%), Sangiovese (dal 30% al 50%)
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Nettuno» devono essere prodotte nei territori amministrativi dei comuni di: Nettuno e Anzio, in provincia di Roma.
La zona di produzione dei vini Nizza DOCG comprende l’intero territorio dei seguenti comuni: Agliano Terme, Belveglio, Calamandrana, Castel Boglione, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castel Rocchero, Cortiglione, Incisa Scapaccino, Mombaruzzo, Mombercelli, Nizza Monferrato, Vaglio Serra, Vinchio, Bruno, Rocchetta Palafea, Moasca, San Marzano Oliveto in Provincia di Asti
All'art. 7 "Designazione e presentazione", del disciplinare di produzione dei vini a DOC Noto, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30.11.2011 richiamato in premessa, dopo l'ultimo comma, e' inserito il seguente comma: «Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' consentito l'uso dell'unita' geografica piu' ampia Sicilia", ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 61/2010 e dell'art. 7, comma 4, del disciplinare di produzione della DOC "Sicilia".».
Noto
Bianco: Moscato Bianco (100%).
Rosso: Nero d'Avola (min. 65%)
Tutto il territorio dei comuni di Noto, Rosolini, Pachino e Avola in provincia di Siracusa
Proposta di modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata Nuragus di Cagliari Doc - 1986
Nuragus di Cagliari
Nuragus (min. 85%).
Le uve destinate alla produzione dei vini DOC “Nuragus di Cagliari”, devono essere prodotti nella zona di produzione che comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni nelle rispettive province: provincia di Cagliari e comprende il territorio dei comuni di Armungia, Assemini, Ballao, Barrali, Burcei, Cagliari,