Tutti i disciplinari di produzione dei vini e degli alimenti italiani tutelati in Italia, Europa e nel mondo
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Matera
Bianco: Malvasia Bianca di Basilicata (min. 85%). Rosato: Primitivo (min. 90%).
Rosso: Sangiovese (min 60%), Primitivo (min. 30%). Spumante: Malvasia Bianca di Basilicata (min. 85%)
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Matera» comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Matera.
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Matino
Rosso e Rosato: Negramaro (min. 70%), Malvasia Nera e/o Sangiovese (max. 30%)
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Matino” comprende l’intero territorio amministrativo del comune di: Matino ed in parte i territori comunali di Parabita, Alezio, Taviano, Casarano, Melissano, Tuglie e Gallipoli, tutti in provincia di Lecce.
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Melissa
Bianco: Greco Bianco (dall’80% al 95%), Trebbiano Toscano e/o Malvasia Bianca (dal 5% al 20%). Rosso: Gaglioppo e/o Greco Nero (dal 75% al 90%)
Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Melissa” devono essere prodotte nella zona appresso indicata che comprende in tutto il territorio amministrativo dei comuni di: Melissa, Belvedere Spinello, Carfizzi, San Nicola dell’Alto, Umbriatico e parte del territorio dei comuni di: Casabona, Castel Silano, Crotone, Pallagorio, Rocca di Neto, Scandale, San Mauro Marchesato, Santa Severina, Strongoli tutti in provincia di Crotone.
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Parere sulla domanda di riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola Menfi, di delimitazione della relativa zona di produzione e di autorizzazione all'utilizzazione di indicazioni aggiuntive.
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Menfi
Bianco: Ansonica e/o Grecanico e/o Chardonnay e/o Catarratto Bianco Lucido (min. 75%); Grillo (min. 60%).
Rosso: Nero d'Avola e/o Merlot e/o Cabernet Sauvignon e/o Syrah (min. 70%); Perricone, Nerello Mascalese, Alicante e Alicante Bouchet (min. 60%).
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata <<Menfi>> devono provenire dalla zona di produzione appresso indicata che comprende parte dei comuni di Menfi, Sciacca e Sambuca di Sicilia in provincia di Agrigento e Castelvetrano in provincia di Trapani.
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Merlara
Bianco: Friulano (dal 50% al 70%), Tai, Malvasia Istriana.
Rosso: Merlot (dal 50% al 70%), Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenère (max. 50%), Marzemino
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Merlara” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Masi, Castelbaldo, Merlara, Urbana e Casale di Scodosia in provincia di Padova, Terrazzo, Bevilacqua e Boschi S. Anna in provincia di Verona ed in parte il territorio del comune di Montagnana in provincia di Padova.
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La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini ad indicazione geografica tipica “Mitterberg”, comprende l’intero territorio amministrativo della provincia di Bolzano.
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Al disciplinare di produzione della DOP dei vini Modena /di Modena, cosi' come da ultimo modificato con la pubblicazione di modifica ordinaria nella G.U.U.E. n. C 225 del 25 luglio 2019, richiamata in premessa, sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 186 del 9 agosto 2024.
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Modena o Di Modena
Rosso e Rosato: Lambrusco Grasparossa e/o Lambrusco Salamino e/o Lambrusco di Sorbara e/o Lambrusco Marani e/o Lambrusco Maestri e/o Lambrusco Montericco e/o Lambrusco Oliva e/o Lambrusco a foglia frastagliata (min. 30%), Acelotta e/o Fortana (max. 15%).* Bianco: Montuni e/o Pignoletto e/o Trebbiano (min. 85%)
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con la denominazione di origine controllata "Modena" o "di Modena" comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena,
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Molise o del Molise
Bianco: Moscato Bianco, Chardonnay, Falanghina, Greco Bianco, Pinot Bianco, Sauvignon, Trebbiano, (min. 85%).
Rosso e Rosato: Montepulciano (min. 85%), Aglianico, Tintilia, Cabernet Sauvignon, Sangiovese
La zona di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Molise” o “del Molise” comprende i seguenti comuni della Provincia di Campobasso: Acquaviva Collecroce, Baranello, Boiano, Bonefro, Busso, Campobasso, Campochiaro, Campodipietra, Campolieto, Campomarino, Casacalenda, Casalciprano, Castelbottaccio, Castellino del Biferno,
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Monferrato
Bianco e Rosso: Tutte le varietà autorizzate in Provincia di Asti e Alessandria.
Rosato: Barbera e/o Bonarda Piemontese e/o Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Dolcetto e/o Freisa e/o Grignolino e/o Nebbiolo e/o Pinot Nero (min. 85%).
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine controllata "Monferrato" senza alcuna specificazione e "Monferrato" seguita da una delle specificazioni di cui appresso, dovranno essere prodotte nelle zone rispettivamente indicate: "Monferrato" senza alcuna specificazione, "Monferrato" Chiaretto o Ciaret, "Monferrato" Dolcetto, "Monferrato" Freisa:
Provincia di Alessandria: l'intero territorio dei seguenti comuni: Acqui Terme, Alfiano , Natta, Alice Bel Colle,
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Proposta di modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata Monica di Sardegna Doc - 1986
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Monica di Sardegna
Monica (min. 85%)
Le uve devono essere prodotte nell'ambito territoriale della regione Sardegna.
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La storia recente e' caratterizzata da una evoluzione positiva della denominazione, con l'impianto di nuovi vigneti, la nascita di nuove aziende, la professionalita' degli operatori che hanno contribuito ad accrescer il livello qualitativo e la rinomanza della DOC Monreale, come testimoniano i riconoscimenti in campo nazionale ed internazionale dei vini Monreale DOC prodotti dalle aziende della zona geografica di riferimento. E' stato riconosciuto come DOC nel 2000 con decreto ministeriale del 2 novembre 2000.
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Monreale
Bianco: Catarratto e Ansonica (min. 50%), Grillo, Chardonnay, Pinot Bianco.
Rosato: Nerello Mascalese, Perricone e/o Sangiovese (min. 70%).
Rosso: Nero d'Avola e Perricone (min. 50%), Pinot Nero, Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot.
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine “Monreale” devono provenire da vigneti coltivati all’interno della zona appreso indicata: il territorio del comune di Monreale ad eccezione delle sotto elencate zone: zona nord del territorio comunale delimitata a sud dal confine territoriale con il comune di Borgetto, dall’ isoipsa 600 che decorre da Monte Mirto verso Monte della Fiera, Monte della Signora e Pizzo Aiello
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Montecarlo
Bianco: Trebbiano Toscano (dal 30% al 60%), Sémillon, Pinot Grigio, Pinot Bianco, Vermentino, Sauvignon e Roussanne (dal 40% al 70%).
Rosso: Sangiovese (dal 50% al 75), Canaiolo Nero e/o Merlot e/o Syrah (dal 15% al 40%), Ciliegiolo e/o Colorino e/o Malvasia Nera di Lecce e/o di Brindisi e/o Cabernet Sauvignon e/o Cabernet Franc (dal 10% al 30%)
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Montecarlo» comprende, in provincia di Lucca, parte dei territori amministrativi dei comuni di: Montecarlo, Altopascio, Capannori e Porcari
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All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Montecastelli, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n.1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 3 e' sostituito con il seguente:
«La zona di vinificazione corrisponde a quella di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio della regione Toscana.».
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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l’ indicazione geografica tipica “Montecastelli” ricade nella provincia di Pisa e comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Castelnuovo Val di Cecina Volterra e Pomarance
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Montecompatri Colonna o Montecompatri o Colonna
Malvasia di Candia e/o Malvasia Puntinata (max. 70%), Trebbiano Toscano, Trebbiano Verde e Trebbiano Giallo (min. 30%)
La zona di produzione del vino «Montecompatri-Colonna» comprende tutto il territorio comunale di Colonna e parte di quelli di Montecompatri, Zagarolo e Roccapriora in provincia di Roma
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Al disciplinare di produzione della dop (menzione tradizionale specifica: DOC) dei vini Montecucco, cosi' come da ultimo modificato con decreto ministeriale 7 marzo 2014 , sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta di disciplinare di produzione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 8 gennaio 2024.
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