Tutti i disciplinari di produzione dei vini e degli alimenti italiani tutelati in Italia, Europa e nel mondo
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La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica "Nurra" comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Alghero, Ittiri, Olmedo, Ossi, Porto Torres, Sassari, Stintino, Tissi, Uri e Usini, in provincia di Sassari.
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Offida Pecorino: Pecorino: minimo 85%;
Offida Passerina: Passerina: minimo 85%;
Offida rosso: Montepulciano: minimo 85%.
I vini Docg «Offida» devono provenire dai vigneti ubicati in alcuni comuni nella provincia di Ascoli Piceno e Fermo.
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La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica "Ogliastra" comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Arzana, Barisardo, Baunei, Cardedu, Elini, Gairo, Girasole, Jerzu, Ilbono, Lanusei , Loceri, Lotzorai, Osini, Perdasdefogu, Seui, Talana, Tertenia, Tortoli, Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai, Villagrande, in provincia dell’Ogliastra e i comuni di Villaputzu e San Vito, in provincia di Cagliari.
N.B.
- Villaputzu e San Vito provincia Sud Sardegna
- Altri comuni facenti parte anteriormente alla provincia dell'Ogliastra ora (2020) in provincia di Nuoro
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Oltrepò Pavese
Bianco: Riesling e/o Riesling Italico (min. 60%), Pinot Nero (max. 40%), Cortese, Moscato, Malvasia di Candia, Pinot Grigio, Chardonnay, Sauvignon.
Rosso e Rosato: Barbera (dal 25% al 65%), Croatina (dal 25% al 65%), Uva Rara, Vespolina, Pinot Nero (max. 45%), Cabernet Sauvignon, Barbera
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini “Oltrepò Pavese” di cui all’art. 1 comprende la fascia vitivinicola collinare dell’“Oltrepò Pavese” per gli interi territori dei seguenti comuni in provincia di Pavia: Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bosnasco, Calvignano, Canevino,
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I vini Docg Oltrepò Pavese metodo classico devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti, aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
"Oltrepò Pavese" metodo classico e "Oltrepò Pavese" metodo classico rosé: Pinot nero: minimo 70%; Chardonnay, Pinot grigio e Pinot bianco congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 30%.
"Oltrepò Pavese" metodo classico Pinot nero e "Oltrepò Pavese" metodo classico Pinot nero rosé:
Pinot nero: minimo 85%; Chardonnay, Pinot grigio e Pinot bianco congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 15%.
La zona di produzione delle uve destinate all'elaborazione del vino "Oltrepò Pavese" metodo classico comprende la fascia vitivinicola collinare dell'Oltrepò Pavese per gli interi territori di alcuni comuni in provincia di Pavia
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Oltrepò Pavese Pinot Grigio
Pinot Grigio (min. 85%)
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini “Oltrepò Pavese Pinot grigio” di cui all’art. 1 comprende la fascia vitivinicola collinare dell’“Oltrepò Pavese” per gli interi territori dei seguenti comuni in provincia di Pavia: Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bosnasco, Calvignano,
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Orcia
Bianco: Trebbiano Toscano (min. 50%).
Rosso e Rosato: Sangiovese (min. 50%)
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Orcia" ricade nella provincia di Siena e comprende i terreni vocati alla qualita', dei comuni di Castiglione d'Orcia, Pienza, Radicofani, S. Giovanni d'Asso, San Quirico d'Orcia, Buonconvento, Trequanda; e parte del territorio dei comuni di Abbadia S. Salvatore, Chianciano, Montalcino,
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Orta Nova
Rosso e Rosato: Sangiovese (min. 60%), Uva di Troia e/o Montepulciano e/o Lambrusco Maestri e/o Trebbiano Toscano (max. 40%)
Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende in provincia di Foggia tutto il territorio amministrativo dei comuni di Orta Nova e Ordona e la parte idonea dei territori dei comuni di Ascoli Satriano, Carapelle, Foggia e Manfredonia.
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Ortona
Bianco: Trebbiano Toscano e/o Abruzzese (min. 70%).
Rosso: Montepulciano (min. 95%)
La zona di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Ortona” comprende l’intero territorio amministrativo del Comune di Ortona, in provincia di Chieti.
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Ortrugo dei Colli Piacentini o Ortrugo-Colli Piacentini
Ortrugo (min. 90%)
La zona di produzione delle uve idonee alla produzione del vino a denominazione di origine controllata “Ortrugo dei Colli Piacentini” o “Ortrugo – Colli Piacentini”, comprende il territorio a vocazione viticola delle colline piacentine ed include, in provincia di Piacenza, l’intero territorio amministrativo di: Caminata (escluso le isole amministrative in provincia di Pavia), Nibbiano,
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Al disciplinare di produzione della DOP dei vini Orvieto cosi' come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 15 marzo 2023.
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La zona geografica è situata nell’ambiente collinare a sud ovest dell’Umbria, fino all’alto Lazio. L’avvio dello stretto binomio “coltivazione della vite-produzione di vino” pare risalire al X sec. a.C., quando gli Etruschi conquistarono la scoscesa rupe e fondarono l’antica Velzna.
Si ritiene, infatti, che proprio questa civiltà abbia intuito che la particolare costituzione del masso tufaceo era favorevole alla lavorazione ed alla conservazione del vino, dando vita ad un primordiale sistema di vinificazione chiamato “a tre piani”.
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I vini ad indicazione geografica tipica “Osco” o “Terre degli Osci” bianchi, rossi, e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Molise. Provincia di Campobasso
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Ostuni
Impigno (dal 50% all’85%), Francavilla (dal 15% al 50%), Bianco d'Alessano e/o Verdeca (max. 10%).
Le uve devono essere prodotte nella zona che comprende tutto il territorio comunale di Ostuni Carovigno San Vito dei Normanni San Michele Salentino e in parte il territorio di: Latiano Ceglie Messapico Brindisi tutti in provincia di Brindisi.
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L'art. 5, comma 1, del disciplinare di produzione dei vini a IGT Paestum, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30.11.2011 richiamato in premessa, e' sostituito con il seguente testo:
"Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre e' consentito che le predette operazioni possano avvenire anche in stabilimenti situati nell'intero territorio della Regione Campania, a condizione che le Ditte interessate dimostrino ai competenti Organi di controllo di aver effettuato tali operazioni di vinificazione nel relativo stabilimento enologico antecedentemente al 31/12/2012.".
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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati (1) con la indicazione geografica tipica «Paestum» comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di: Agropoli, Albanella, Alfano, Altavilla Silentina, Aquara, Ascea, Bellosguardo, Camerota, Campora,
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All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Palizzi, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, al termine del comma 2 e' inserita la seguente frase:
« Inoltre, le predette operazioni, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, possono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo della Provincia di Reggio Calabria
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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Palizzi” comprende l’intero territorio dei comuni di: Bova, Bova Marina, Brancaleone, Condofuri, Palizzi, Staiti in provincia di Reggio Calabria.
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Pantelleria
Zibibbo (100%)
La zona di provenienza delle uve atte alla produzione dei vini a Denominazione d'Origine Controllata "Pantelleria" comprende l’intero territorio dell’isola di Pantelleria, in provincia di Trapani.
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Parrina
Bianco: Trebbiano Toscano (dal 10% al 30%), Ansonica (dal 30% al 50%), Vermentino (dal 20% al 40%), Chardonnay e/o Sauvignon (max. 20%).
Rosso e Rosato: Sangiovese (min. 70%), Cabernet Sauvignon, Merlot
Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende parte del territorio comunale di Orbetello. Provincia di Grosseto
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