Tutti i disciplinari di produzione dei vini e degli alimenti italiani tutelati in Italia, Europa e nel mondo
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Montescudaio
Bianco: Vermentino, Chardonnay, Sauvignon, (min. 85%).
Rosso: Sangiovese (min. 50%), Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot.
La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a DOC “Montescudaio” ricade nella parte sud della provincia di Pisa e comprende i terreni “ vocati “ alla produzione di qualità dei territori amministrativi dei comuni di: Casale Marittimo, Castellina Marittima, Guardistallo, Montecatini Val di Cecina, Montescudaio, Riparbella e Santa Luce.
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Monti Lessini o Lessini
Chardonnay (dal 50% al 100%) o Durella (dall’85% al 100%), Pinot Nero, Garganega, Pinot Bianco, Chardonnay (max. 15%), Pinot Nero
Le uve devono essere prodotte nella zona che comprende, nella provincia di Verona l'intero territorio dei comuni di: Vestenanova, San Giovanni Ilarione e parte del territorio dei comuni di Montecchia di Crosara, Roncà, Cazzano di Tramigna, Tregnago, Badia Calavena. Nella provincia di Vicenza, invece, l'intero territorio dei comuni di Arzignano, Castelgomberto, Chiampo, Brogliano,
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La modifica riguarda l'introduzione della categoria Vino spumante di qualità anche nelle tipologie Riserva e Crémant ed è motivata dalla necessità di consentire la produzione di una categoria di prodotto vitivinicolo storicamente prodotta nella zona della denominazione Monti Lessini e che le moderne tecniche di coltivazione del vigneto ed enologiche di cantina permettono di ottenere con un elevato e specifico livello qualitativo, connesso all'ambiente geografico.
Introduzione anche della descrizione della base ampelografica per la categoria Vino spumante di qualità
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Possono concorrere alla produzione del Morellino di Scansano anche le uve provenienti da vitigni a frutto nero "raccomandati" e/o "autorizzati" per la provincia di Grosseto e presenti nei vigneti fino ad un massimo complessivo del 15%.
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Contiene le modifiche al disciplinare di produzione pubblicato sulla G.U. n. 68 del19/03/2021
I vini Docg Morellino di Scansano devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dai seguenti vitigni: Sangiovese: minimo 85 %.
La zona di produzione delle uve rientra nella Regione Toscana e comprende integralmente il comune di Scansano e parte dei comuni di Campagnatico, Grosseto, Magliano in Toscana, Manciano,
Roccalbegna, Semproniano, tutti ricadente in provincia di Grosseto.
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Modificazione del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Moscadello di Montalcino".
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 16 ottobre 2020
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Moscadello di Montalcino».
(20A05848)
(GU n.271 del 30-10-2020)
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Moscadello di Montalcino
Moscato Bianco (min. 85%)
La zona di produzione delle uve comprende l’intero territorio amministrativo del comune di Montalcino in provincia di Siena.
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Moscato di Sardegna
Moscato Bianco (min. 90%)
Le uve devono essere prodotte nell'ambito territoriale della Regione Sardegna.
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Moscato Sorso-Sennori o Moscato di Sorso o Moscato di Sennori
Moscato Bianco (min. 90%)
Le uve devono essere prodotte all’interno dei territori comunali di Sorso e Sennori in provincia di Sassari
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Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della doc Moscato di Trani riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre 1974 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 6 marzo 1975, propone la modifica di alcuni articoli del disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.
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Moscato di Trani
Moscato Bianco (min. 85%)
Le uve devono essere prodotte nella zona che comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di: Trani, Bisceglie, Ruvo di Puglia, Corato, Andria, Canosa, Minervino Murge e parte del territorio dei comuni di: Barletta, Terlizzi, Bitonto e parte del territorio amministrativo dei comuni di: Trinitapoli. Provincia di Foggia, Bari e BAT
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La zona di produzione geografica tipica delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica "Murgia" comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Bari, il territorio della provincia BAT (Barletta-Andria-Trani), limitatamente ai territori amministrativi dei comuni di Barletta, Andria, Trani, Bisceglie, Canosa di Puglia, Minervino Murge.
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Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della doc Nardo', ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per il vino.
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Nardò
Rosso e Rosato: Negroamaro (min. 70%), Malvasia Nera di Brindisi e/o di Lecce e/o Montepulciano (max. 20%)
Le uve atte alla vinificazione dei vini a DOC “Nardò” devono essere prodotte nell’area delimitata che comprende in tutto i territori amministrativi dei seguenti comuni: Nardò e Porto Cesareo in provincia di Lecce.
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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Narni” comprende in tutto i territori dei comuni di Attigliano, Giove, Penna in Teverina, e in parte i territori dei comuni di: Alviano Amelia Calvi dell’Umbria Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Narni, Otricoli, Sangemini, Terni, in provincia di Terni.
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Nasco di Cagliari
Nasco (min. 95%)
La zona di produzione delle uve destinate ad ottenere i vini a denominazione di origine controllata “Nasco di Cagliari”, comprende l'intero territorio amministrativo, nelle rispettive province, dei seguenti comuni: Provincia di Cagliari: Armungia, Assemini, Ballao, Barrali, Burcei, Cagliari, Capoterra, Castiadas, Decimomannu, Decimoputzu, Dolianova, Domus De Maria, Donorì, Elmas,
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Nebbiolo d'Alba
Nebbiolo (100%)
ZONA DELIMITATA comuni di: Canale, Castellinaldo, Corneliano d’Alba, Monticello d’Alba, Piobesi d’Alba, Priocca, S. Vittoria d’Alba, Vezza d’Alba, Sinio e Govone e da parte di quello dei comuni di Alba, Bra, Baldissero d’Alba, Castagnito, Diano d’Alba, Grinzane Cavour, Guarene, La Morra, Magliano Alfieri, Monchiero, Monforte d’Alba, Montà, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Novello, Pocapaglia, Roddi, Roddino, S. Stefano Roero, Sommariva Perno e Verduno, in provincia di Cuneo come delimitati nel disciplinare .
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Negroamaro di Terra d'Otranto
Rosso e Rosato: Negramaro (min. 90%)
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Negroamaro di Terra d’Otranto” comprende l’intero territorio amministrativo delle province di Brindisi, Lecce e Taranto.
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Nettuno
Bianco: Bellone (dal 30% al 70%), Trebbiano Toscano (dal 30% al 50%).
Rosato: Sangiovese (min. 40%), Trebbiano Toscano (min. 40%).
Rosso: Merlot (dal 30% al 50%), Sangiovese (dal 30% al 50%)
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Nettuno» devono essere prodotte nei territori amministrativi dei comuni di: Nettuno e Anzio, in provincia di Roma.
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