Tutti i disciplinari di produzione dei vini e degli alimenti italiani tutelati in Italia, Europa e nel mondo
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![Discipinari dei vini e dei prodotti tutelati Discipinari dei vini e dei prodotti tutelati](https://www.disciplinare.it/data/media/disciplinari.png)
I vini a denominazione di origine controllata «Riviera del Brenta» con uno dei seguenti riferimenti
Pinot Bianco, Pinot grigio, Chardonnay, Tai (da Tocai friulano), Merlot, Cabernet (da Cabernet
franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenére), Raboso (da Raboso Piave e/o Raboso veronese) e
Refosco d.p.r., devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti coltivati, in ambito aziendale,
con i corrispondenti vitigni per almeno l'85%. Possono concorrere, fino a un massimo del 15%, le
uve di altri vitigni di colore analogo, non aromatiche, ammessi alla coltivazione, per le province di Padova e Venezia .
I vigneti delle varietà Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carmenere, Raboso Piave e Raboso
veronese devono essere iscritti in albi distinti per ciascuna varietà.
La Doc Riviera del Brenta seguito dalla specificazione «bianco» : Tocai friulano per almeno il 50%
La Doc Riviera del Brenta seguito dalla specificazione o meno rosso : Merlot per almeno il 50%,
La Doc Riviera del Brenta «spumante : Chardonnay per almeno il 60%
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Pubblicazione di una domanda di modifica del disciplinare del Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano Dop PDO-IT-A1137-AM02
Modifica del nome della denominazione - Descrizione: il nome della denominazione è modificato da "Riviera del Garda bresciano" a "Riviera del Garda classico".
La modifica è motivata dal fatto che i produttori intendono uniformare ed unire tre DOP corrispondenti per area di produzione e tipologie di prodotto in una unica DOP "Riviera del Garda Classico". Le attuali tre DOP sono: Riviera del Garda Bresciano, la sottozona Garda Classico della DOP Garda e la DOP Valtènesi.
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Il vino “Riviera del Garda Bresciano” o “Garda Bresciano” bianco deve essere ottenuto dalle uve dei vitigni “Riesling Italico” e/o “Riesling Renano” presenti nei vigneti fino ad un massimo del 100%.
I vini “Riviera del Garda Bresciano” o “Garda Bresciano” rosso e chiaretto devono essere ottenuti dalle uve dei seguenti vitigni, presenti nei vigneti nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi: Groppello (nei tipi Gentile, S. Stefano e Mocasina) 30-60%; Sangiovese 10-25%; Marzemino (Berzemino) 5-30%; Barbera 10-20%.
Il vino “Riviera del Garda Bresciano” o “Garda Bresciano” Groppello deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vitigni costituiti per almeno l’85% dal vitigno Groppello (nei tre tipi: Gentile,
Groppellone e Mocasina).
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Riviera del Garda Bresciano” o “Garda Bresciano” comprende l’intero territorio dei seguenti comuni: Limone sul Garda, Tremosine, Tignale, Gargnano, Capo Valle, Idro, Treviso Bresciano, Provaglio Valsabbia, Sabbio Chiese, Vobarno, Toscolano Maderno, Gardone Riviera, Salò, Roè Volciano, Villanuova sul Clisi, Gavardo, San Felice del Benaco, Puegnago, Muscoline, Manerba del Garda, Polpenazze, Moniga del Garda, Soiano del Lago, Calvagese della Riviera, Padenghe del Garda, Bedizzole, Lonato, Desenzano del Garda, Pozzolengo e Sirmione. (Provincia di Brescia)
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Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della doc Riviera ligure di ponente e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.
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I vini Doc Riviera Ligure di Ponente sono :
“Riviera Ligure di Ponente” Granaccia (Alicante), anche nelle tipologie superiore e passito: Granaccia (Alicante) minimo il 90%;
“Riviera Ligure di Ponente” Moscato, anche nelle tipologie frizzante, vendemmia tardiva e passito: Moscato bianco per il 100%.
“Riviera Ligure di Ponente” Pigato, anche nelle tipologie superiore e passito: Pigato minimo il 95%;
“Riviera Ligure di Ponente” Rossese, anche nella tipologia passito: Rossese minimo il 90%;
“Riviera Ligure di Ponente” Vermentino, anche nelle tipologie superiore e passito: Vermentino minimo il 95%;
Zona di produzione : Terreni vitati della Provincia di Imperia.
Terreni vitati della Provincia di Savona
Provincia di Genova: nei Comuni di Arenano e Cogoleto.
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L'art. 5, comma 1, del disciplinare di produzione dei vini a IGT Roccamonfina, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30.11.2011 richiamato in premessa, e' sostituito con il seguente testo: "Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre e' consentito che le predette operazioni possano avvenire anche in stabilimenti situati nell'intero territorio della Regione Campania, a condizione che le Ditte interessate dimostrino ai competenti Organi di controllo di aver effettuato tali operazioni di vinificazione nel relativo stabilimento enologico antecedentemente al 31/12/2012.".
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La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la
IGP "Roccamonfina" comprende il territorio amministrativo dei seguenti comuni in provincia di Caserta: Caianello, Carinola, Cellole, Conca della Campania, Galluccio, Francolise, Calvi Risorta, Rocchetta e Croce, Riardo, Pietramelara, Roccaromana, Pietravairano, Vairano Patenora, Presenzano, Tora e Piccilli, Marzano Appio, Mignano Montelungo, San Pietro Infine, Rocca d'Evandro, Sessa Aurunca, Falciano del Massico, Mondragone, Sparanise, Roccamonfina, Teano.
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Modifiche apportate al precedente disciplinare di produzione del Roero DOP (Docg). E' stato eliminato per i vigneti il limite altimetrico di 400 m.s.l in quanto nella zona di produzione non si raggiunge tale quota.
Eliminate le limitazioni per i sistemi di allevamento e potatura, pertanto oltre ai sistemi tradizionali quali controspalliera e Guyot si potranno adottare altri sistemi atti alla produzione di uve di qualità nelle quantità previste dal disciplinare.
Per le tipologie Roero o Roero Arneis, Cat. (1) Vino, vengono innalzati i parametri relativi al titolo alcolometrico volumico totale minimo e al valore degli estratti non riduttori minimi e ampliati i descrittori del colore...........
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Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini esaminata la domanda presentata dalla regione Piemonte intesa ad ottenere la modifica degli articoli 2 e 8 del disciplinare di produzione della Docg Roero ha espresso nel corso della riunione del 15 dicembre 2005, parere favorevole al suo accoglimento
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La Docg Roero senza altra specificazione è riservata ai vini rossi ottenuti dalle uve del vitigno Nebbiolo minimo 95%; per il Roero Arneis è riservata al vino bianco ottenuto dalle uve provenienti dal vitigno Arneis minimo 95%.
Il Roero è ottenuto in 19 comuni situati alla sinistra orografica del fiume Tanaro, nell’area denominata appunto Roero, in provincia di Cuneo.
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I produttori hanno voluto valorizzare l’attitudine all’invecchiamento dei vini della DOP «Roero» prodotti con uve del vitigno Arneis, elettivo della zona di produzione, suggellando una realtà che negli ultimi anni si è diffusa in modo sempre maggiore tra i produttori e permettendo inoltre di ampliare la gamma dei vini da proporre al mercato.
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La Doc Roma è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
“bianco”;
“rosso”
“rosso riserva”;
“rosato”;
“Romanella” spumante;
“Malvasia puntinata”;
“Bellone”.
La zona di produzione ricade nella Regione Lazio e comprende in parte il territorio della Provincia di Roma. La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei vini con la menzione “classico”, comprende esclusivamente parte del territorio del comune di Roma.
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I vini della Romagna Albana Docg devono essere ottenuti dalle uve di vigneti Albana: minimo 95%.
La zona di produzione delle uve comprende, della Regione Emilia Romagna, gli interi territori amministrativi dei Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme-Terra del Sole, Meldola, Longiano, Montiano, Roncofreddo e parte dei Comuni di Forlì, Forlimpopoli, Cesena, Savignano sul Rubicone della Provincia di Forlì-Cesena. Inoltre anche gli interi territori dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme e parte dei Comuni di Castelbolognese, Faenza della Provincia di Ravenna, nonchè gli interi territori dei Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel S.Pietro Terme, Dozza Imolese, Fontanelice e parte dei Comuni di Imola e Ozzano Emilia della Provincia di Bologna
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Fin al 1300 la Famiglia Baldi di Faenza ha posseduto terreni vitati nelle zone più fertili della Romagna. Fu tra le prime ad elevare il livello qualitativo della produzione vinicola, tanto che altre famiglie gentilizie, non solo di Faenza e sebbene anch’esse produttrici, servivano i vini Baldi nelle occasioni speciali. All’inizio del ‘900 Francesco Baldi fu il primo produttore di spumante in Romagna, probabilmente Albana tagliata con altri vini; il suo spumante, prodotto in grandi quantità nella
villa “Le Fontane” di Sarna di Faenza era venduto, grazie all’alto livello qualitativo in Romagna, a Bologna e veniva esportato in Francia e Russia, dove ricevette ambiti premi e riconoscimenti.
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei vini atti a essere designati con la denominazione “Romagna” comprende, in tutto o in parte, diversi Comuni delle Province di Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini della Regione Emilia Romagna.
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La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica "Romangia" comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Castelsardo, Osilo, Sennori, Sorso, Valledoria in provincia di Sassari
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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Ronchi di Brescia” comprende l’intero territorio dei comuni di: Brescia Botticino Cellatica Rezzato Nuvolera Nuvolento Concesio Collebeato Villa Carcina Bovezzo Nave Caino in provincia di Brescia.
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La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l ' indicazione geografica tipica “Ronchi Varesini” comprende l'intero territorio amministrativo in provincia di Varese dei comuni di Albizzate, Angera, Arcisate, Arsago Seprio, Azzate, Barasso, Bardello, Besano, Besnate,
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La Docg Rosazzo è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai vigneti aventi, nell’ambito ziendale, la seguente composizione ampelografica Friulano: per almeno il 50%; Sauvignon: dal 20% al 30 %; Pinot bianco e/o Chardonnay
Le uve destinate alla produzione dei vini a D.O.C.G. “Rosazzo” devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende in tutto o in parte il territorio comunale di: Manzano, San Giovanni al Natisone e Corno di Rosazzo, in Provincia di Udine – Regione Friuli Venezia Giulia.
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Il vino “Rossese di Dolceacqua” o “Dolceacqua” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai
vigneti composti dal vitigno Rossese. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve rosse,
non aromatiche, provenienti da vitigni, idonei alla coltivazione per la Regione Liguria, presenti nei
vigneti fino ad un massimo complessivo del 5%.
La zona di produzione del vino “Rossese di Dolceacqua” o “Dolceacqua” comprende in tutto i
territori dei comuni di Dolceacqua, Apricale, Baiardo, Camporosso, Castelvittorio, Isolabona,
Perinaldo, Pigna, Rocchetta Nervina, San Biagio della Cima e Soldano, nonché la frazione
Vallecrosia Alta, del comune di Vallecrosia, e quella di Mortola Superiore, S. Bartolomeo –
Carletti, Ville, Calandri, S. Lorenzo, S. Bernardo, Sant’Antonio, Sealza, Villatella, Calvo-S.
Pancrazio, Torri, Verrandi e Calandria di Trucco del comune di Ventimiglia, e quella parte del
territorio del comune di Vallebona che è situata sulla riva destra del torrente Borghetto.
Provincia di Imperia
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Il vino a denominazione di origine controllata ROSSO CÒNERO deve essere ottenuto dalle uve
prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Montepulciano minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino, fino al 15%, tutti gli
altri vitigni non aromatici, a bacca rossa, idonei alla coltivazione nella regione Marche.
La zona di produzione del vino «ROSSO CÒNERO» comprende l'intero territorio comunale di
Ancona, Offagna, Camerano, Sirolo Numana e parte dei comuni di Castelfidardo ed Osimo. Provincia di Ancona
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