Tutti i disciplinari di produzione dei vini e degli alimenti italiani tutelati in Italia, Europa e nel mondo
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L'art. 5, comma 1, del disciplinare di produzione dei vini a IGT Paestum, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30.11.2011 richiamato in premessa, e' sostituito con il seguente testo:
"Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre e' consentito che le predette operazioni possano avvenire anche in stabilimenti situati nell'intero territorio della Regione Campania, a condizione che le Ditte interessate dimostrino ai competenti Organi di controllo di aver effettuato tali operazioni di vinificazione nel relativo stabilimento enologico antecedentemente al 31/12/2012.".
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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati (1) con la indicazione geografica tipica «Paestum» comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di: Agropoli, Albanella, Alfano, Altavilla Silentina, Aquara, Ascea, Bellosguardo, Camerota, Campora,
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All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Palizzi, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, al termine del comma 2 e' inserita la seguente frase:
« Inoltre, le predette operazioni, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, possono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo della Provincia di Reggio Calabria
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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Palizzi” comprende l’intero territorio dei comuni di: Bova, Bova Marina, Brancaleone, Condofuri, Palizzi, Staiti in provincia di Reggio Calabria.
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Al disciplinare di produzione della DOP dei vini Pantelleria cosi' come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014, richiamato in premessa, sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 164 del 15 luglio 2024.
Il disciplinare di produzione della DOC dei vini «Pantelleria», consolidato con le modifiche ordinarie di cui al comma 1, e il relativo documento unico consolidato figurano rispettivamente negli allegati A e B del presente decreto.
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Comunicazione della Commissione UE relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini Pantelleria e Disciplinare consolidato allegato al DM 26 agosto 2024
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Proposta di modifica ordinaria, che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini Pantelleria
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Pantelleria
Zibibbo (100%)
La zona di provenienza delle uve atte alla produzione dei vini a Denominazione d'Origine Controllata "Pantelleria" comprende l’intero territorio dell’isola di Pantelleria, in provincia di Trapani.
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Parrina
Bianco: Trebbiano Toscano (dal 10% al 30%), Ansonica (dal 30% al 50%), Vermentino (dal 20% al 40%), Chardonnay e/o Sauvignon (max. 20%).
Rosso e Rosato: Sangiovese (min. 70%), Cabernet Sauvignon, Merlot
Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende parte del territorio comunale di Orbetello. Provincia di Grosseto
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La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica "Parteolla" comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Dolianova, Donori, Monastir, Serdiana, Soleminis e Ussana in provincia del Sud Sardegna.
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All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Pellaro, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, al termine del comma 2 e' inserita la seguente frase:
«Inoltre, le predette operazioni, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b), del Regolamento CE n. 607/2009, possono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo della Provincia di Reggio Calabria
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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Pellaro” comprende l’intero territorio del comune di: Motta San Giovanni e parte del territorio amministrativo del comune di Reggio Calabria limitatamente alle frazioni di: Bocale, Lume di Pellaro, Macellari, Occhio di Pellaro, Oliveto, Paterriti, Pellaro, San Filippo, Valanidi in provincia di Reggio Calabria.
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Penisola Sorrentina
Bianco: Falanghina e/o Biancolella e/o Greco (min. 60%).
Rosso: Piedirosso e/o Sciascinoso (min. 60%).
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Penisola Sorrentina” comprende l’intero territorio dei comuni di: Gragnano Pimonte Lettere Casola di Napoli Sorrento Piano di Sorrento Meta Sant'Angelo Massa Lubrense Vico Equense Agerola E parte del territorio dei comuni di:Sant'Antonio Abate Castellamare di Stabia Tutti in provincia di Napoli.
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Pentro di Isernia o Pentro
Bianco: Trebbiano Toscano (dal 60% al 70%), Bombino Bianco (dal 30% al 40%).
Rosso e Rosato: Montepulciano (dal 75% all’80%), Tintilia (dal 20% al 25%).
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Pentro di Isernia” o “Pentro” comprende, in provincia di Isernia, i comuni di: Agnone, Belmonte del Sannio, Castelverrino, Colli a Volturno, Fornelli, Isernia, Longano, Macchia d’Isernia, Miranda, Montaquila, Monteroduni, Pesche, Pietrabbondante, Poggio Sannita, Pozzilli, Sant’Agapito, Venafro.
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La Doc Pergola è suddivisa in
«Pergola» Aleatico: Aleatico per non meno dell'85%;
«Pergola» rosato o rosé: Aleatico per non meno del 60%;
«Pergola» rosso: Aleatico per non meno del 60%;
Le uve destinate alla produzione dei vini DOP Pergola devono essere prodotte nell’ambito dei territori amministrativi dei comuni di Pergola, Fratte Rosa, Frontone, Serra Sant’Abbondio, San Lorenzo in Campo (tutti in provincia di Pesaro e Urbino)
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La Doc Piave puo' essere accompagnata dal nome dei vitigni Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenère); Carmenère; Merlot; Manzoni bianco; Raboso (da Raboso Piave e/o Raboso veronese); Tai (da Tocai friulano); Verduzzo (da Verduzzo trevigiano e/o Verduzzo friulano); Chardonnay
Le uve destinate alla DOP Piave devono essere prodotte nei territori di alcuni comuni delle province di Treviso e Venezia.
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Il vino Docg Piave Malanotte o Malanotte del Piave deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti aventi nell’ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Raboso Piave per almeno il 70%; Raboso veronese fino al 30%; il Raboso Veronese può essere sostituito nella misura massima del 5% da altre varietà a bacca rossa, congiuntamente o disgiuntamente, tra quelle idonee alla coltivazione per le provincie di Treviso e Venezia.
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La doc Piemonte bianco è composto dalle uve Cortese e/o Chardonnay e/o Favorita e/o Erbaluce da soli o congiuntamente per almeno 60%; il Piemonte rosso è riservata alle uve Barbera e/o Nebbiolo e/o Dolcetto e/o Freisa e/o Croatina da soli o congiuntamente per almeno
60%; il Piemonte rosato è riservata alle uve Barbera e/o Nebbiolo e/o Dolcetto e/o Freisa e/o Croatina da soli o congiuntamente per almeno 60%.
La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a DOP Piemonte ricade nel territorio della regione Piemonte con aree differenziate per province e comuni, in relazione alle determinate tipologie prodotte
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Rettifica del decreto 19 aprile 2024, recante: «Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini Pinerolese
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Al disciplinare di produzione della DOP dei vini Pinerolese cosi' come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 13 novembre 2014, richiamato in premessa, sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 231 del 3 ottobre 2023.
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