Tutti i disciplinari di produzione dei vini e degli alimenti italiani tutelati in Italia, Europa e nel mondo

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Discipinari dei vini e dei prodotti tutelati

 

Rosso di Cerignola Doc

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Il vino “Rosso di Cerignola” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai
seguenti vitigni nella percentuale appresso indicata:
Uva di Troia non meno del 55%;
Negro amaro dal 15 al 30%;
Sangiovese, Barbera, Montepulciano, Malbeck e Trebbiano toscano, da soli o congiuntamente, fino
ad un massimo del 15%.
Le uve destinate alla produzione del vino “Rosso di Cerignola” devono essere prodotte nella zona
che comprende: il territorio del comune di Cerignola, salvo la parte non idonea a produzioni
vinicole con le caratteristiche previste dal presente disciplinare; l’intero territorio dei comuni di
Stornara e Stornarella; le isole amministrative del comune di Ascoli Satriano intercluse nel territorio
del comune di Cerignola. Provincia di Foggia

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Rosso di Montalcino Doc

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La Doc Rosso di Montalcino deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti, nell’ambito aziendale, esclusivamente dal vitigno “Sangiovese”.
E’ apprezzato per la sua fragranza e freschezza dovuta agli aromi primari fruttati e aromi secondari provenienti dalla fermentazione. Di facile abbinamento e caratteristiche di versatilità.
E’ un vino visivamente limpido, brillante, di colore rosso rubino intenso. Ha profumo caratteristico ed intenso e sapore asciutto, caldo e gradevolmente tannico. Si accompagna a primi piatti con salse strutturate ed a salumi, formaggi e carni non troppo strutturate. Va servito in calici a forma ampia e ad una temperatura di 16-18°C.
- Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
-acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.
Area amministrativa del Comune di Montalcino, Provincia di Siena, Regione Toscana

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Rosso di Montepulciano Doc

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La Doc Rosso di Montepulciano deve essere ottenuta dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Sangiovese (denominato a Montepulciano Prugnolo gentile): minimo 70%.
Sono esclusi i vitigni aromatici ad eccezione della Malvasia Bianca Lunga.
La zona di produzione delle uve ricade nel territorio amministrativo del Comune di Montepulciano, in Provincia di Siena, nella Regione Toscana. E’ esclusa la fascia pianeggiante della Valdichiana.

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Rosso Orvietano o Orvietano Rosso Doc - Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione 2023

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Al disciplinare di produzione della DOP dei vini Rosso Orvietano o Orvietano Rosso cosi' come  da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana n. 62 del 14 marzo 2023.

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Rosso Orvietano o Orvietano Rosso Doc

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Rosso Orvietano o Orvietano Rosso Dop Doc

La denominazione di origine controllata Rosso Orvietano o Orvietano Rosso è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: rosso e con riferimento al nome dei vitigni Aleatico, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Canaiolo, Ciliegiolo, Merlot, Pinot nero e Sangiovese prodotti in alcuni comuni in procuncia di Terni

 

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Rosso Piceno o Piceno Doc - Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione - 2024

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Rosso Piceno o Piceno

Al disciplinare di produzione della DOP dei vini Rosso Piceno o Piceno cosi' come da ultimo  modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n. 265 del 13 novembre 2023.

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Rosso Piceno o Piceno Doc

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I vini Doc Rosso Piceno o Piceno devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale: Montepulciano: dal 35 al 85 %;
Sangiovese: dal 15 al 50%.
I vini Doc Rosso Piceno o Piceno nella tipologia Sangiovese devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale: Sangiovese: minimo 85%.
L'area geografica interessata alla delimitazione del vino DOP Rosso Piceno o Piceno è la parte di territorio della Regione Marche che ha come confine nord il limite amministrativo tra le provincie di Pesaro Urbino e Ancona e sud il fiume Tronto. Le province interessate sono Ancona con esclusione dei territori appartenenti alla zona di produzione del vino DOP Rosso Conero, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno.
La zona di produzione del Rosso Piceno o Piceno Superiore è limitata solo a parte dei comuni della provincia di Ascoli Piceno compresi tra il confine Nord di Grottammare sino a Porto d'Ascoli e Proseguendo verso l'interno, sino al comune di Ascoli Piceno.

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Rubicone Igt - Modifica disciplinare di produzione - 2024

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Rubicone Igt - Modifica disciplinare di produzione - 2024

Pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2024/697 della Commissione del 19 febbraio  2024 di approvazione di una modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica  protetta dei vini Rubicone IGP (IGT) e del relativo disciplinare consolidato.

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Rubicone Igt

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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei vini designati con la Indicazione Geografica Tipica “Rubicone” comprende l’intero territorio amministrativo delle province di Forlì- Cesena, Ravenna e Rimini e dei comuni di Borgo Tossignano, Casal Fiumanese, Castelguelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina, Mordano e Ozzano Emilia della provincia di Bologna. Per il “Rubicone” Pignoletto la zona di produzione comprende i territori dei comuni della provincia di Bologna, ed i seguenti comuni della provincia di Ravenna: Brisighella, Castel Bolognese, Faenza e Riolo Terme.

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Rubino di Cantavenna Doc

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Il vino Doc Rubino di Cantavenna deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi in
ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Barbera: dal 75 al 90%; Grignolino e Freisa, da soli o congiuntamente, fino a un massimo del 25%.
La zona di produzione delle uve atte ad ottenere il vino a denominazione di origine controllata «Rubino di Cantavenna» è costituita dall’intero territorio dei comuni di Gabiano, che comprende la
frazione di Cantavenna, di Moncestino e di Villamiroglio, nonché dai territori dell’ex comune di Castel S. Pietro Monferrato, ora incorporato nel territorio del comune di Camino. Provincia di Alessandria

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Ruchè di Castagnole Monferrato Docg

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Il vino Docg Ruchè di Castagnole Monferrato deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Ruchè: minimo 90%; Barbera e Brachetto da soli o congiuntamente: massimo 10%.

La zona di produzione ricade nella Regione Piemonte all’interno della Provincia di Asti e comprende i comuni di Castagnole Monferrato, Grana, Montemagno, Portacomaro, Refrancore, Scurzolengo e Viarigi.

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S Anna di Isola Capo Rizzuto Doc

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I vini  Doc S. Anna di Isola Capo Rizzuto, rosso e rosato, devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell’ambito aziendale le seguenti composizioni ampelografiche:
Gaglioppo dal 40% al 60% ; Nocera, Nerello mascalese, Nerello cappuccio, Malvasia nera, Malvasia bianca e Greco bianco da soli o congiuntamente, dal 40% al 60% con una presenza massima dei vitigni a bacca bianca non superiore al 35% del totale.
Le uve destinate alla produzione dei vini S. Anna di Isola Capo Rizzuto devono essere prodotte nella zona appresso indicata che comprende tutto il territorio amministrativo comunale di Isola Capo Rizzuto e parte dei comuni di Crotone e di Cutro (Provincia di Crotone)

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Salaparuta Doc

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La Doc Salaparuta con o senza alcuna specificazione e' riservata ai vini rossi e bianchi ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale, rispettivamente per le varie tipologie, la seguente composizione ampelografica: «Salaparuta» Bianco: Catarratto minimo: 60% - Salaparuta Rosso e Salaparuta Rosso Riserva: Nero d'Avola: minimo per il 65%; «Salaparuta» Novello: Nero d'Avola: minimo 50%; Merlot minimo 20%.
La Doc Salaparuta seguita da una delle seguenti specificazioni di vitigno «Inzolia», «Grillo», «Chardonnay», «Catarratto» «Nero d'Avola» anche nella tipologia Riserva, «Merlot» anche nella tipologia Riserva, «Cabernet Sauvignon» anche nella tipologia Riserva, «Syrah» anche nella tipologia Riserva, e' riservata ai vini ottenuti da vigneti composti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%. Escluso il Trebbiano toscano.
Le uve destinate alla produzione della Doc Salaparuta devono provenire da vigneti ubicati in terreni vocati alla qualita' all'interno dei confini territoriali del comune di Salaparuta (Provincia di Trapani)

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Salemi Igt - Modifica del disciplinare di produzione - 2013

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Salemi

All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Salemi, consolidato con le  modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo  2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30.11.2011 richiamato  in premessa, il comma 1 e' sostituito con il seguente:
"Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata  all'art. 3. Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito, ai sensi dell'art. 6,  comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che le predette operazioni siano effettuate anche all'interno dell'intero territorio amministrativo dei seguenti Comuni confinanti con la predetta zona: Vita, Santa  Ninfa, Calatafimi, Castelvetrano, Mazara del Vallo, Marsala e Trapani.".

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