Tutti i disciplinari di produzione dei vini e degli alimenti italiani tutelati in Italia, Europa e nel mondo

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Discipinari dei vini e dei prodotti tutelati

 

Roero Docg - richiesta di modifica -degli articoli 2 e 8 del disciplinare - Parere 2006

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Roero Dop

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche  dei vini esaminata la domanda presentata  dalla regione Piemonte intesa ad ottenere la modifica degli articoli 2 e 8 del disciplinare di produzione della  Docg Roero ha espresso nel corso della riunione del 15 dicembre 2005, parere favorevole al suo accoglimento

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Roero Docg

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La Docg Roero senza altra specificazione è riservata ai vini rossi ottenuti dalle uve del vitigno Nebbiolo minimo 95%; per il Roero Arneis è riservata al vino bianco ottenuto dalle uve provenienti dal vitigno Arneis minimo 95%.

Il Roero è ottenuto in 19 comuni situati alla sinistra orografica del fiume Tanaro, nell’area  denominata appunto Roero, in provincia di Cuneo.

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Roero Dop - Pubblicazione di una domanda di modifica del disciplinare

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Roero Docg - Pubblicazione di una domanda di modifica del disciplinare

I produttori hanno voluto valorizzare l’attitudine all’invecchiamento dei vini della DOP «Roero» prodotti con uve del vitigno Arneis, elettivo della zona di produzione, suggellando una realtà che negli ultimi anni si è diffusa in modo sempre maggiore tra i produttori e permettendo inoltre di ampliare la gamma dei vini da proporre al mercato.

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Roma Doc

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Categoria : Disciplinari, Vini, Doc, Dop Argomenti : Roma, disciplinare, doc, dop, lazio, lazio-doc, roma, vino

La Doc Roma è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
“bianco”;
“rosso”
“rosso riserva”;
“rosato”;
“Romanella” spumante;
“Malvasia puntinata”;
“Bellone”.

La zona di produzione ricade nella Regione Lazio e comprende in parte il territorio della Provincia di Roma. La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei vini con la menzione “classico”, comprende esclusivamente parte del territorio del comune di Roma.

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Romagna Albana Docg

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I vini della Romagna Albana Docg devono essere ottenuti dalle uve di vigneti Albana: minimo 95%.

La zona di produzione delle uve comprende, della Regione Emilia Romagna, gli interi territori amministrativi dei Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme-Terra del Sole, Meldola, Longiano, Montiano, Roncofreddo e parte dei Comuni di Forlì, Forlimpopoli, Cesena, Savignano sul Rubicone della Provincia di Forlì-Cesena. Inoltre anche gli interi territori dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme e parte dei Comuni di Castelbolognese, Faenza della Provincia di Ravenna, nonchè gli interi territori dei Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel S.Pietro Terme, Dozza Imolese, Fontanelice e parte dei Comuni di Imola e Ozzano Emilia della Provincia di Bologna

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Romagna Dop

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Fin al 1300 la Famiglia Baldi di Faenza ha posseduto terreni vitati nelle zone più fertili della Romagna. Fu tra le prime ad elevare il livello qualitativo della produzione vinicola, tanto che altre famiglie gentilizie, non solo di Faenza e sebbene anch’esse produttrici, servivano i vini Baldi nelle occasioni speciali. All’inizio del ‘900 Francesco Baldi fu il primo produttore di spumante in Romagna, probabilmente Albana tagliata con altri vini; il suo spumante, prodotto in grandi quantità nella
villa “Le Fontane” di Sarna di Faenza era venduto, grazie all’alto livello qualitativo in Romagna, a Bologna e veniva esportato in Francia e Russia, dove ricevette ambiti premi e riconoscimenti.
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei vini atti a essere designati con la denominazione “Romagna” comprende, in tutto o in parte, diversi Comuni delle Province di Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini della Regione Emilia Romagna.

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Romandolo Docg - Proposta di modifica ordinaria disciplinare di produzione - 2024

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Romandolo Docg

Ramandolo è un nome di origine romana che in passato suonava “Romandolo”, potrebbe però avere anche  un’origine diversa, secondo Cornelio Cesare Desinan non è certamente un nome romano, “Romandulus”,  diminutivo di “Romandus” non vuol dire “romano” bensì “romanzo”, cioè “neolatino” ovvero “friulano”, la  borgata di Ramandolo è proprio al confine linguistico (che si è spostata più volte): verso l’alto gli slavi o  sloveni, verso il basso i friulani discendenti dai romani.
Il primo documento che parla dell’esistenza del borgo risale al luglio 1273 “..in Villa de Ramandul”, la storia e la  vita di Ramandolo sono strettamente legate alla chiesetta di San Giovanni Battista, eretta per volontà di  dieci persone che con atto notarile del 9 aprile 1482 si associarono impegnandosi a versare due ducati a testa. 

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Ronchi di Brescia Igt

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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Ronchi di Brescia” comprende l’intero territorio dei comuni di: Brescia Botticino Cellatica Rezzato Nuvolera Nuvolento Concesio Collebeato Villa Carcina Bovezzo Nave Caino in provincia di Brescia.

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Ronchi Varesini Igt

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La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l ' indicazione geografica tipica “Ronchi Varesini” comprende l'intero territorio amministrativo in provincia di Varese dei comuni di Albizzate, Angera, Arcisate, Arsago Seprio, Azzate, Barasso, Bardello, Besano, Besnate,

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Rosazzo Docg

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La Docg Rosazzo è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai vigneti aventi, nell’ambito  ziendale, la seguente composizione ampelografica Friulano: per almeno il 50%; Sauvignon: dal 20% al 30 %; Pinot bianco e/o Chardonnay

Le uve destinate alla produzione dei vini a D.O.C.G. “Rosazzo” devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende in tutto o in parte il territorio comunale di: Manzano, San Giovanni al Natisone e Corno di Rosazzo, in Provincia di Udine – Regione Friuli Venezia Giulia.

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Rossese di Dolceacqua o Dolceacqua Doc

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Il vino “Rossese di Dolceacqua” o “Dolceacqua” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai
vigneti composti dal vitigno Rossese. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve rosse,
non aromatiche, provenienti da vitigni, idonei alla coltivazione per la Regione Liguria, presenti nei
vigneti fino ad un massimo complessivo del 5%.
La zona di produzione del vino “Rossese di Dolceacqua” o “Dolceacqua” comprende in tutto i
territori dei comuni di Dolceacqua, Apricale, Baiardo, Camporosso, Castelvittorio, Isolabona,
Perinaldo, Pigna, Rocchetta Nervina, San Biagio della Cima e Soldano, nonché la frazione
Vallecrosia Alta, del comune di Vallecrosia, e quella di Mortola Superiore, S. Bartolomeo –
Carletti, Ville, Calandri, S. Lorenzo, S. Bernardo, Sant’Antonio, Sealza, Villatella, Calvo-S.
Pancrazio, Torri, Verrandi e Calandria di Trucco del comune di Ventimiglia, e quella parte del
territorio del comune di Vallebona che è situata sulla riva destra del torrente Borghetto.
Provincia di Imperia

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Rosso Cònero Doc

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Il vino a denominazione di origine controllata ROSSO CÒNERO deve essere ottenuto dalle uve
prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Montepulciano minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino, fino al 15%, tutti gli
altri vitigni non aromatici, a bacca rossa, idonei alla coltivazione nella regione Marche.
La zona di produzione del vino «ROSSO CÒNERO» comprende l'intero territorio comunale di
Ancona, Offagna, Camerano, Sirolo Numana e parte dei comuni di Castelfidardo ed Osimo. Provincia di Ancona

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Rosso di Cerignola Doc

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Il vino “Rosso di Cerignola” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai
seguenti vitigni nella percentuale appresso indicata:
Uva di Troia non meno del 55%;
Negro amaro dal 15 al 30%;
Sangiovese, Barbera, Montepulciano, Malbeck e Trebbiano toscano, da soli o congiuntamente, fino
ad un massimo del 15%.
Le uve destinate alla produzione del vino “Rosso di Cerignola” devono essere prodotte nella zona
che comprende: il territorio del comune di Cerignola, salvo la parte non idonea a produzioni
vinicole con le caratteristiche previste dal presente disciplinare; l’intero territorio dei comuni di
Stornara e Stornarella; le isole amministrative del comune di Ascoli Satriano intercluse nel territorio
del comune di Cerignola. Provincia di Foggia

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Rosso di Montalcino Doc

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La Doc Rosso di Montalcino deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti, nell’ambito aziendale, esclusivamente dal vitigno “Sangiovese”.
E’ apprezzato per la sua fragranza e freschezza dovuta agli aromi primari fruttati e aromi secondari provenienti dalla fermentazione. Di facile abbinamento e caratteristiche di versatilità.
E’ un vino visivamente limpido, brillante, di colore rosso rubino intenso. Ha profumo caratteristico ed intenso e sapore asciutto, caldo e gradevolmente tannico. Si accompagna a primi piatti con salse strutturate ed a salumi, formaggi e carni non troppo strutturate. Va servito in calici a forma ampia e ad una temperatura di 16-18°C.
- Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
-acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.
Area amministrativa del Comune di Montalcino, Provincia di Siena, Regione Toscana

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Rosso di Montepulciano Doc

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La Doc Rosso di Montepulciano deve essere ottenuta dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Sangiovese (denominato a Montepulciano Prugnolo gentile): minimo 70%.
Sono esclusi i vitigni aromatici ad eccezione della Malvasia Bianca Lunga.
La zona di produzione delle uve ricade nel territorio amministrativo del Comune di Montepulciano, in Provincia di Siena, nella Regione Toscana. E’ esclusa la fascia pianeggiante della Valdichiana.

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Rosso Orvietano o Orvietano Rosso Doc - Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione 2023

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Al disciplinare di produzione della DOP dei vini Rosso Orvietano o Orvietano Rosso cosi' come  da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana n. 62 del 14 marzo 2023.

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Rosso Orvietano o Orvietano Rosso Doc

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Rosso Orvietano o Orvietano Rosso Dop Doc

La denominazione di origine controllata Rosso Orvietano o Orvietano Rosso è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: rosso e con riferimento al nome dei vitigni Aleatico, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Canaiolo, Ciliegiolo, Merlot, Pinot nero e Sangiovese prodotti in alcuni comuni in procuncia di Terni

 

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