Tutti i disciplinari di produzione dei vini e degli alimenti italiani tutelati in Italia, Europa e nel mondo
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Al disciplinare di produzione della DOP dei vini San Gimignano, cosi' come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 pubblicato nel sito ufficiale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, sezione Qualita' - Vini DOP e IGP, richiamato in premessa, sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 213 dell'11 settembre 2024.
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Rettifica del decreto 15 ottobre 2024, recante le modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini doc San Gimignano
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Proposta di modifica ordinaria, che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della dop San Gimignano
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Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini esaminata la domanda inoltrata dal consorzio della denominazione San Gimignano il 22 settembre 2005, intesa ad ottenere la possibilita' di prevedere anche l'utilizzo della bottiglia di tipo bordolese nell'art. 8 del disciplinare di produzione della DOC San Gimignano ha espresso, nella riunione del 15 dicembre 2005, parere favorevole alla suddetta istanza
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I vini Doc San Gimignano devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: "San Gimignano" rosso e “San Gimignano” rosato: Sangiovese min: 50%; possono concorrere le uve dei vitigni Cabernet sauvignon, Merlot, Syrah, Pinot nero da soli o congiuntamente: massimo 40%;
"San Gimignano" Sangiovese: Sangiovese min: 85%;
"San Gimignano" Cabernet sauvignon: Cabernet sauvignon min: 85%;
"San Gimignano" Merlot: Merlot min: 85%;
"San Gimignano" Syrah: Syrah min: 85%;
"San Gimignano" Pinot nero: Pinot nero min: 85%;
"San Gimignano" Vinsanto o Vin Santo : Trebbiano toscano min: 30%; può concorrere la Malvasia del chianti per un massimo del 50%; può concorrere la Vernaccia di San Gimignano per un massimo del 20%;
"San Gimignano" Vinsanto Occhio di Pernice o Vin Santo Occhio di Pernice: Sangiovese min: 50%.
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini Doc "San Gimignano" ricade nella provincia di Siena e comprende i terreni vocati alla qualità dell'intero territorio amministrativo del Comune di San Gimignano
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La Doc San Ginesio è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti, aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica «SAN GINESIO» rosso: Sangiovese minimo 50%; Vernaccia Nera, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot e Ciliegiolo, da soli o
congiuntamente per un minimo del 35%.
SAN GINESIO spumante (secco o dolce): Vernaccia Nera: minimo 85%.
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «San Ginesio» comprende i
territori dei comuni di San Ginesio, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Ripe
San Ginesio, Gualdo, Colmurano, Sant'Angelo in Pontano, Loro Piceno, situati nella provincia di
Macerata
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La Doc San Martino della Battaglia è riservata al vino ottenuto per almeno l’80% da uve provenienti, nell’ambito aziendale, dal vitigno “Tocai Friulano”.
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “San Martino della Battaglia”
comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di Sirmione, Desenzano, Lonato e Pozzolengoin
provincia di Brescia e di Peschiera, in provincia di Verona.
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I vini Doc San Severo devono essere ottenuti da vigneti che nell’ambito aziendale, abbiano la seguente composizione ampelografica: “San Severo” Bianco: Bombino bianco al 40%-60%;
Trebbiano bianco fino al 40%-60%.
“San Severo” Bombino bianco: Bombino minimo 85%.
“San Severo” Malvasia bianca di Candia: Malvasia bianca di Candia minimo 85%.
“San Severo” Trebbiano bianco: Trebbiano bianco minimo 85%.
“San Severo” Falanghina: Falanghina minimo 85%.
“San Severo” Rosso e Rosato: Montepulciano minimo 70%, Sangiovese massimo 30%.
Possono concorrere anche le uve ottenute dai vigneti di Uva di Troia, Merlot e Malvasia Nera ed
altri vitigni a bacca nera fino ad un massimo del 15%.
“San Severo” Merlot (anche rosato): Merlot minimo 85%.
“San Severo” Uva di Troia (o Nero di Troia): Uva di Troia (o Nero di Troia) minimo 85%.
“San Severo” Sangiovese: Sangiovese minimo 85%.
I vini San Severo bianco, rosato e rosso, devono essere prodotti nella zona di produzione che comprende per intero i territori dei comuni di San Severo (comprese le due frazioni denominate Salsola e Vulganello del comune di San Severo ricadenti in territorio di Foggia), Torremaggiore (compresa la frazione di Castelnuovo della Daunia, Masseria Monachelle, inclusa nel territorio di Torremaggiore), San Paolo di Civitate e parte dei territori dei comuni di Apricena, Lucera, Poggio Imperiale e Lesina. (Provincia di Foggia)
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I vini Doc San Torpè devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: San Torpè bianco: Trebbiano toscano: minimo 50%.
«San Torpè» rosato: Sangiovese: minimo 50%.totale
«San Torpè» Chardonnay: Chardonnay: minimo 85%.
«San Torpè» Sauvignon: Sauvignon: minimo 85%.
«San Torpè» Trebbiano: Trebbiano toscano: minimo 85%.
«San Torpè» Vermentino: Vermentino: minimo 85%.
«San Torpè» Vin Santo e « San Torpè» Vin Santo riserva: Trebbiano toscano e Malvasia bianca lunga: da soli o congiuntamente, fino al 100%.
Le uve destinate alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata San Torpè debbono provenire dalla zona di produzione della Regione Toscana che comprende l’intero territorio amministrativo dei seguenti Comuni: Casciana Terme, Capannoli, Chianni, Crespina, Lari, Palaia, Ponsacco e Terricciola, nonché parte del territorio amministrativo dei seguenti Comuni: Cascina F Fauglia, Lajatico, Lorenzana, Montopoli Valdarno, Peccioli Pontedera, Santa Luce e S. Miniato in provincia di Pisa e del comune di Collesalvetti in provincia di Livorno.
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La leggenda narra che Giuda, passato a peggior vita di quella tristemente condotta sulla terra, si
fosse amaramente pentito di aver tradito Gesu', il quale, in segno di perdono, lo avrebbe fatto
resuscitare. Giuda sarebbe ricomparso in carne ed ossa in Oltrepò, precisamente a Broni.
Riconosciutolo, i cittadini del posto decisero di ucciderlo, essendo il traditore di Gesù. Giuda si
salvò grazie a un dono che fece ai viticoltori locali: risanò le loro viti dalla malattia che a quel
tempo le aveva colpite. Per ringrazialo, i viticoltori gli dedicarono il nome del loro vino dolce rosso.
I vini “Sangue di Giuda dell’Oltrepò Pavese o Sangue di Giuda”, devono essere ottenuti dalle uve
prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
- Barbera: dal 25% al 65%;
- Croatina: dal 25% al 65%;
- Uva rara, Ughetta (Vespolina) e Pinot nero: congiuntamente o disgiuntamente, fino a un
massimo del 45%.
La zona di produzione delle uve è così delimitata: dalla strada statale n. 10, segue la strada per Bosnasco, Costamontefedele, fraz. Casotti. Da qui in direzione Braccio, fino al bivio per Villa Marone, si prosegue fino a Barbaleone, quindi Boffalora, Poggiolo e ancora Cerisola, Donelasco e Santa Maria della Versa. Da qui scende a nord per la provinciale Santa Maria-Stradella, sino a Begoglio, dove devia sino al ponte del torrente Scuropasso in località Molino Sacrista. Quindi scende a valle sino a incontrare il confine comunale tra Lirio e Pietra de’ Giorgi a comprendere per intero quest’ultimo territorio comunale e quello di Cigognola a sud della strada statale n. 10. Provincia di Pavia
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La Doc Sannio è riservata ai vini, con o senza specificazione della sottozona, ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione varietale:
« Sannio » bianco, bianco frizzante: Trebbiano toscano e Malvasia (bianca di Candia), da soli o
congiuntamente, minimo 50%;
«Sannio» rosso, rosso superiore, rosso riserva, rosso frizzante, rosato, rosato frizzante, novello:
Sangiovese: min. 50%;
La Doc Sannio seguita dalla specificazione di vitigno e tipologia, con o senza specificazione della sottozona : Coda di volpe, Coda di volpe Passito, Codadi volpe spumante e spumante di qualità, Fiano, Fiano Passito, Fiano spumante e spumante di qualità, Greco, Greco Passito, Greco spumante e spumante di qualità, Moscato, Moscato Passito,Moscato spumante e spumante di qualità, Aglianico, Aglianico riserva, Aglianico Passito, Aglianico novello, Aglianico spumante e spumante di qualità, Aglianico rosato, Aglianico spumante e spumante di qualità rosato, Barbera, Barbera Passito, Barbera spumante e spumante di qualità, Piedirosso, Piedirosso Passito, Piedirosso spumante e spumante di qualità, Sciascinoso, Sciascinoso Passito, Sciascinoso spumante e spumante di qualità, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti
da vigneti composti, nell’ambito aziendale, dal rispettivo vitigno per almeno l’85%;
«Sannio» Aglianico-Piedirosso e Aglianico-Piedirosso rosato, con o senza specificazione della
sottozona: Aglianico e Piedirosso congiuntamente, purché la varietà minoritaria sia presente per
almeno il 40 %. .....
La zona di raccolta delle uve per l’ottenimento dei vini atti alla Doc Sannio, comprende l’intero territorio amministrativo della provincia di Benevento
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Santa Margherita di Belice Doc bianco: Ansonica dal 30% al 50%; Grecanico e Catarratto bianco lucido (da soli o congiuntamente) dal 50% al 70%.
Santa Margherita di Belice Doc con la menzione di uno dei seguenti vitigni Catarratto – Grecanico – Ansonica : è riservata ai vini ottenuti da almeno l'85% di uve provenienti dai suddetti vitigni.
Santa Margherita di Belice Doc rosso: Nero d’Avola dal 20% al 50%; Sangiovese e Cabernet sauvignon (da soli o congiuntamente) dal 50% all’80%.
La zona di produzione ricade nella Regione Sicilia e comprende, in provincia di Agrigento, l’intero territorio dei comuni di Santa Margherita di Belice e Montevago.
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Doc Sant’Antimo Rosso : uve dei vitigni a bacca rossa idonei a coltivazione in Toscana.
La Doc Sant’Antimo Bianco è riservata al vino ottenuto dalle uve dei vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana.
La Doc Sant’Antimo Vin Santo è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell’ambito aziendale, la composizione ampelografica appresso specificata: Trebbiano toscano e Malvasia bianca lunga, da soli o congiuntamente, minimo 70%.
Doc Sant’Antimo Vin Santo Occhio di Pernice: Sangiovese 50-70%,Malvasia nera 30-50%.
La Doc Sant’Antimo Vin Santo e Sant’Antimo Vin Santo Occhio di Pernice prevista menzione riserva.
La Doc Sant’Antimo seguita dalle seguenti specificazioni: “Chardonnay”, “Sauvignon”, “Pinot Grigio”, “Pinot nero”, “Cabernet Sauvignon”, “Merlot”, è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti dai corrispondenti vitigni per almeno l’85%.
Il vino rosso DOC “Sant’Antimo” può utilizzare in etichetta la menzione “Novello”, se prodotto
nel rispetto delle vigenti normative per i vini novelli.
La zona di produzione delle uve dei vini DOC “Sant’Antimo” comprende, in provincia di Siena,
la località Sant’Antimo parte del territorio amministrativo del comune di Montalcino.
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La denominazione di origine controllata “Sardegna Semidano” è riservata al vino bianco, ottenuto
dalle uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal vitigno
Semidano.
Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve a bacca bianca provenienti da vitigni
non aromatici idonei alla coltivazione per la regione Sardegna, iscritti nel registro nazionale delle
varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti,
purché non superiori al 15% del totale. Il vino a denominazione d'origine controllata "Sardegna"
Semidano può essere prodotto anche nelle tipologie spumante, superiore e passito.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento del vino atto ad essere designato con la denominazione d'origine controllata "Sardegna" Semidano comprende l'intero territorio della regione Sardegna.
La zona di produzione del vino a denominazione d'origine controllata "Sardegna" Semidano designato con la sottozona "Mogoro", comprende l'intero territorio dei comuni di Baressa, Gonnoscodina, Gonnostramatza, Masullas, Mogoro, Pompu, Simala, Siris e Uras in provincia di Oristano e Collinas, Sardara e Villanovaforru in provincia del Medio Campidano.
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“Savuto” bianco:
- Montonico: fino ad un massimo del 40%;
- Chardonnay: fino ad un massimo del 30%;
- Greco bianco: fino ad un massimo del 20%;
- Malvasia bianca: fino ad un massimo del 10%;
“Savuto” rosso e rosato:
- Gaglioppo (localmente noto come Arvino): fino ad un massimo del 45%;
- Aglianico fino ad un massimo del 45%
- Greco nero, Nerello cappuccio, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%.
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione della Doc Savuto comprende in parte i comuni appresso descritti:
provincia di Cosenza: Rogliano, S. Stefano di Rogliano, Marzi, Belsito, Grimaldi, Altilia, Aiello Calabro, Cleto, Serra Aiello, Pedivigliano, Malito, Amantea, Scigliano, Carpanzano.
provincia di Catanzaro: Motta S. Lucia, Martirano Vecchio, Martirano Lombardo, S. Mango d’Aquino, Nocera Terinese e Conflenti.
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Comunicato regionale 30 settembre 2024 - n. 91
Domanda di modifica ordinaria del disciplinare di produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», presentata dal Consorzio Tutela Moscato di Scanzo.
Ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 6 dicembre 2021, comunico che il presidente del Consorzio Tutela Moscato di Scanzo ha presentato a Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, sovranità alimentare e foreste – U.O. Filiere vegetali e zootecniche, agroambiente, nitrati e sostenibilità ambientale, bonifica e irrigazione e fitosanitario, la domanda di modifica del disciplinare di produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», con nota protocollo n. M1.2024.0153689 del 5 agosto 2024.
Si riporta in allegato il documento sinottico relativo alla proposta di modifica del disciplinare di produzione del vino DOCG «Scanzo» o «Moscato di Scanzo».
Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, chiunque abbia interesse può prendere visione della domanda presso la citata Direzione Generale.
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Il vino Docg Scanzo o Moscato di Scanzo deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: 100% Moscato di Scanzo.
La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino Docg “Scanzo” o “Moscato di Scanzo”, ricade nella provincia di Bergamo e comprende i terreni vocati alla qualità del territorio del Comune di Scanzorosciate.
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“Scavigna” bianco:
- Traminer Aromatico: fino ad un massimo del 50%;
- Chardonnay: fino ad un massimo del 30%;
- Pinot bianco, fino ad un massimo del 10%;
- Riesling italico, fino ad un massimo del 10%;
“Scavigna” rosso e rosato:
- Aglianico: fino ad un massimo del 60%;
- Magliocco: fino ad un massimo del 20%;
- Marsigliana nera: fino ad un massimo del 20%.
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Protetta “Scavigna” comprende in parte i comuni di Nocera Terinese e di Falerna, in provincia di Catanzaro.
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- Sciacca Doc bianco: Inzolia - Grecanico - Chardonnay - Catarratto lucido, per almeno il 70% congiuntamente o disgiuntamente.
- Sciacca Doc , con la menzione di uno dei seguenti vitigni: Grecanico, Inzolia, Chardonnay, e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai vigneti costituiti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.
- "Sciacca", con la menzione della sottozona Rayana obbligatoriamente preceduta dalla tipologia riserva e' consentita ai soli vini bianchi ottenuti dai vigneti nell'ambito aziendale composti da almeno l'80% di Catarratto lucido e Inzolia congiuntamente o disgiuntamente.
- Sciacca Doc rosso: Merlot - Cabernet Sauvignon - Nero d'Avola - Sangiovese, per almeno il 70% congiuntamente o disgiuntamente.
- Sciacca Doc rosso con la menzione di uno dei seguenti vitigni: Merlot - Cabernet Sauvignon - Nero d'Avola - Sangiovese, e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai vigneti costituiti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.
- Sciacca Doc rosso riserva e' consentita ai soli vini rossi ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti nell'ambito aziendale, composti da almeno il 70% di Merlot, Cabernet Sauvignon, Nero d'Avola, Sangiovese congiuntamente o disgiuntamente.
- Sciacca Doc rosato e' riservata, per almeno il 70%, ai vini prodotti esclusivamente con la vinificazione in bianco dei vitigni prescritti per il vino a denominazione di origine controllata Sciacca Doc rosso, o con mostificazione contemporanea delle uve bianche e rosse prescritte per i vini a denominazione di origine controllata Sciacca Doc bianco e rosso.
La zona di produzione ricade nella Regione Sicilia e comprende, in provincia di Agrigento, l’intero territorio dei comuni di Sciacca e Caltabellotta.
La produzione della DOC “Siacca” riserva Rayana è consentita solo su parte del territorio del comune di Sciacca.
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All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Scilla, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30 novembre 2011 richiamato in premessa, al termine del comma 2 e' inserita la seguente frase:
«Inoltre, le predette operazioni, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, possono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo della Provincia di Reggio Calabria
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