Tutti i disciplinari di produzione dei vini e degli alimenti italiani tutelati in Italia, Europa e nel mondo
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L'area di produzione dei vini D.O.C. «Assisi» comprende parte dei territori comunali di: Assisi, Perugia e Spello.
La DOC Assisi è riferita a 8 tipologie di vino rosso (5 “di base”, e 3 “Riserva”) che dal punto di vista analitico ed organolettico presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari
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Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Asti»; cosi' come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 22 dicembre 2021 sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. n. 164 del 15 luglio 2024.
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Proposta di modifica ordinaria, che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini Asti Docg
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 9 ottobre 2020
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Asti». (20A05623)
(GU n.262 del 22-10-2020)
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Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini Asti
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Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Asti».
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La Docg “Asti” è riservata ai vini “Asti” o “Asti Spumante”; “Asti” o “Asti Spumante” Metodo Classico (metodo tradizionale); “Moscato d’Asti”; “Moscato d’Asti vendemmia tardiva”.
La zona di produzione delle uve sono in provincia di Alessandria, l'intero territorio dei comuni di: Acqui Terme, Alice Bel Colle, Bistagno, Cassine, Grognardo, Ricaldone, Strevi, Terzo e Visone; in provincia di Asti, l’intero territorio dei comuni di: Bubbio, Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castel Boglione, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Castel Rocchero, Cessole, Coazzolo, Costigliole d'Asti, Fontanile, Incisa Scapaccino, Loazzolo, Maranzana, Mombaruzzo, Monastero Bormida, Montabone, Nizza Monferrato, Quaranti, San Marzano Oliveto, Moasca, Sessame, Vesime, Rocchetta Palafea e San Giorgio Scarampi; in provincia di Cuneo, l'intero territorio dei comuni di: Camo, Castiglione Tinella, Cossano Belbo, Mango, Neive, Neviglie, Rocchetta Belbo, Serralunga d'Alba, S. Stefano Belbo, S. Vittoria d'Alba, Treiso, Trezzo Tinella, Castino, Perletto e le frazioni di Como e San Rocco Senodelvio del comune di Alba.
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Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della Dop Asti settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione
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La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Atina» ricade nella Provincia di Frosinone e comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o in parte dei territori amministrativi dei comuni: Atina, Gallinaro, Belmonte Castello, Picinisco, Sant’Elia Fiumerapido, Alvito, Villa Latina, San Donato Val di Comino, Vicalvi, Casalattico, Casalvieri, Settefrati.
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Le uve destinate alla produzione del vino a DOC “Aversa Asprinio” devono essere prodotte nella zona che comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di Aversa, Carinaro, Casal di Principe, Casaluce, Casapesenna, Cesa, Frignano, Gricignano di Aversa, Lusciano, Orta di Atella, Parete, San Cipriano d’Aversa, San Marcellino, Sant’Arpino, Succivo, Teverola, Trentola – Ducenta, Villa di Briano, Villa Literno (in provincia di Caserta ) e Giugliano, Qualiano, Sant’Antimo in provincia di Napoli:
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La zona di produzione ricade nella Regione Sicilia e comprende, in provincia di Siracusa, l’intero territorio amministrativo dei comuni di Avola e Siracusa.
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Bagnoli di sopra o Bagnoli Doc
L’area di produzione comprende l’intero territorio dei comuni di Agna, Arre, Bagnoli di Sopra, Battaglia Terme, Bovolenta, Candiana, Due Carrare, Cartura, Conselve, Monselice, Pernumia, S. Pietro Viminario, Terrassa e Tribano, tutti in provincia di Padova.
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La zona di produzione delle uve per la produzione dei vini Docg “Bagnoli Friularo” o "Friularo di Bagnoli", comprende l’intero territorio dei comuni di Agna, Arre, Bagnoli di Sopra, Battaglia Terme, Bovolenta, Candiana, Due Carrare, Cartura, Conselve, Monselice, Pernumia, S. Pietro Viminario, Terrassa e Tribano in provincia di Padova. La zona di produzione delle uve per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Bagnoli Friularo” o "Friularo di Bagnoli", designabili con la specificazione classico interessa l’intero territorio del comune di Bagnoli di Sopra.
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L'indicazione geografica tipica "Barbagia", con la specificazione di uno dei vitigni idonei alla coltivazione nella regione Sardegna con l'esclusione dei vitigni Cannonau, Carignano, Girò, Malvasia, Monica, Moscato, Nasco, Nuragus, Semidano, Vermentino e Vernaccia è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno 85% dai corrispondenti vitigni. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica "Barbagia" comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Fonni, Gavoi, Lodine, Mamoiada, Nuoro, Oliena, Ollolai, Olzai, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orotelli, Ortine, Ottana, Sarule in provincia di Nuoro.
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Contiene le modifiche del decreto concernente la modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini “Barbaresco”.
La zona di origine delle uve atta a produrre i vini Docg «Barbaresco» comprende l'intero territorio dei comuni di Barbaresco, Neive, Treiso (già frazione di Barbaresco) e la parte della frazione «San Rocco Senodelvio» già facente parte del comune di Barbaresco ed aggregata al comune di Alba con decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1957, n. 482, ricadenti nella provincia di Cuneo.
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Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Barbera d'Alba»
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Proposta di modifica al disciplinare di produzione della DOC Barbera d'Alba
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Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine “Barbera d’Alba” devono essere prodotte nella zona di origine costituita dall’intero territorio dei comuni di: Alba, Albaretto della Torre, Barbaresco, Barolo, Borgomale, Camo, Canale, Castagnito, Castellinaldo, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Corneliano d’Alba, Cossano Belbo, Diano d’Alba,
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Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione al disciplinare di produzione della doc Barbera d'Asti
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La zona di produzione dei vini a D.O.C.G. “Barbera d’Asti” comprende i territori di alcuni comuni in Provincia di Asti ed Alessandria.
La D.O.C.G. “Barbera d’Asti” è riservata ai vini rossi per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni: “Barbera d’Asti”; “Barbera d’Asti” superiore; anche con l’eventuale specificazione delle seguenti sottozone: “Tinella”, “Colli Astiani” o “Astiano”.
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