Tutti i disciplinari di produzione dei vini e degli alimenti italiani tutelati in Italia, Europa e nel mondo
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![Discipinari dei vini e dei prodotti tutelati Discipinari dei vini e dei prodotti tutelati](https://www.disciplinare.it/data/media/disciplinari.png)
All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Umbria, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 2 e' sostituito con il seguente testo:
«Tuttavia e' consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche nei territori amministrativi della Provincia di Viterbo e del Comune di Montepulciano in Provincia di Siena, confinanti con la
Regione Umbria».
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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l’indicazione geografica tipica “Umbria” comprende l’intero territorio amministrativo delle province di Perugia e di Terni della Regione Umbria.
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«Val d’Arbia» bianco: Trebbiano toscano e Malvasia bianca lunga, da soli o congiuntamente dal 30 al 50% per ciascun vitigno.
«Val d’Arbia» rosato: Sangiovese: minimo 50%.
«Val d’Arbia» Chardonnay: Chardonnay: minimo 85%.
«Val d’Arbia» Grechetto: Grechetto: minimo 85%.
«Val d’Arbia» Pinot bianco: Pinot bianco: minimo 85%.
«Val d’Arbia» Sauvignon: Sauvignon: minimo 85%.
«Val d’Arbia» Trebbiano: Trebbiano toscano: minimo 85%.
«Val d’Arbia» Vermentino: Vermentino: minimo 85%.
«Val d’Arbia» Vin Santo e «Val d’Arbia» Vin Santo riserva: Trebbiano toscano e Malvasia: da soli o congiuntamente, fino al 100%;
La zona di produzione delle uve dei vini Doc «Val d’Arbia» comprende in provincia di Siena l’intero territorio amministrativo del comune di Siena ed in parte quello dei comuni di: Castellina in Chianti, Radda in Chianti, Gaiole in Chianti, Monteriggioni, Castelnuovo Berardenga, Sovicille, Asciano, Monteroni d’ Arbia, Murlo, Buonconvento.
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Proposta di modifica ordinaria, che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini Valdarno di Sopra o Val d'Arno di Sopra.
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Val d’Arno di Sopra o Valdarno di Sopra Bianco, Val d’Arno di Sopra o Valdarno di Sopra bianco Spumante di qualità: Chardonnay dal 40 all'80%, Malvasia bianca lunga da 0 a 30%, Trebbiano Toscano da 0 a 20%.
Val d’Arno di Sopra o Valdarno di Sopra Rosso, Val d’Arno di Sopra o Valdarno di Sopra rosato, Val d’Arno di Sopra o Valdarno di Sopra rosato Spumante di qualità: Merlot dal 40 all’80%, Cabernet Sauvignon da 0 a 35%, Syrah da 0 a 35%.
Val d’Arno di Sopra o Valdarno di Sopra Passito: Malvasia Bianca Lunga dal 40 all’80%, Chardonnay da 0 a 30%.
I vini Val d’Arno di Sopra o Valdarno di Sopra con le seguenti specificazioni:
Chardonnay, Sauvignon, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Sangiovese, Syrah devono essere ottenuti, in ambito aziendale, per almeno l'85% da uno dei sopracitati vitigni.
La zona di produzione dei vini Doc Val d’Arno di Sopra o Valdarno di Sopra (come le sottozone Pietraviva e Pratomagno) ricade nella provincia di Arezzo e comprende i terreni vocati alla viticoltura di alcuni comuni.
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«Val di Cornia» bianco: Vermentino bianco: minimo il 50% - Trebbiano toscano, Ansonica, Viognier e Malvasia bianca lunga, da soli o congiuntamente: massimo il 50%.
«Val di Cornia» rosato: Sangiovese: minimo il 40% - Cabernet Sauvignon e Merlot: da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 60% .
«Val di Cornia» Ansonica: Ansonica, minimo l’85%.
«Val di Cornia» Vermentino: Vermentino, minimo l’85%.
«Val di Cornia» Cabernet Sauvignon: Cabernet Sauvignon, minimo l’85%.
«Val di Cornia» Ciliegiolo: Ciliegiolo, minimo l’85%.
«Val di Cornia» Merlot: Merlot, minimo l’85%.
«Val di Cornia» Sangiovese: Sangiovese, minimo l’85%.
«Val di Cornia» Aleatico passito: Aleatico, 100%.
«Val di Cornia» Ansonica passito: Ansonica, minimo l’85%.
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini Doc Val di Cornia ricade nelle province di Livorno e Pisa
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I vini Docg Val di Cornia Rosso o Rosso della Val di Cornia sono ottenuti da Sangiovese: minimo il 40%; Cabernet Sauvignon e Merlot: da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 60%.
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini Docg Val di Cornia Rosso o Rosso della Val di Cornia ricade nelle province di Livorno e Pisa e comprende i terreni vocati
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All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica "Val di Magra", consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30.11.2011 richiamato in premessa, il comma 3 e' sostituito con il seguente:
«Le operazioni devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio della Regione Toscana.»
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La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica "Val di Magra" comprende parte del territorio amministrativo dei comuni di Fivizzano, Casola in Lunigiana, Aulla, Licciana Nardi, Tresara, Villafranca in Lunigiana, Podenzana, Pontremoli, Filattiera, Mullazzo, Bagnone, Fosdinovo, Carrara, Massa, Montignoso.(Pr. Massa Carrara)
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All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Val di Neto, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30.11.2011 richiamato in premessa, al termine del comma 2 e' inserita la seguente frase:
«Inoltre, le predette operazioni, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, possono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo della Provincia di Crotone»
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La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica «Val di Neto» comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di: Andali, Belcastro, Belvedere, Spinello, Botricello, Caccuri, Carfizzi, Casabona, Cerenzia, Crotone, Cutro, Mesoraca, Pallagorio, Petilia Policastro, Roccabernarda, Rocca di Neto, San Mauro Marchesato, San Nicola dell’Alto, Santa Severina, Scandale, Umbriatico e Strongoli tutti in provincia di Crotone.
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I vini Doc Val Polcèvera devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
vini bianchi: Vermentino, Bianchetta Genovese e Albarola, da soli o congiuntamente per almeno il 60%;
vini rossi e rosati: Dolcetto, Sangiovese e Ciliegiolo da soli o congiuntamente per almeno il 60%;
I vini Doc Val Polcèvera con l’indicazione di uno dei seguenti vitigni:
-Bianchetta Genovese
-Vermentino devono essere ottenuti da uve provenienti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%.
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini Doc Val Polcevera ricade nella provincia di Genova individuata dal bacino del torrente Polcevera e dei suoi affluenti Sardorella, Secca, Ricco' e Verde. La zona comprende in toto o in parte il territorio dei comuni di Genova, Sant'Olcese, Serra Ricco', Mignanego, Campomorone, Ceranesi e Mele.
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All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Val Tidone, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 2 e' sostituito con il seguente: «Le operazioni di vinificazione, dei vini a indicazione geografica tipica "Val Tidone" di cui all'art. 1, debbono essere effettuati in provincia di Piacenza. Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b), del regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche nei comuni di S. Maria della Versa e Rovescala, confinanti con la zona di produzione delle uve di cui all'art. 3, ricadenti nella provincia di Pavia, limitatamente ad est del Torrente Bardoneggia.».
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La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica "Val Tidone" rientra nell'ambito del territorio della provincia di Piacenza e comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di : Borgonovo Val Tidone, Caminata, Castel San Giovanni, Nibbiano, Pianello Val Tidone, Ziano Piacentino e parte dei comuni di Agazzano, Gazzola, Piozzano e Travo.
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“Valcalepio” rosso: Cabernet Sauvignon dal 25 al 60%, Merlot dal 40 al 75%
“Valcalepio” bianco: Pinot bianco e/o Chardonnay, congiuntamente dal 55 all’80%, Pinot grigio dal 20 al 45%
“Valcalepio” Moscato passito : Moscato di Scanzo e/o Moscato al 100%.
Zona delimitata
Parte del territorio della provincia di Bergamo ovvero l’area collinare e pedecollinare che ha come confini ovest il fiume Adda, con i comuni di Villa D’Adda e Sotto Il Monte Giovanni XXII, a nordovest il comune di Almeno San Salvatore. Da qui tendendo come confine nord le prealpi Orobie si prosegue verso est seguendo la linea collinare di quota massima 700m slm circa, fino ad arrivare ad Adrara San Martino e più a sud al Lago d’Iseo e poi al fiume Oglio. A sud il confine è l’area soprastante la linea tracciabile tra Grumello del Monte e Bergamo e da Bergamo a Sotto Il Monte Giovanni XXII.
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La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica «Valcamonica» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Berzo Demo, Cedegolo, Cevo, Sellero, Capo di Ponte, Ono San Pietro, Cerveno, Losine, Niardo, Ceto, Braone, Breno, Malegno, Cividate Camuno, Bienno, Berzo Inferiore, Esine, Piancogno, Darfo Boario Terme, Gianico, Artogne, Piancamuno, Ossimo, Prestine, Angolo Terme, in provincia di Brescia.
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La doc Valdadige (in lingua tedesca Etschtaler ) è riservata al vino bianco ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling italico, Muller Thurgau e Chardonnay, da soli o congiuntamente, in misura non inferiore al 20% e Trebbiano toscano, Nosiola, Sauvignon e Garganega, da soli o congiuntamente, per la differenza.
La doc Valdadige : Enantio (Lambrusco a foglia frastagliata) e/o Schiave (sottovarietà e sinonimi), minimo 50%; Merlot, Pinot nero, Lagrein, Teroldego, Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, da soli o congiuntamente, per la differenza.
La doc Valdadige , con la specificazione di vitigno Chardonnay, Pinot bianco e Pinot grigio è riservata al vino ottenuto dal corrispondente vitigno per almeno l'85%.
La doc Valdadige con la specificazione di vitigno «Schiava» è riservata al vino ottenuto dalle uve del corrispondente vitigno, nella varietà Schiava grossa, Schiava gentile e Schiava grigia, da sole o congiuntamente, per almeno l'85%.
Le uve destinate alla Doc Valdadige Etschtaler devono essere prodotte nell'intero territorio di alcuni comuni in Provincia di Trento, Bolzano e Verona
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Sono state approvate le modifiche ordinarie al disciplinare di produzione dei vini Doc Valdadige / Etschtaler ed easattamente : Allargamento della zona di produzione delle uve; Rettifica delle unità amministrative; Allargamento della zona di vinificazione, etc
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I vini Doc «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Enantio (anche riserva): Enantio minimo 85%; possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nelle province di Verona e Trento, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.
Casetta (anche riserva): Casetta minimo 85%; possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nelle province di Verona e Trento, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.
Pinot grigio (anche superiore): Pinot grigio minimo 85%; possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nelle province di Verona e Trento, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valdadige
Terradeiforti» o «Terradeiforti» devono essere prodotte esclusivamente nei territori dei comuni di
Brentino Belluno, Dolce' e Rivoli Veronese, in provincia di Verona e Avio, in provincia di Trento.
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La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica «Valdamato» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Curinga, Feroleto, Gizzeria, Lamezia Terme, Maida, Pianopoli, San Pietro a Maida, in provincia di Catanzaro.
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