Tutti i disciplinari di produzione dei vini e degli alimenti italiani tutelati in Italia, Europa e nel mondo
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![Discipinari dei vini e dei prodotti tutelati Discipinari dei vini e dei prodotti tutelati](https://www.disciplinare.it/data/media/disciplinari.png)
La igt Veneto è riservata ai vini bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito, rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello e rosati, anche nella tipologia frizzante.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Veneto» comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, nella regione del Veneto.
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All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Veneto Orientale, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 2 e' sostituito con il seguente:
«La zona di vinificazione corrisponde con quella di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito, ai sensi dell'art. 6, par. 4, lettere a) e b) del Reg. CE n. 607/2009, che tali operazione siano effettuate nell'intero territorio amministrativo delle provincie di Treviso e Venezia, nonche' nell'ambito dell'intero territorio dei comuni della Provincia di Pordenone e Udine confinanti con la zona di produzione delle uve, di cui all'art. 3, e nel comune di Azzano Decimo in provincia di Pordenone.
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La igt Veneto orientale e' riservata ai vini bianchi, anche nella tipologia frizzante, rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello e rosati, anche nella tipologia frizzante.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Veneto orientale» rientra nelle province di Venezia e di Treviso. Provincia di Venezia: l'area orientale della provincia di Venezia fino al fiume Dese ed al punto di intersezione dello stesso con il confine della provincia di Treviso. Provincia di Treviso: l'intero territorio amministrativo dei comuni di Motta di Livenza e di Meduna di Livenza.
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I vini a denominazione di origine controllata “Venezia” con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet franc, Carmenère, Cabernet ( da Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenère), Malbech, Refosco dal peduncolo rosso, Pinot nero, Chardonnay, Manzoni bianco, Sauvignon, Verduzzo (da Verduzzo friulano e/o Verduzzo trevigiano), Pinot bianco, Tai da Tocai friulano, Traminer e Pinot grigio, è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi in ambito aziendale almeno l’85% dei corrispondenti vitigni. Possono concorrere, fino a un massimo del 15%, le uve di altri vitigni a bacca di colore analogo, ad esclusione delle varietà appartenenti alla famiglia dei moscati, idonei alla coltivazione per le province di Treviso e Venezia.
Zona di produzione 1. La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini della denominazione di origine controllata “Venezia” comprende tutto il territorio amministrativo delle province di Venezia e Treviso.
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All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Venezia Giulia, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 2 e' sostituito con il
seguente:
«La zona di vinificazione corrisponde con quella di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione e vinificazione, e' consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni vengano effettuate nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni confinanti con la zona di produzione delle uve di cui all'art. 3, ubicati nelle Province di Venezia e Treviso».
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A titolo di rettifica del decreto ministeriale 8 ottobre 2013 richiamato in premessa, l'art. 5, comma 2, del disciplinare di produzione dei vini a IGT Venezia Giulia, e' sostituito con il seguente:
"La zona di vinificazione corrisponde con quella di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione e vinificazione, e' consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni vengano effettuate nell'ambito dell'intero territorio amministrativo delle Province di Venezia e Treviso"
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La Igt Venezia Giulia è riservata ai vini bianchi, anche nella tipologia frizzante, rossi, anche nella tipologia frizzante e novello e rosati, anche nella tipologia frizzante.
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica “Venezia Giulia” comprende l’intero territorio amministrativo delle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine nella Regione Friuli Venezia Giulia.
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I vini Doc Verdicchio dei Castelli di Jesi devono essere ottenuti dalle uve del vitigno Verdicchio, presente in ambito aziendale, per un minimo dell’ 85%.Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, del presente disciplinare, congiuntamente o disgiuntamente, per un massimo del 15%.
La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata Verdicchio dei Castelli di Jesi ricade nelle province di Ancona e Macerata.
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Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione al disciplinare di produzione della doc Verdicchio di Matelica
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I vini a denominazione di origine controllata Verdicchio di Matelica devono essere ottenuti dalle uve del vitigno Verdicchio, presente in ambito aziendale, per un minimo dell’ 85%.
Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, congiuntamente o disgiuntamente, per un massimo del 15%.
La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini Doc «Verdicchio di Matelica», comprende parte del territorio dei comuni di Matelica, Esanatoglia, Gagliole, Castelraimondo, Camerino e Pioraco in provincia di Macerata e parte del territorio dei comuni di Cerreto D'Esi e Fabriano, in provincia di Ancona.
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Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini Verdicchio di Matelica
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Il vino Docg Verdicchio di Matelica Riserva deve essere ottenuto dalle uve del vitigno Verdicchio, presente in ambito aziendale, per un minimo dell’85%.
La zona di produzione delle uve atte a produrre la Docg Verdicchio di Matelica Riserva, comprende parte del territorio dei comuni di Matelica, Esanatoglia, Gagliole, Castelraimondo, Camerino e Pioraco in provincia di Macerata e parte del territorio dei comuni di Cerreto D'Esi e Fabriano, in provincia di Ancona.
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Il Vino Verduno Pelaverga Dop è un vino rosso ottenuto dalla vinificazione delle uve Pelaverga Piccolo che viene coltivato in un’area molto limitata nei comuni di Verduno, Roddi e La Morra ad ovest della città di Alba.
Colore: rosso rubino più o meno carico con riflessi cerasuoli o violetti;
odore: intenso, fragrante, fruttato, con caratterizzazione speziata;
sapore: secco, fresco, caratteristicamente vellutato e armonico.
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Il vino a Dop Verduno Pelaverga è prodotto nel comune di Verduno ed in parte nei comuni La Morra e Roddi in provincia di Cuneo.
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I vini a DOCG Vermentino di Gallura devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti
aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Vermentino, minimo 95%.
Le uve destinate alla produzione dei vini a DOCG «Vermentino di Gallura» devono provenire dal
territorio geograficamente definito «Gallura» in provincia di Sassari
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Parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini alla proposta di riconoscimento e al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata Vermentino di Sardegna DOC.
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I vini a denominazione di origine controllata “Vermentino di Sardegna” devono essere ottenuti dalle
uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Vermentino: minimo 85% e possono concorrere fino ad un massimo del 15% le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca (non aromatici) idonei alla coltivazione nella regione Sardegna, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato, con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti.
Zona di produzione delle uve
Le uve devono essere prodotte nella regione Sardegna.
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Il vino Vernaccia di Oristano Doc deve essere ottenuto esclusivamente dalle uve provenienti dal vitigno Vernaccia di Oristano.
Le uve devono essere prodotte in alcune zone delimitate in provincia di Oristano
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Il vino a DOCG Vernaccia di San Gimignano deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai
vigneti costituiti dal vitigno Vernaccia di San Gimignano.
Le uve destinate alla produzione del vino Vernaccia di San Gimignano devono essere ottenute
da vigneti situati in terreni collinari del comune di San Gimignano in provincia di Siena.
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Il vino spumante a Docg Vernaccia di Serrapetrona deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti Vernaccia nera per almeno l'85%;
La zona di produzione dei vino DOP Vernaccia di Serrapetrona comprende tutto il territorio del comune di Serrapetrona e in parte quello dei comuni di Belforte del Chienti e di San Severino Marche, tutti in provincia di Macerata.
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All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Verona o Provincia di Verona o Veronese, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30 novembre 2011 richiamato in premessa, al termine del comma 3 e' inserita la seguente frase:
«Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni confinanti con la zona di produzione delle uve, di cui all'art. 3, ubicati nelle Province di Padova, Vicenza e Rovigo.».
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