Torgiano Rosso Riserva Docg - Disciplinare di produzione 2023
Pubblicazione della comunicazione della Commissione UE relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della dop Torgiano Rosso Riserva.
Tutti i disciplinari di produzione dei vini e degli alimenti italiani tutelati in Italia, Europa e nel mondo
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Pubblicazione della comunicazione della Commissione UE relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della dop Torgiano Rosso Riserva.
Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini DOCG Torgiano Rosso Riserva.
Il vino Docg Torgiano Rosso Riserva deve essere ottenuto da uve Sangiovese : dal 70% al 100%
La zona di produzione è il territorio amministrativo del Comune di Torgiano in provincia di Perugia.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica “Toscano” o “Toscana” comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Arezzo, Firenze, Grosseto , Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato , Siena, nella Regione Toscana.
I vini a denominazione di origine controllata "Trebbiano d'Abruzzo", devono essere ottenuti dalle
uve provenienti da vigneti che nell'ambito aziendale risultano composti dai vitigni Trebbiano abruzzese e/o Bombino bianco e/o Trebbiano toscano almeno all'85%.
NUOVO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE 2023
Possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione per l'intero territorio della regione Abruzzo, da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Trebbiano d'Abruzzo" devono essere ottenute unicamente da vigneti situati su terreni vocati alla qualità, ubicati in zone collinari la cui altitudine non sia superiore ai 500 metri s.l.m. ed eccezionalmente ai 600 metri per quelli esposti a mezzogiorno. Sono da escludere i terreni non sufficientemente soleggiati e quelli siti nei fondovalle umidi.
La zona di produzione dei vini "Trebbiano d'Abruzzo" comprende i terreni vocati alla qualità di
tutto o parte dei tenitori di comuni in provincia di Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo
La denominazione di origine controllata “Trentino“ nelle tipologie bianco, rosso e kretzer, o rosato
è riservata ai vini ottenuti dai seguenti vitigni, idonei alla coltivazione nella provincia autonoma di Trento:
Trentino bianco: Chardonnay e/o Pinot bianco minimo 80%; Sauvignon, Müller Thurgau, Manzoni bianco, da soli o congiuntamente, in percentuale non superiore al 20%;
Trentino rosso: Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenère da soli o congiuntamente e Merlot;
Trentino kretzer o rosato: Enantio e/o Schiava e/o Teroldego e/o Lagrein, almeno in coppia, presenti ciascuno in misura non superiore al 70%.
La denominazione di origine controllata ”Trentino“ con la specificazione di uno dei seguenti
vitigni:
a frutto bianco: a frutto rosso:
Chardonnay; Moscato rosa (localmente detto delle rose);
Moscato giallo; Cabernet;
Müller Thurgau; Cabernet franc;
Nosiola; Cabernet Sauvignon;
Pinot bianco; Lagrein (rubino o rosato);
Pinot grigio; Marzemino;
Riesling italico; Merlot;
Riesling renano; Pinot nero;
Sauvignon; Rebo;
Traminer aromatico;
è riservata ai vini ottenuti per almeno l’85% dal corrispondente vitigno; possono concorrere per il
restante 15% uve di colore analogo, appartenenti alla medesima denominazione “Trentino”, con
esclusione delle varietà Moscato giallo, Moscato rosa e Traminer aromatico.
“Trentino” Vino Santo : Nosiola per almeno l’85%.
La Doc Trentino con la specificazione di due vitigni, è riservata al vino ottenuto dal taglio di mosti o vini, di colore analogo, delle varietà di vite di seguito elencate:
a frutto bianco:
Chardonnay;
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Sauvignon;
a frutto rosso:
Cabernet;
Cabernet franc;
Cabernet Sauvignon;
Merlot;
Lagrein.
Il vino così ottenuto deve derivare integralmente dai due vitigni indicati con la varietà che concorre in misura minore deve rappresentare almeno il 25% del totale e nella designazione e presentazione del prodotto la sua indicazione deve seguire il nome della varietà prevalente.
La specificazione “Cabernet” è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai vitigni Cabernet
franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenère.
I vini spumanti a denominazione di origine controllata “Trento” devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione varietale:
Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot nero e/o Meunier.
La zona di produzione delle uve destinate alla elaborazione dei vini spumanti a denominazione
di origine controllata “Trento” è costituita dalle particelle fondiarie, di sicura vocazione viticola, ubicate, in provincia di Trento
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica "Trexenta" comprende l'intero territorio dei seguenti comuni: Barrali, Gesigo, Guamaggiore, Guasila, Mandas, Ortacesus, Pimentel, Samatzai, Selegas, Senorbi, Siurgus Donigala, Suelli, S. Basilio, S. Andrea Frius in provincia di (ex Cagliari ) Sud Sardegna
All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Umbria, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 2 e' sostituito con il seguente testo:
«Tuttavia e' consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche nei territori amministrativi della Provincia di Viterbo e del Comune di Montepulciano in Provincia di Siena, confinanti con la
Regione Umbria».
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l’indicazione geografica tipica “Umbria” comprende l’intero territorio amministrativo delle province di Perugia e di Terni della Regione Umbria.
«Val d’Arbia» bianco: Trebbiano toscano e Malvasia bianca lunga, da soli o congiuntamente dal 30 al 50% per ciascun vitigno.
«Val d’Arbia» rosato: Sangiovese: minimo 50%.
«Val d’Arbia» Chardonnay: Chardonnay: minimo 85%.
«Val d’Arbia» Grechetto: Grechetto: minimo 85%.
«Val d’Arbia» Pinot bianco: Pinot bianco: minimo 85%.
«Val d’Arbia» Sauvignon: Sauvignon: minimo 85%.
«Val d’Arbia» Trebbiano: Trebbiano toscano: minimo 85%.
«Val d’Arbia» Vermentino: Vermentino: minimo 85%.
«Val d’Arbia» Vin Santo e «Val d’Arbia» Vin Santo riserva: Trebbiano toscano e Malvasia: da soli o congiuntamente, fino al 100%;
La zona di produzione delle uve dei vini Doc «Val d’Arbia» comprende in provincia di Siena l’intero territorio amministrativo del comune di Siena ed in parte quello dei comuni di: Castellina in Chianti, Radda in Chianti, Gaiole in Chianti, Monteriggioni, Castelnuovo Berardenga, Sovicille, Asciano, Monteroni d’ Arbia, Murlo, Buonconvento.
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini Val d'Arno di Sopra o Valdarno di Sopra
Pubblicazione della comunicazione della Commissione UE relativa all'approvazione della «modifica ordinaria» del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini Val d'Arno di Sopra o Valdarno di Sopra
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione dei vini Val d'Arno di Sopra / Valdarno di Sopra Doc
Proposta di modifica ordinaria, che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini Valdarno di Sopra o Val d'Arno di Sopra.
Val d’Arno di Sopra o Valdarno di Sopra Bianco, Val d’Arno di Sopra o Valdarno di Sopra bianco Spumante di qualità: Chardonnay dal 40 all'80%, Malvasia bianca lunga da 0 a 30%, Trebbiano Toscano da 0 a 20%.
Val d’Arno di Sopra o Valdarno di Sopra Rosso, Val d’Arno di Sopra o Valdarno di Sopra rosato, Val d’Arno di Sopra o Valdarno di Sopra rosato Spumante di qualità: Merlot dal 40 all’80%, Cabernet Sauvignon da 0 a 35%, Syrah da 0 a 35%.
Val d’Arno di Sopra o Valdarno di Sopra Passito: Malvasia Bianca Lunga dal 40 all’80%, Chardonnay da 0 a 30%.
I vini Val d’Arno di Sopra o Valdarno di Sopra con le seguenti specificazioni:
Chardonnay, Sauvignon, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Sangiovese, Syrah devono essere ottenuti, in ambito aziendale, per almeno l'85% da uno dei sopracitati vitigni.
La zona di produzione dei vini Doc Val d’Arno di Sopra o Valdarno di Sopra (come le sottozone Pietraviva e Pratomagno) ricade nella provincia di Arezzo e comprende i terreni vocati alla viticoltura di alcuni comuni.
«Val di Cornia» bianco: Vermentino bianco: minimo il 50% - Trebbiano toscano, Ansonica, Viognier e Malvasia bianca lunga, da soli o congiuntamente: massimo il 50%.
«Val di Cornia» rosato: Sangiovese: minimo il 40% - Cabernet Sauvignon e Merlot: da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 60% .
«Val di Cornia» Ansonica: Ansonica, minimo l’85%.
«Val di Cornia» Vermentino: Vermentino, minimo l’85%.
«Val di Cornia» Cabernet Sauvignon: Cabernet Sauvignon, minimo l’85%.
«Val di Cornia» Ciliegiolo: Ciliegiolo, minimo l’85%.
«Val di Cornia» Merlot: Merlot, minimo l’85%.
«Val di Cornia» Sangiovese: Sangiovese, minimo l’85%.
«Val di Cornia» Aleatico passito: Aleatico, 100%.
«Val di Cornia» Ansonica passito: Ansonica, minimo l’85%.
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini Doc Val di Cornia ricade nelle province di Livorno e Pisa
I vini Docg Val di Cornia Rosso o Rosso della Val di Cornia sono ottenuti da Sangiovese: minimo il 40%; Cabernet Sauvignon e Merlot: da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 60%.
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini Docg Val di Cornia Rosso o Rosso della Val di Cornia ricade nelle province di Livorno e Pisa e comprende i terreni vocati
All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica "Val di Magra", consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30.11.2011 richiamato in premessa, il comma 3 e' sostituito con il seguente:
«Le operazioni devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio della Regione Toscana.»
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica "Val di Magra" comprende parte del territorio amministrativo dei comuni di Fivizzano, Casola in Lunigiana, Aulla, Licciana Nardi, Tresara, Villafranca in Lunigiana, Podenzana, Pontremoli, Filattiera, Mullazzo, Bagnone, Fosdinovo, Carrara, Massa, Montignoso.(Pr. Massa Carrara)