Tutti i disciplinari di produzione dei vini e degli alimenti italiani tutelati in Italia, Europa e nel mondo
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I vini «Vignanello» devono essere ottenuti esclusivamente mediante vinificazione delle uve provenienti dalla zona di produzione indicata nel successivo art. 3 da vigneti che, all’interno del complesso aziendale, abbiano la seguente composizione ampelografica:
a) Bianco e Bianco vendemmia tardiva:
- Trebbiano toscano e/o Trebbiano giallo: minimo 70%;
- Malvasia bianca di Candia e/o Malvasia del Chianti: massimo 30%,
b) Rosso:
- Sangiovese: minimo 50%;
- Ciliegiolo: massimo 40%,
c) Greco e Greco vendemmia tardiva:
- Greco: minimo 85%,
- possono concorrere altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, fino ad un massimo del 15%.
La base ampelografica dei vigneti già iscritti nello schedario viticolo della D.O.C. dei vini «Vignanello» deve essere adeguata entro la decima vendemmia riferita alla data di approvazione del disciplinare di produzione.
Sino alla scadenza, indicata nel precedente comma, i vigneti di cui sopra, iscritti a titolo transitorio allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata dei vini «Vignanello», potranno usufruire della denominazione medesima.
La zona di produzione dei vini D.O.C. «Vignanello» comprende per intero il territorio dei comuni di: Vignanello, Vasanello, Bassano in Teverina, Corchiano e parte dei territori di Soriano nel Cimino, Fabrica di Roma e Gallese, tutti in provincia di Viterbo.
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I vini Doc Vigneti della Serenissima o Serenissima devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione varietale: Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot nero.
Le uve atte a produrre i vini spumanti “Vigneti della Serenissima” o “Serenissima” devono essere
ottenute nelle aree di collina e montagna di spiccata vocazione viticola delle provincie di Belluno,
Treviso, Padova, Vicenza e Verona.
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Il disciplinare di produzione dei vini a IGT Vigneti delle Dolomiti o Weinberg Dolomiten, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30 novembre 2011 richiamato in premessa, e' modificato all'art. 3 e all'art.5
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La Igt Vigneti delle Dolomiti e' riservata ai vini bianchi, anche nella tipologia frizzante e passito, rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello e rosati, anche nella tipologia frizzante e passito.
La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini ad indicazione geografica tipica “Vigneti delle Dolomiti”, in lingua tedesca “Weinberg Dolomiten”, comprende l’intero territorio amministrativo delle province di Bolzano, Trento e Belluno.
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La Doc Villamagna è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti da vigneti che, nell'ambito aziendale, risultano composti dal vitigno Montepulciano almeno al 95%.
Possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Abruzzo fino ad un massimo del 5%.
La zona di produzione dei vini in oggetto, comprende i terreni vocati alla qualità dell'intero territorio del comune di Villamagna e parte dei territori confinanti dei comuni di Bucchianico e Vacri in Provincia di Chieti
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La Doc Vin Santo del Chianti Classico e Vin Santo del Chianti Classico occhio di pernice è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
«Vin Santo del Chianti Classico»: Trebbiano Toscano e Malvasia, da soli o congiuntamente, minimo 60%. Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca e rossa, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana fino ad un massimo del 40%
«Vin Santo del Chianti Classico» occhio di pernice: Sangiovese, minimo 80%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca e rossa, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana fino ad un massimo del 20%.
La zona di produzione della DOP ”Vinsanto Chianti Classico” si estende per 71.800 ettari, è situata al centro della Regione Toscana e comprende parte del territorio delle province di Firenze (30.400 ettari) e Siena (41.400). In particolare fanno interamente parte della zona i Comuni di Greve in Chianti, Castellina in Chianti, Radda in Chianti, Gaiole in Chianti. Vi rientrano invece parzialmente i Comuni di San Casciano Val di Pesa, Tavarnelle Val di Pesa, Barberino Val d’Elsa, Castelnuovo Berardenga, Poggibonsi.
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Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini Vin Santo del Chianti Classico.
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Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Vin Santo del Chianti Classico»
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La denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti» è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
«Vin Santo del Chianti»: Trebbiano Toscano e Malvasia Bianca Lunga, da soli o congiuntamente, minimo70%.
«Vin Santo del Chianti Occhio di Pernice»: Sangiovese, minimo 50%.
La zona di produzione del Vin Santo del Chianti DOC, nelle sue varie articolazioni territoriali e tipologie, ricade interamente nel centro del territorio amministrativo della Regione Toscana. In particolare la zona di produzione del Vin Santo del Chianti D.O.C., ricomprende i territori collinari particolarmente vocati alla produzioni di vini di eccellenza, ricadenti su porzione dei territori amministrativi delle Province di Arezzo, Firenze, Prato, Pistoia, Pisa e Siena.
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La doc Vin Santo di Carmignano è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
“Vin Santo di Carmignano”anche con la menzione riserva: Trebbiano toscano e Malvasia bianca lunga, da soli o congiuntamente minimo 75%
“Vin Santo di Carmignano” Occhio di Pernice anche con la menzione riserva Sangiovese minimo 50%
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Vin Santo di Carmignano” devono essere prodotte all’interno del territorio amministrativo dei comuni di Carmignano e Poggio a Caiano in provincia di Prato.
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Aggiornamento 2019
È previsto l’inserimento dell’obbligo di riportare in etichetta il termine geografico più ampio Toscana, in aggiunta alla denominazione di origine protetta «Vin Santo di Montepulciano».
La modifica consente di fornire una informazione precisa sulla provenienza geografica dei vini.
La zona di produzione delle uve ricade nel territorio amministrativo del comune di Montepulciano, in provincia di Siena, Regione Toscana. È esclusa la fascia pianeggiante della Valdichiana.
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Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini Vino Nobile di Montepulciano
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Proposta di modifica del disciplinare di produzione della DOCG Vino Nobile di Montepulciano
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Il vino a Docg Vino Nobile di Montepulciano deve essere ottenuto dai vigneti Sangiovese (denominato a Montepulciano prugnolo gentile): minimo 70%.
La zona di produzione delle uve ricade nel territorio amministrativo del comune di Montepulciano, in provincia di Siena, limitatamente alla zona idone
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I vini Doc Vittoria devono essere ottenuti da vigneti che nell'ambito aziendale hanno la seguente composizione varietale:
«Vittoria» Rosso: dal 50% al 70% di Calabrese o Nero d'Avola e dal 30% al 50% di Frappato;
«Vittoria» Calabrese o Nero d'Avola: Calabrese o Nero d'Avola minimo 85%, altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia, massimo 15%;
«Vittoria» Frappato: Frappato minimo 85%, altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia, massimo 15%;
«Vittoria» Ansonica o Inzolia o Insolia: Ansonica o Inzolia o Insolia minimo 85%, altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia, massimo 15%;
«Vittoria» Novello: Calabrese o Nero d'Avola e/o Frappato minimo 80%, altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia, massimo 20%.
La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Vittoria» che include territori ricadenti in tre province limitrofe: Ragusa, Caltanissetta e Catania
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Il vino «Zagarolo» deve essere ottenuto dalle uve provenienti da Malvasia (bianca di Candia e puntinata) fino ad un massimo del 70%; Trebbiano (toscano, verde e giallo) in misura non inferiore al 30%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve bianche provenienti da viti dei vitigni
Bellone e Bombino, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10% del totale delle viti esistenti.
La zona di produzione del vino «Zagarolo» comprende tutto il territorio del comune di Gallicano e parte di quello di Zagarolo in Provincia di Roma
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