Tutti i disciplinari di produzione dei vini e degli alimenti italiani tutelati in Italia, Europa e nel mondo
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![Discipinari dei vini e dei prodotti tutelati Discipinari dei vini e dei prodotti tutelati](https://www.disciplinare.it/data/media/disciplinari.png)
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l’indicazione geografica tipica «Basilicata» comprende l’intero territorio amministrativo delle province di Matera e Potenza, nella regione Basilicata.
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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica Benaco Bresciano comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Sirmione, Desenzano del Garda, Lonato, Pozzolengo, Calvagese della Riviera, Bedizzole, Prevalle, Muscoline, Padenghe del Garda, Soiano del Lago, Moniga del Garda, Polpenazze del Garda, Malerba del Garda, Puegnago del Garda, San Felice del Benaco, Salò, Roè Vociano, Gardone Riviera, Gavardo, Toscolano Maderno, Gargnano, Tignale, Tremosine, Limone sul Garda, in provincia di Brescia.
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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Benevento» o «Beneventano» comprende l’intero territorio amministrativo della provincia di Benevento.
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La indicazione geografica tipica “Bergamasca” è riservata ai seguenti vini: bianco rosso rosso novello “Moscato” rosso (da Moscato di Scanzo n.) rosato.
La zona di produzione delle Uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica “Bergamasca” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Rogno, Costa Volpino, Bossico, Lovere, Sovere, Endine Gaiano, Pianico, Castro, Solto Collina, Riva di solto, Fonteno, Parzanica, Vigolo, Tavernola Bergamasca, Monasterolo, Grone, Berzo San Fermo, Casazza, Predore, Sarnico, Viadanica, Adrara S. Rocco, Adrara S. Martino, Foresto Sparso, Villongo, Gandosso, Credaro, Castelli Calepio, Grumello del Monte, Chiuduno, Carobbio degli Angeli, Zandobbio, Trescore Balneario, Luzzana, Entratico, Vigano S. Martino, Borgo di Terzo, Pradalunga, Cenate Sopra, Cenate Sotto, S. Paolo D’argon, Gorlago, Albano S. Alessandro, Torre De’ Roveri, Scanzorosciate, Villa di Serio, Pradalunga, Nembro, Alzano Lombardo, Ranica, Torre Boldone, Bergamo, Ponteranica, Sorisole, Villa D’Almè, Almenno S. Salvatore, Almenno S. Bartolomeo, Palazzago, Caprino Bergamasco, Cisano Bergamasco, Pontida, Villa D’Adda, Carvico, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Mapello, Ambivere, Barzana, Paladina, Valbrembo Almè, Brembate Sopra, Ponte S. Pietro, Presezzo, Bonate Sopra, Terno D’Isola, Calusco D’Adda, Mozzo, Seriate, Brusaporto, Bagnatica, Montello, Costa Mezzate, Bolgare, Telgate, Curno, Gorle e Pedrengo in provincia di Bergamo.
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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l’indicazione geografica tipica “Bettona” comprende l’intero territorio amministrativo del comune di Bettona, in provincia di Perugia.
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La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 1 comprende gli interi territori dei comuni di: Fano, Cartoceto, Saltara, Serrungarina, Montefelcino, Isola del Piano, Fossombrone, S. Ippolito, Montemaggiore, S. Giorgio, Piagge, S. Costanzo, Orciano, Barchi, Fratterosa, l'isola amministrativa del comune di Mondavio denominata Cavallara, compresa tra i territori comunali di Serrungarina, Montemaggiore, Piagge, S. Giorgio e Orciano, e parte dei territori comunali di Urbino e di Fermignano
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Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione al disciplinare di produzione della doc Bianco Capena
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Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende tutto il territorio amministrativo comunale di Capena e in parte quello di Fiano Romano, Morlupo e Castelnuovo di Porto.
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Le uve destinate alla produzione del vino “Bianco dell’Empolese” debbono provenire dalla zona di produzione che comprende in provincia di Firenze tutto il territorio amministrativo dei comuni di Empoli, Cerreto Guidi, Fucecchio, Vinci, Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino
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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l’indicazione geografica tipica “Bianco di Castelfranco Emilia” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni: Anzola Dell’Emilia, Argelato, Bazzano, Bologna, Calderara di Reno, Crespellano, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni Persiceto, S. Agata Bolognese, Zola Predosa nella Provincia di Bologna, e dei comuni di: Castelfranco Emilia, Nonantola, Ravarino, San Cesario sul Panaro, Savignano sul Panaro, nella provincia di Modena.
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Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della doc Bianco di Custoza propone che nel disciplinare di produzione siano modificati per intero gli articoli 2, 5 e 7 ed in parte l'art. 4 secondo il testo di cui appresso.
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L’area di produzione comprende in tutto o in parte il territorio dei comuni di Lazise, Pastrengo, Bussolengo, Sona, Sommacampagna, Castelnuovo del Garda, Peschiera del Garda, Valeggio sul Mincio e Villafranca di Verona. La delimitazione puntuale dei confini delle suddette aree della denominazione, è definita con precisione nel disciplinare di produzione.
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ZONA DELIMITATA
Intero territorio dei comuni di Pitigliano e Sorano; parte del territorio comunale di Scansano e di Manciano, in provincia di Grosseto
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Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della doc Bianco di Scandiano riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 25 novembre 1976 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 9 febbraio 1977, propone la modifica di alcuni articoli del disciplinare di produzione.
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Modificazione del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Bianco Vergine Valdichiana"
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Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Biferno” devono essere prodotte nella zona appresso indicata in provincia di Campobasso e che comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Acquaviva Collecroce, Campobasso,
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Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Bivongi” devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Bivongi, Camini, Caulonia, Monasterace, Pazzano, Placanica, Riace, Stignano, Stilo in provincia di Reggio Calabria e Guardavalle in provincia di Catanzaro.
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ZONA DELIMITATA
Provincia di Novara: Boca, Maggiora, Cavallirio,Prato Sesia, Grignasco come delimitati nell'allegato disciplinare di produzione
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-Bolgheri
Bianco: Vermentino (max. 70%), Sauvignon (max. 40%), Trebbiano Toscano (max. 40%).
Rosso e Rosato: Cabernet Sauvignon e/o Merlot e/o Cabernet Franc (da 0 a 100%), Syrah e/o Sangiovese (max. 50%)
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bolgheri» devono essere prodotte nell'ambito del territorio amministrativo del comune di Castagneto Carducci in provincia di Livorno ad esclusione dei territori ubicati ad ovest della s. s. Aurelia, vecchio tracciato.
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Bolgheri dop - Approvazione modifica disciplinare - Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione
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