Tutti i disciplinari di produzione dei vini e degli alimenti italiani tutelati in Italia, Europa e nel mondo
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La zona di produzione delle uve destinate ad ottenere i vini a denominazione di origine controllata “Cagliari”, comprende l'intero territorio amministrativo, nelle rispettive province, dei seguenti comuni: Provincia di Cagliari: Armungia, Assemini, Ballao, Barrali, Burcei, Cagliari, Capoterra, Castiadas, Decimomannu, Decimoputzu, Dolianova, Domus De Maria, Donorì,
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La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica «Calabria» comprende l'intero territorio amministrativo delle province di: Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia nella regione Calabria.
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ZONA DELIMITATA
Provincia di Asti: Calosso, Castagnole delle Lanze, Costigliole D’Asti
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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica “Camarro” comprende l’intero territorio amministrativo del comune di Partanna in provincia di Trapani.
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La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la
indicazione geografica tipica «Campania» comprende l'intero territorio amministrativo della regione
Campania.
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La zona di produzione delle uve destinata alla trasformazione in vino e denominazione di origine controllata “Campi Flegrei”, nei tipi bianco, rosso, Falanghina e Piedirosso o Pèr ‘e palummo, comprendono l’intero territorio dei comuni di Procida, Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Quarto e parte di quelli di Marano di Napoli, tutti in provincia di Napoli.
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Campidano di Terralba o Terralba
Bovale (min. 85%)
Le uve devono essere prodotte nell’ambito del territorio amministrativo dei comuni di Baressa, Gonnoscodina, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Mogoro, Morgongiori, Palmas Arborea, Pompu, Santa Giusta, San Nicolò d’Arcidano, Simala, Siris, Terralba e Uras, in provincia di Oristano, e dei comuni di Arbus, Collinas, Gonnosfanadiga, Guspini, Pabillonis, San Gavino Monreale, Sardara e Villanovaforru in provincia del Medio Campidano
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ZONA DELIMITATA
Provincia di Torino: Agliè, Albiano d'Ivrea; Alice Superiore, Andrate, Azeglio, Bairo, Baldissero Canavese, Balangero, Banchette, Barbania, Barone, Bollengo, Borgiallo, Borgofranco d'Ivrea, Borgomasino, Burolo, Busano, Cafasse, Caluso, Candia Canavese,
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La zona di produzione delle uve comprende la parte di territorio dei Colli Apuani idoneo alla produzione del vino Candia dei Colli Apuani Doc e precisamente le zone viticole dei comuni di Carrara, Massa e Montignoso, in provincia di Massa Carrara.
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Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Canelli»
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L'area di produzione della Docg Canelli è rappresentata da 17 comuni, parte in provincia di Asti e parte in provincia di Cuneo, zona dalle antiche tradizioni storico culturali nella coltivazione del Moscato Bianco e nella produzione del vino moscato.
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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Cannara” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di: Cannara, Bettona, Bevagna, in provincia di Perugia.
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Il vino a docg «Cannellino di Frascati» deve essere ottenuto dalle uve Malvasia bianca di Candia e/o Malvasia del Lazio (Malvasia puntinata) minimo 70%; Bellone, Bombino bianco, Greco bianco, Trebbiano toscano, Trebbiano giallo da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 30%.
La zona di produzione delle uve è l'intero il territorio amministrativo dei comuni di Frascati, Grottaferrata, Monte Porzio Catone, ed in parte quelli di Roma e Montecompatri.
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Le uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Cannonau di Sardegna” devono essere prodotte nell’ambito territoriale della regione Sardegna. Per i vini a denominazione di origine controllata “Cannonau di Sardegna” aventi la specificazione “classico”, le uve devono essere prodotte nei comuni delle province di Nuoro ed Ogliastra.
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ZONA DELIMITATA
Parte del territorio dei comuni di Capalbio, Manciano, Magliano in Toscana e Orbetello, in provincia di Grosseto.
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Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Capri” devono essere prodotte nell’intero territorio dell’isola di Capri in provincia di Napoli.
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La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» comprende l'area collinare idonea alla coltura della vite dei comuni di Capriano del Colle e Poncarale in provincia di Brescia.
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La zona di produzione dei vini “Carema” comprende l'intero territorio del Comune di Carema, in provincia di Torino
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Le uve devono essere prodotte nell'ambito del Sulcis, comprendente per intero il territorio amministrativo dei seguenti comuni in provincia di Carbonia-Iglesias e di Cagliari: Calasetta, Carbonia, Carloforte, Giba, Masainas, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco, Teulada, Tratalias, Villaperuccio.
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Il vino docg “Carmignano” deve essere ottenuto dalle uve Sangiovese minimo 50%; Canaiolo nero fino al 20%; Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, da soli o congiuntamente, dal l0 al 20%; Trebbiano toscano, Canaiolo bianco e Malvasia del Chianti da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%.
Le uve destinate alla produzione del vino docg “Carmignano” devono essere prodotte nei terreni collinari dei comuni di Carmignano e Poggio a Caiano in provincia di Prato.
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