Tutti i disciplinari di produzione dei vini e degli alimenti italiani tutelati in Italia, Europa e nel mondo

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Discipinari dei vini e dei prodotti tutelati

 

Colli Asolani - Prosecco Asolo - Prosecco Docg - Modifiche ordinarie 2024

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Colli Asolani - Prosecco Asolo - Prosecco

All'art. 8, il comma 1 e' sostituito con il testo di seguito riportato: «1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Asolo Prosecco" o "Asolo" devono essere  immessi al consumo nelle tradizionali bottiglie, in conformita' alle norme nazionali e comunitarie vigenti, fino alla capacita' massima di 12 litri. La gamma colorimetrica del vetro puo' variare nelle varie intensita' e tonalita' del bianco, del giallo, del verde, del marrone, del grigionero, anche nell'eventualita' di utilizzo di  dispositivi ricoprenti la bottiglia.».

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Colli Asolani - Prosecco Asolo - Prosecco Docg

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I vini Docg Colli Asolani - Prosecco  o  Asolo - Prosecco sono ottenuti dalle uve Glera e possono inoltre concorrere in ambito aziendale fino ad un massimo del 15%, da sole o congiuntamente, le uve dei vitigni Verdiso, Bianchetta trevigiana, Perera, Glera lunga. I vini destinati alla pratica tradizionale disciplinata all’articolo 5, comma 8, devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti, ricadenti nell’ambito della zona di cui all’articolo 3, comma 1 lett. B), iscritti all’apposito albo DOCG, costituiti dai vitigni Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay, presi da soli o congiuntamente.
La zona di produzione delle uve comprende tutto o parte dei comuni di Caerano, Castelcucco, Cornuda, Monfumo, Asolo, Cavaso, Crocetta, Fonte, Giavera, Maser, Montebelluna, Nervesa Paderno, Pederobba, Possagno, S. Zenone, Volpago. La produzione di uve Pinot e Chardonnay per spumanti comprende anche i comuni di: Cappella Maggiore, Cison, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Farra, Follina, Fregona, Miane, Pieve d.S, Refrontolo, Revine, San Fior, San Pietro d.F., San Vendemiano, Sarmede, Segusino, Sernaglia, Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio, Borso d.G., Crespano (Pr. Treviso)

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Colli Berici Doc

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La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini della denominazione di origine controllata “Colli Berici” comprende tutto il territorio amministrativo dei seguenti comuni in Provincia di Vicenza: Albettone, Alonte, Altavilla, Arcugnano, Barbarano Vicentino, Brendola, Castegnero, Grancona, Mossano, Nanto, Orgiano, San Germano dei Berici, Sovizzo, Villaga, Zovencedo;

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Colli Bolognesi Classico Pignoletto Docg

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La Docg Colli Bolognesi Classico Pignoletto è ottenuto da almeno il 95% di Pignoletto.
Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve di altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione Emilia-Romagna, presenti nei vigneti in ambito aziendale, da soli o congiuntamente, fino a un massimo del 5%.
La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» comprende per intero il territorio amministrativo dei comuni di Monte San Pietro e Monteveglio della provincia di Bologna e in parte il territorio amministrativo dei comuni di Sasso Marconi, Casalecchio di Reno, Zola Predosa, Crespellano, Bazzano, Castello di Serravalle della provincia di Bologna e Savignano sul Panaro della provincia di Modena.

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Colli Bolognesi Doc

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La zona di produzione delle uve dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» comprende, in provincia di Bologna, l'intero territorio collinare situato nei comuni di Monteveglio, Castello di Serravalle, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Savigno, Marzabotto, Pianoro e quello situato in parte nei comuni di Bazzano, Crespellano, Casalecchio di Reno, Bologna, S. Lazzaro di Savena, Zola Predosa e Monterenzio; in provincia di Modena parte del territorio amministrativo del comune di Savignano sul Panaro.

 

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Colli Cimini Igt

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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la Igt «Colli Cimini» comprende il territorio amministrativo dei comuni di Bassano in Teverina, Canepina, Capranica, Caprarola, Carbognano, Corchiano, Fabrica di Roma, Gallese, Ronciglione, Seriano nel Cimino, Sutri, Vallerano, Vasanello, Vignanello in provincia di Viterbo.

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Colli del Limbara Igt

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La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica "Colli del Limbara" comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Aggius, Aglientu, Arzachena, Badesi, Berchidda, Bortigiadas, Calangianus, Golfo Aranci, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, Luras, Monti, Olbia, Oschiri, Padru, Palau, Sant'Antonio di Gallura, Santa Teresa di Gallura, Telti, Tempio Pausania, Trinità d'Agultu, Budoni e San Teodoro in Provincia di Olbia-Tempio e Viddalba in Provincia di Sassari.

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Colli del Sangro Igt

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La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l’indicazione geografica tipica “Colli del Sangro” comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Torino di Sangro, Paglieta, Atessa, Bomba, Archi, Sant’Eusanio del Sangro, Fossacesia, Mozzagrogna, Santa Maria Imbaro, in provincia di Chieti.

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Colli del Trasimeno o Trasimeno Doc

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"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Grechetto: Grechetto minimo 85%.
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Merlot e "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Merlot
riserva: Merlot minimo 85%.
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Cabernet sauvignon e "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno"
Cabernet sauvignon riserva: Cabernet Sauvignon: minimo 85%.
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Gamay e "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Gamay
riserva: Gamay: minimo 85%.
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" bianco, "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" frizzante, "Colli
del Trasimeno" o "Trasimeno" vino santo o vin santo: Trebbiano: minimo il 40%.
Grechetto, Chardonnay, Pinot bianco e Pinot grigio da soli o congiuntamente: almeno il 30%.
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso, "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso riserva,
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" frizzante, "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" novello,
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosato: Sangiovese: almeno il 40%.
Ciliegiolo, Gamay, Merlot, Cabernet da soli o congiuntamente: almeno il 30%.
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" spumante metodo classico bianco: Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Grechetto da soli o congiuntamente: almeno il 70%.
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" spumante classico rosé: Pinot nero minimo 50% , Chardonnay e/o Pinot bianco 50%.
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" bianco scelto: Vermentino, Grechetto, Chardonnay, Pinot grigio, Pinot bianco, Sauvignon o Riesling italico: da soli o congiuntamente almeno l'85%.
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso scelto: Gamay, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot nero da soli o congiuntamente: almeno il 70%. Sangiovese: almeno il 15%.
La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" comprende parte del territorio amministrativo dei comuni di Castiglione del Lago, Città della Pieve, Paciano, Piegaro, Panicale, Perugia, Corciano, Magione, Passignano sul Trasimeno e Tuoro sul Trasimeno (Provincia di Perugia)

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Colli della Sabina Doc

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Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli della Sabina» devono provenire dai vigneti ubicati nelle seguenti zone: in provincia di Rieti tutto il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Cantalupo in Sabina, Castelnuovo di Farfa, Fara Sabina, Selci e Tarano

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Colli della Toscana centrale Igt - Modifica del disciplinare di produzione - 2013

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Colli della Toscana centrale

All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Colli della Toscana  centrale, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come  approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 3 e'  sostituito con il seguente: «Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della  zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di  produzione, e' consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del regolamento CE n.  607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio della regione Toscana.».

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Colli dell'Etruria Centrale Doc

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La doc Colli dell'Etruria Centrale è riservata a vini specifici delle tipologie Rosso, Rosato, Bianco, Novello, Vin Santo, Vin Santo riserva, Vin Santo Occhio di Pernice e Vin Santo Occhio di Pernice riserva prodotti in alcuni comuni delle provincie di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia, Prato e Siena.

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Colli di Conegliano Docg

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La Docg Colli di Conegliano è prodotto nelle tipologie:
bianco; rosso, anche in versione riserva; Refrontolo, anche in versione passito; Torchiato di Fregona.
Il Colli di Conegliano, bianco e rosso, si ottiene dalle uve prodotte nei territori dei comuni di Conegliano, Susegana, Colle Umberto, Vittorio Veneto, Tarzo, Cison di Valmarino, San Pietro di Feletto, Refrontolo, Pieve di Soligo, Farra di Soligo, Follina, Miane, Vidor, Revine Lago, Fregona, Sarmede, Cappella Maggiore, Cordignano, San Fior e San Vendemiano.
La tipologia Torchiato di Fregona si ottiene dalle uve prodotte nei comuni di Fregona, Sarmede e Cappella Maggiore.
La tipologia Refrontolo si ottiene dalle uve prodotte in tutto o in parte del territorio dei comuni di Refrontolo, Pieve di Soligo e San Pietro di Feletto.

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Colli di Faenza Doc

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La zona di produzione delle uve dei vini a denominazione di origine controllata "COLLI DI FAENZA" comprende l’intero territorio amministrativo dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme della provincia di Ravenna e la parte a sud della SS. n. 9, Via Emilia, del territorio amministrativo dei comuni di Faenza e Castelbolognese della provincia di Ravenna;

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Colli di Luni Doc

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Le uve destinate alla produzione dei vini “Colli di Luni” devono essere prodotte nella zona appresso indicata che interessa la provincia di La Spezia e quella di Massa comprendente in parte i seguenti comuni: Provincia di La Spezia : Comuni di Ortonovo, Castelnuovo Magra, Sarzana, Santo Stefano di Magra, Bolano, Calice al Cornoviglio, Beverino, Riccò del Golfo, Follo, La Spezia, Vezzano Ligure, Arcola, Lerici, Ameglia. Provincia di Massa : Comuni di Fosdinovo, Aulla, Podenzana.

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Colli di Parma Doc

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La zona di produzione delle uve atte alla preparazione dei vini a denominazione di origine controllata “Colli di Parma” comprende il territorio collinare della provincia di Parma, includendo in parte il territorio amministrativo dei comuni di: Sala Baganza, Calestano, Collecchio, Felino, Fidenza, Fornovo di Taro, Langhirano, Lesignano dè Bagni, Medesano, Neviano degli Arduini, Noceto, Salsomaggiore Terme, Terenzo, Traversetolo e Varano dè Melegari.

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Colli di Rimini Doc

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****Contiene aggiornamenti al 06/08/2020
La zona di produzione delle uve del vino a denominazione di origine controllata "Colli di Rimini", si colloca all’interno della provincia di Rimini e comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Coriano, Gemmano, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Monte Gridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Saludecio, San Clemente, Torriana e Verucchio.

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Colli di Salerno Igt - Modifica disciplinare di produzione 2013

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Colli di Salerno

L'art. 5, comma 1, del disciplinare di produzione dei vini a IGT Colli di Salerno,  consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art.  118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, e' sostituito con il seguente testo:
«Le operazioni di vinificazione  devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre e' consentito  che le predette operazioni possano avvenire anche in stabilimenti situati nell'intero territorio della Regione  Campania, a condizione che le ditte interessate dimostrino ai competenti organi di controllo di aver effettuato  tali operazioni di vinificazione nel relativo stabilimento enologico antecedentemente al 31 dicembre 2012».

Art. 2

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