Colli di Salerno Igt
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini comprende l’intero territorio amministrativo della provincia di Salerno, nella regione Campania.
Tutti i disciplinari di produzione dei vini e degli alimenti italiani tutelati in Italia, Europa e nel mondo
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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini comprende l’intero territorio amministrativo della provincia di Salerno, nella regione Campania.
Le uve destinate alla produzione di vino a denominazione di origine controllata “Colli di Scandiano e di Canossa” devono essere prodotte nella zona che comprende in tutto i territori amministrativi dei seguenti Comuni: Albinea, Quattro Castella, Bibbiano, Montecchio, S. Polo d’Enza, Canossa, Vezzano sul Crostolo,Viano, Scandiano, Castellarano e Casalgrande e, in parte, i Comuni di Reggio Emilia, Casina, S. Ilario d’Enza e Cavriago.
Creata nel 1997, Regione Emilia-Romagna, Provincie Bologna, Tipo di denominazione DOC
La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini “COLLI D’IMOLA” comprende i territori a vocazione viticola ricadenti nei seguenti comuni compresi nella provincia di Bologna: Fontanelice, Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Imola, Dozza, Castel San Pietro Terme e Ozzano dell’Emilia. Per i Comuni di Imola, Dozza, Castel San Pietro Terme ed Ozzano dell’Emilia il limite a valle è delimitato dalla strada statale n. 9 “Emilia”.
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» comprende, nella provincia di Viterbo, l’intero territorio amministrativo dei comuni di Viterbo, Vitorchiano, Bomarzo, Graffignano, Celleno, Civitella d’ Agliano, Bagnoregio, Castiglione in Teverina, Lubriano, Vetralla, Blera,
La zona di produzione dei vini “Colli Euganei” comprende per intero il territorio amministrativo dei comuni di Arquà Petrarca, Galzignano Terme, Torreglia ed in parte quello dei comuni di Abano Terme, Montegrotto Terme, Battaglia Terme, Due Carrare, Monselice, Baone, Este, Cinto Euganeo, Lozzo Atestino, Vò, Rovolon, Cervarese S. Croce, Teolo, Selvazzano Dentro, tutti in provincia di Padova.
La Docg Colli Euganei Fior d’Arancio o Fior d’Arancio Colli Euganei è ottenuto da uve Moscato giallo per almeno il 95%; possono concorrere, fino a un massimo del 5%, le uve di altri vitigni di varietà aromatiche, di colore analogo, presenti nei vigneti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella provincia di Padova.
La zona di produzione dei vini “Colli Euganei Fior d’Arancio” o “Fior d’Arancio Colli Euganei” comprende per intero il territorio amministrativo dei comuni di Arquà Petrarca, Galzignano Terme, Torreglia ed in parte quello dei comuni di Abano Terme, Montegrotto Terme, Battaglia Terme, Due Carrare, Monselice, Baone, Este, Cinto Euganeo, Lozzo Atestino, Vò, Rovolon, Cervarese S. Croce, Teolo, Selvazzano Dentro, tutti in provincia di Padova.
Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende in tutto il territorio amministrativo comunale di Genzano ed in parte quello di Lanuvio, in provincia di Roma.
Ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, si provvede alla pubblicazione della proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della doc Colli Maceratesi.
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Colli Maceratesi» ricade nell'intero territorio della provincia di Macerata e quello del comune di Loreto, in provincia di Ancona, e comprende i terreni vocati alla qualità dei suddetti territori.
Le uve destinate alla produzione dei vini «Colli Martani» devono essere prodotte nella zona appresso indicata in provincia di Perugia e che comprende l'intero territorio dei comuni di Gualdo Cattaneo e Giano dell'Umbria e parte del territorio dei comuni di Todi, Massa Martana, Monte Castello Vibio, Montefalco, Castel Ritaldi, Spoleto, Bevagna, Cannara, Bettona, Deruta e Collazzone.
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 ha esaminato la domanda inoltrata dal Consorzio volontario per la tutela della denominazione di origine dei vini Colli Orientali del Friuli dell'11 dicembre 2003, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOC Colli Orientali del Friuli e visto il parere favorevole della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sulla domanda sopra citata ha espresso, nella riunione del 15 dicembre 2005, parere favorevole al suo accoglimento
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda inoltrata dal Consorzio volontario per la tutela della denominazione di origine dei vini Colli Orientali del Friuli del 5 aprile 2002, intesa ad ottenere il riconoscimento della DOCG Colli Orientali del Friuli Picolit e l'integrazione alla suddetta domanda presentata in data 11 dicembre 2003, inerente la modifica del disciplinare di produzione della DOC Colli Orientali del Friuli; Ha espresso, nella riunione del 15 dicembre 2005, presente il funzionario della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.
La Docg Colli Orientali del Friuli Picolit e' riservata al vino ottenuto esclusivamente da uve del vitigno Picolit per almeno l'85%.
2. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve di vitigni a bacca bianca idonee
alla coltivazione nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in misura non superiore al 15% con
esclusione del vitigno Traminer aromatico
Le uve destinate alla produzione dei vini a D.O.C.G. “Colli Orientali del Friuli Picoli”, compresa la sottozona “Cialla” devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende in tutto o in parte il territorio comunale di: Attimis, Buttrio, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Faedis, Magnano in Riviera, Manzano, Moimacco, Nimis, Povoletto, Premariacco, Prepotto, Reana del Rojale, Remanzacco, San Giovanni al Natisone, San Pietro al Natisone, Tarcento, Tricesimo e Torreano.
Le uve destinate alla produzione dei vini “Colli Perugini” debbono essere prodotte nella zona geografica costituita da parte dei territori amministrativi dei seguenti comuni: Perugia, Deruta,Marsciano,Fratta Todina, Monte Castello di Vibio e Piegaro in provincia di Perugia e San Venanzo in provincia di Terni.
La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata “Colli Pesaresi” rosso, bianco, rosato, Sangiovese, Sangiovese novello comprende gli interi territori comunali di Barchi, Cartoceto, Colbordolo, Fano, Fossombrone, Fratte Rosa, Gabicce Mare, Gradara, Isola del Piano, Montebaroccio, Mondavio, Mondolfo, Montecalvo in Foglia, Monteciccardo, Montefelcino, Montelabbate, Montemaggiore al Metauro,
La zona di produzione del vino "Colli Piacentini" Monterosso Val d'Arda comprende la porzione dei territori collinari dei comuni di Vernasca, Alseno, Lugagnano, Castell'Arquato, Gropparello e Carpaneto in provincia di Piacenza,
La zona di produzione delle uve dei vini a denominazione di origine controllata “COLLI ROMAGNA CENTRALE”, ricade nella provincia di Forlì-Cesena e comprende l’intero territorio amministrativo dei Comuni di Borghi, Castrocaro-Terra del Sole, Civitella, Dovadola, Galeata, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Predappio, Roncofreddo, Rocca San Casciano, S. Sofia, Sarsina, Sogliano, Tredozio e la parte a sud della SS. n. 9 Via Emilia del territorio amministrativo dei comuni di Bertinoro, Cesena, Forlì, Forlimpopoli, Longiano e Savignano sul Rubicone.
La zona di produzione delle uve atte a ottenere i vini a denominazione di origine controllata “Colli Tortonesi” comprende la fascia viticola collinare del Tortonese dei territori dei seguenti comuni: Avolasca, Berzano di Tortona, Brignano Frascata, Carbonara Scrivia, Carezzano, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola, Castellania, Castellar Guidobono, Cerreto Grue, Costa Vescovato,
Il disciplinare di produzione dei vini a IGT Colli Trevigiani, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, e' modificato agli art. 3 e art. 5
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e vini atti ad essere designati con la igt «Colli Trevigiani», ricadente in provincia di Treviso, comprende in tutto o in parte il territorio dei comuni di: Asolo, Caerano di San Marco, Cappella Maggiore, Castelcucco, ....