- Gambellara
Garganega (min. 80%), Pinot Bianco, Chardonnay e Trebbiano di Soave (max. 20%)
La zona di produzione dei vini «Gambellara» comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di Gambellara, Montebello Vicentino, Montorso e Zermeghedo. All'interno di tale zona di produzione, é delimitata l'area di produzione delle uve atte a produrre i vini designabili con la menzione classico.
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Modifiche ordinarie 2022
- Garda Colli Mantovani
Bianco: Garganega (max. 35%), Trebbiano Toscano, Trebbiano di Soave, Trebbiano Giallo (max. 35%), Chardonnay (max. 35%), Tai, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Sauvignon.
Rosso e Rosato: Merlot (max. 45%), Rondinella (max. 40%), Cabernet (max. 20%)
La zona di produzione comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Monzambano, Ponti sul Mincio, Solferino e Volta Mantovana, provincia di Mantova
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Sono state inserite tre nuove tipologie di vino: Garda Bianco, Garda Rosso e Garda Rosè, corrispondenti alle categorie Vino anche quando passito, alla categoria Vino Spumante, Vino Spumante di Qualità e Vino Frizzante per le tipologie bianco e rosè. La categoria vino frizzante è prevista anche per le tipologie con le specificazioni di vitigno Garganega, Chardonnay e Pinot grigio; quest'ultima può essere anche spumante.
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- Garda
Bianco: Riesling e/o Riesling Italico (min. 70%), Garganega, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Tai, Chardonnay, Riesling, Riesling Italico, Cortese, Sauvignon.
Rosso e Rosato: Groppello Gentile, Groppello di S. Stefano, Groppello Mocasina (min. 30%), Marzemino (min. 5%), Sangiovese (min. 5%), Barbera (min. 5%), Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Pinot Nero, Merlot, Corvina
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata <<Garda>> è così delimitata: 1) provincia di Verona, comprende l’intero territorio dei comuni di: Bardolino, Castelnuovo del Garda, Cazzano di Tramigna, Garda, lllasi, Lazise, Mezzane, Montecchia di Crosara, Roncà, Sant'Ambrogio Valpoticella, S. Giovanni Ilarione, San Pietro in Cariano, Tregnago, e in parte il territorio dei comuni di: Affi, Badia, Calavena, Brentino Belluno, Bussolengo, Caldiero, Caprino Veronese, Cerro, Cavaion, Colognola ai Colli, Costermano, Dolcè, Fumane, Grezzana, Lavagno, Marano, Monteforte d'Alpone, Negrar, Pastrengo, Pescantina, Peschiera, Rivoli, San Bonifacio, San Martino B.A., San Mauro di Saline, Soave, Sommacampagna, Sona, Torri dei Benaco, Valeggio sul Mincio, Verona, Vestenanuova, Villafranca.
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Approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Garda DOP – Categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino 4. Vino spumante 5. Vino spumante di qualità 8. Vino frizzante
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- Genazzano
Bianco: Malvasia di Candia (min. 85%).
Rosso: Ciliegiolo (min. 85%)
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Genazzano» devono essere prodotte nella zona compresa nei territori amministrativi delle provincie di Roma e Frosinone
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Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della doc Gioia del Colle ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per il vino il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.
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Gioia del Colle
Bianco: Trebbiano Toscano (dal 50% al 70%).
Rosso e Rosato: Primitivo (dal 50% al 60%), Montepulciano e/o Sangiovese e/o Negroamaro (dal 40% al 50%), Malvasia (max. 10%), Aleatico
Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende in provincia di Bari tutto il territorio dei comuni di: Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Casamassima, Cassano Murge, Castellana Grotte, Conversano, Gioia del Colle, Grumo Appula, Noci, Putignano, Rutigliano, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari, Santeramo in Colle, Turi e quello del comune di Altamura con esclusione nell’interno di esso del territorio appartenente alla zona di produzione del vino «Gravina» di cui all’articolo 3 del disciplinare pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 12 gennaio 1983.
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Girò di Cagliari
Girò (min. 95%)
La zona di produzione delle uve destinate ad ottenere i vini a denominazione di origine controllata “Girò di Cagliari”, comprende l'intero territorio amministrativo, nelle rispettive province, dei seguenti comuni: Provincia di Cagliari: Armungia, Assemini, Ballao, Barrali, Burcei, Cagliari, Capoterra, Castiadas, Decimomannu, Decimoputzu, Dolianova, Domus De Maria, Donorì, Elmas, Gesico, Goni, Guamaggiore, Guasila, Mandas, Maracalagonis, Monastir, Monserrato, Muravera, Nuraminis,
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-Golfo del Tigullio-Portofino o Portofino bianco (anche spumante, frizzante e passito) :
Vermentino e Bianchetta Genovese da soli o congiuntamente per almeno il 60%.
-Golfo del Tigullio-Portofino o Portofino rosso(anche frizzante e novello) e rosato (anche
frizzante): Ciliegiolo e Dolcetto da soli o congiuntamente per almeno il 60%.
-I vini Doc Golfo del Tigullio-Portofino o Portofino con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Bianchetta Genovese, Vermentino, Ciliegiolo, Scimiscià (Cimixà), devono essere ottenuti da uve provenienti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%.
-I vini Doc Golfo del Tigullio-Portofino o Portofino Moscato e Moscato Passito devono essere ottenuti da uve provenienti dal vitigno Moscato Bianco per il 100%
Le uve atte ad ottenere i vini a denominazione di origine controllata Golfo del Tigullio-Portofino o Portofino devono essere prodotte nella zona della provincia di Genova così delimitata : la città di Genova e la linea ferroviaria a scartamento ridotto Genova-Caselle, situata nel territorio del comune di Genova, sino al punto di intersezione con il territorio del comune di Sant'Oleose,
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