Disciplinari di produzione dei vini italiani Doc (Dop)
N.B. Espressione comunitaria DOP
Menzione tradizionale art. 112, lett. a) del Reg. (UE) 1308/2013 DOC
SELEZIONE PER REGIONE
Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Provincia Autonoma di Bolzano Provincia Autonoma di Trento Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Valle d'Aosta Veneto
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Lambrusco Salamino di Santa Croce
Rosso e Rosato: Lambrusco Salamino (min. 85%), altri Lambruschi e/o Ancelotta e/o Fortana (max. 15%).
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini spumanti e dei vini frizzanti a denominazione di origine controllata «Lambrusco Salamino di Santa Croce» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Medolla, Novi, S.Felice sul Panaro, S. Possidonio, tutti in provincia di Modena, e parte del territorio amministrativo dei comuni di Campogalliano, Camposanto, Carpi, Finale Emilia, Mirandola, Modena e Soliera, tutti in provincia di Modena.
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Lamezia
Bianco: Greco Bianco (max. 50%), Trebbiano Toscano (max. 40%), Malvasia Bianca (min. 20%). Rosso e Rosato: Nerello Mascalese e/o Nerello Cappuccio (dal 30% al 50%), Gaglioppo e/o Magliocco Nero (dal 25% al 35%), Greco Nero e/o Marsigliana Nera (dal 25% al 35%).
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lamezia» devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende in parte il territorio amministrativo dei seguenti comuni tutti in provincia di Catanzaro: Curinga, Falerna, Feroleto Antico, Gizzeria, Francavilla Angitola, Maida, Pianopoli, Lamezia Terme, S. Pietro a Maida.
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Langhe
Bianco: Arneis, Chardonnay, Favorita, Riesling, Nascetta, Rossese Bianco, Sauvignon (min. 85%). Rosso: Barbera o Dolcetto o Nebbiolo (min. 60%) oppure Dolcetto, Freisa, Cabernet Sauvignon, Pinot Nero, Merlot (min. 85%)
ZONA DELIMITATA l'intero territorio dei seguenti comuni della provincia di Cuneo: Alba, Albaretto Torre, Arguello, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barolo, Bastia Mondovì, Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Bra, Briaglia, Camo, Canale d'Alba, Carrù, Castagnito, Castellinaldo, Castellino Tanaro, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella,
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Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata Lessini Durello ha espresso parere favorevole
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Al disciplinare di produzione della DOP dei vini Lessini Durello o Durello Lessini, cosi' come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 16 aprile 2019, richiamato in premessa, sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 164 del 15 luglio 2024.
2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini Lessini Durello o Durello Lessini, consolidato con le modifiche ordinarie di cui al comma 1, e il relativo documento unico consolidato figurano rispettivamente negli allegati A e B del presente decreto.
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Proposta di modifica ordinaria, che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini Lessini Durello o Durello Lessini
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Lessini Durello o Durello Lessini
Durella (min. 85%)
Le uve devono essere prodotte nella zona che comprende: nella provincia di Verona l'intero territorio dei comuni di: Vestenanova, San Giovanni Ilarione e parte del territorio dei comuni di Montecchia di Crosara, Roncà, Cazzano di Tramigna, Tregnago, Badia Calavena; in provincia di Vicenza l'intero territorio dei comuni di Arzignano, Castelgomberto, Chiampo, Brogliano, Gambugliano, Trissino e parte del territorio dei comuni di Cornedo, Costabissara, Gambellara, Isola Vicentina, Malo, Marano Vicentino, Monte di Malo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, San Vito di Leguzzano, Schio, Zermeghedo.
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ZONA DELIMITATA comune di Lessona in provincia di Biella
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Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini DOC Leverano, ha espresso parere favorevole al suo accoglimento
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Leverano
Bianco: Malvasia Bianca (min. 50%), Vermentino (max. 40%), Fiano, Chardonnay.
Rosso e Rosato: Negroamaro (min. 50%), Malvasia Nera di Lecce e/o Montepulciano e/o Sangiovese (max. 40%)
Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Leverano, ivi compresa la frazione del medesimo interclusa tra i comuni di Arnesano e Copertino in provincia di Lecce
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