Disciplinari di produzione dei vini italiani Doc (Dop)

N.B. Espressione comunitaria DOP
Menzione tradizionale art. 112, lett. a) del Reg. (UE) 1308/2013 DOC


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Proposta di modifica del disciplinare di produzione della Doc Teroldego Rotaliano - 1986

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Teroldego Rotaliano

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art.  17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della Doc Teroldego Rotaliano riconosciuta con  decreto del Presidente della Repubblica del 18 febbraio 1971, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale del 3 giugno 1971, n. 139, propone la modifica di alcuni articoli del disciplinare di produzione

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Prosecco Doc - Modifiche 2023

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Prosecco

Al disciplinare di produzione della DOP (menzione tradizionale specifica: denominazione di  origine controllata) dei vini «Prosecco», cosi' come da ultimo modificato con il decreto  ministeriale 31 luglio 2020 , sono approvate le modifiche ordinarie di cui  alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 19 agosto  2022.

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Prosecco Doc

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**Contiene modifiche del 31/07/2020

Il Prosecco è un vino di colore giallo paglierino brillante, con perlage fine e persistente nella tipologia spumante o con evidente sviluppo di bollicine nella versione frizzante. E’ caratterizzato da spiccate note floreali (fiori bianchi) e fruttate (mela e pera) tipiche delle uve di provenienza. Al gusto è fresco, leggero e caratterizzato da equilibrio tra la componente zuccherina e acidica. La versione spumante, in riferimento al contenuto zuccherino si distingue in brut, extra dry, dry e
demi-sec.
Il Prosecco fermo presenta anche marcati sentori di frutta e un gusto impostato su una maggior sapidità e pienezza. 
Titolo alcolometrico volumico totale min 10,50; estratto non rid. min 14,0.
L’area di produzione dei vini della denominazione "Prosecco" comprende i territori delle seguenti province: Vicenza, Belluno, Treviso, Venezia, Padova, Pordenone, Udine, Gorizia, Trieste.

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Reggiano Doc

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La  Doc Reggiano puo' essere “Reggiano” Lambrusco (anche nelle tipologie frizzante, spumante e novello): Lambrusco Marani, Lambrusco salamino, Lambrusco Montericco, Lambrusco Maestri, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco grasparossa, Lambrusco Viadanese, Lambrusco oliva, Lambrusco Barghi, congiuntamente o disgiuntamente, in misura non inferiore all’85%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Ancellotta, Malbo gentile, Lambrusco a foglia frastagliata, Fogarina.
“Reggiano” Lambrusco Salamino (anche nella tipologia frizzante): Lambrusco salamino in misura non inferiore all’85%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Ancellotta, Lambrusco Marani, Lambrusco di Sorbara e Malbo gentile.
“Reggiano” Rosso (anche nella tipologia frizzante e novello): Ancellotta dal 30% al 60%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Lambrusco salamino, Lambrusco Marani, Lambrusco di Sorbara, Malbo gentile, Lambrusco Maestri, Lambrusco grasparossa, Sangiovese, Merlot, Cabernet sauvignon, Marzemino, Lambrusco oliva, Lambrusco Viadanese, Lambrusco a foglia frastagliata, Fogarina.
“Reggiano” Bianco spumante: Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, Lambrusco salamino, Lambrusco Montericco, Lambrusco di Sorbara e Malbo gentile congiuntamente o disgiuntamente per il 100%. Le uve a bacca rossa devono essere vinificate in bianco.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con la denominazione di origine “Reggiano” ricade nella regione Emilia-Romagna e comprende parte del territorio della provincia di Reggio Emilia. I vini “Reggiano” Lambrusco (nelle diverse versioni frizzante, spumante, ecc.), possono essere prodotti su un vasto territorio che comprende 35 comuni della provincia. I vini “Reggiano” Lambrusco Salamino (nelle diverse versioni), “Reggiano” Rosso (nelle diverse versioni) e “Reggiano” Bianco spumante possono essere prodotti solo in particolari zone del territorio provinciale, più ristrette, che comprendono un numero più limitato di comuni.

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Reno Doc - Modifica disciplinare di produzione - 2013

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Reno Doc

All'art. 6, al penultimo comma del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini  «Reno», consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui  all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30  novembre 2011 richiamato in premessa, e' introdotto il seguente testo:
«E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti  minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore.».

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Reno Doc

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Il Reno Doc è ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
“Reno” Montuni, Reno Montuni frizzante, “Reno” Montuni spumante:
Montù: minimo 85%. “Reno” Pignoletto, “Reno” Pignoletto frizzante, “Reno” Pignoletto spumante;
Pignoletto: minimo 85%. “Reno” Bianco, “Reno” Bianco frizzante, “Reno” Bianco spumante; Albana e Trebbiano romagnolo, da soli o congiuntamente: minimo 40%
I terreni vocati alla qualità comprendono interamente o in parte i territori dei comuni di Imola, Dozza, Castel S. Pietro Terme, Castelguelfo, Medicina, Ozzano Emilia, Castenaso, Budrio, Granarolo Emilia, Bologna, S. Lazzaro di Savena, Bentivoglio, S. Giorgio di Piano, S. Pietro in Casale, Pieve di Cento, Castelmaggiore, Argelato, Castello d’Argile, Casalecchio di Reno, Calderara di Reno, Sala Bolognese, Zola Predosa, Crespellano, Anzola Emilia, S. Giovanni in Persiceto, S. Agata Bolognese, Crevalcore e Bazzano, ricadenti in provincia di Bologna e Ravarino, Nonantola, Castelfranco E., S. Cesario S.P., Savignano S.P. , ricadenti in provincia di Modena.

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Riesi Doc

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I vini Riesi Doc sono ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica:
“RIESI” rosso (anche nella tipologia novello): Calabrese (o Nero D'Avola) e Cabernet Sauvignon
congiuntamente o disgiuntamente minimo 80%; 
“RIESI” rosato : Calabrese (o Nero D'Avola) min.50% max.75% , Nerello Mascalese e/o Cabernet
Sauvignon min.25% max.50%;
“RIESI” bianco (anche nella tipologia "spumante" e "vendemmia tardiva"): Ansonica (o Insolia) e
Chardonnay congiuntamente o disgiuntamente minimo 75%;
“RIESI” superiore ( anche nella tipologia "riserva superiore"): Calabrese (o Nero D'Avola) minimo
85%;
La denominazione “RIESI”, seguita da una delle seguenti specificazioni di vitigno
“Insolia”, ”Chardonnay”, ”Nero d’Avola”, ”Merlot”, ”Syrah”, “Cabernet Sauvignon” è riservata ai
vini ottenuti da vigneti composti, in ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni;
La zona di produzione ricade nella Regione Sicilia e comprende, in provincia di Caltanissetta, l’intero territorio amministrativo dei comuni di Butera, Riesi e Mazzarino.

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Riviera del Brenta Doc

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I vini a denominazione di origine controllata «Riviera del Brenta» con uno dei seguenti riferimenti
Pinot Bianco, Pinot grigio, Chardonnay, Tai (da Tocai friulano), Merlot, Cabernet (da Cabernet
franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenére), Raboso (da Raboso Piave e/o Raboso veronese) e
Refosco d.p.r., devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti coltivati, in ambito aziendale,
con i corrispondenti vitigni per almeno l'85%. Possono concorrere, fino a un massimo del 15%, le
uve di altri vitigni di colore analogo, non aromatiche, ammessi alla coltivazione, per le province di Padova e Venezia .
I vigneti delle varietà Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carmenere, Raboso Piave e Raboso
veronese devono essere iscritti in albi distinti per ciascuna varietà.
La Doc Riviera del Brenta seguito dalla specificazione «bianco» : Tocai friulano per almeno il 50%
La Doc Riviera del Brenta seguito dalla specificazione o meno rosso : Merlot per almeno il 50%, 
La Doc Riviera del Brenta «spumante : Chardonnay per almeno il 60%

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Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano Dop - Approvazione Modifica non minore - 2024

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Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano

Pubblicazione del regolamento di esecuzione della Commissione UE relativo all'approvazione di una modifica del  disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini Riviera del Garda  Bresciano / Garda Bresciano

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Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano Dop - Modifica non minore - 2024

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Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano

Pubblicazione di una domanda di modifica del disciplinare del Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano Dop PDO-IT-A1137-AM02
Modifica del nome della denominazione - Descrizione: il nome della denominazione è modificato da "Riviera del Garda bresciano" a "Riviera del Garda classico".
La modifica è motivata dal fatto che i produttori intendono uniformare ed unire tre DOP corrispondenti per area di produzione e tipologie di prodotto in una unica DOP "Riviera del Garda Classico". Le attuali tre DOP sono: Riviera del Garda Bresciano, la sottozona Garda Classico della DOP Garda e la DOP Valtènesi.

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