Disciplinari di produzione dei vini italiani Doc (Dop)
N.B. Espressione comunitaria DOP
Menzione tradizionale art. 112, lett. a) del Reg. (UE) 1308/2013 DOC
SELEZIONE PER REGIONE
Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Provincia Autonoma di Bolzano Provincia Autonoma di Trento Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Valle d'Aosta Veneto
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I vini Doc S. Anna di Isola Capo Rizzuto, rosso e rosato, devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell’ambito aziendale le seguenti composizioni ampelografiche:
Gaglioppo dal 40% al 60% ; Nocera, Nerello mascalese, Nerello cappuccio, Malvasia nera, Malvasia bianca e Greco bianco da soli o congiuntamente, dal 40% al 60% con una presenza massima dei vitigni a bacca bianca non superiore al 35% del totale.
Le uve destinate alla produzione dei vini S. Anna di Isola Capo Rizzuto devono essere prodotte nella zona appresso indicata che comprende tutto il territorio amministrativo comunale di Isola Capo Rizzuto e parte dei comuni di Crotone e di Cutro (Provincia di Crotone)
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La Doc Salaparuta con o senza alcuna specificazione e' riservata ai vini rossi e bianchi ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale, rispettivamente per le varie tipologie, la seguente composizione ampelografica: «Salaparuta» Bianco: Catarratto minimo: 60% - Salaparuta Rosso e Salaparuta Rosso Riserva: Nero d'Avola: minimo per il 65%; «Salaparuta» Novello: Nero d'Avola: minimo 50%; Merlot minimo 20%.
La Doc Salaparuta seguita da una delle seguenti specificazioni di vitigno «Inzolia», «Grillo», «Chardonnay», «Catarratto» «Nero d'Avola» anche nella tipologia Riserva, «Merlot» anche nella tipologia Riserva, «Cabernet Sauvignon» anche nella tipologia Riserva, «Syrah» anche nella tipologia Riserva, e' riservata ai vini ottenuti da vigneti composti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%. Escluso il Trebbiano toscano.
Le uve destinate alla produzione della Doc Salaparuta devono provenire da vigneti ubicati in terreni vocati alla qualita' all'interno dei confini territoriali del comune di Salaparuta (Provincia di Trapani)
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La Doc Salice Salentino rosso e rosato senza alcuna specificazione di vitigno è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai vigneti composti in ambito aziendale dal vitigno Negroamaro per almeno il 75%.
- Salice Salentino Aleatico è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Aleatico per almeno l'85%, Negroamaro, Malvasia nera e Primitivo, fino a un massimo complessivo del 15%.
- Salice Salentino rosso e rosato senza alcuna specificazione di vitigno : Negroamaro per almeno il 75%.
- Salice Salentino Aleatico : Aleatico per almeno l'85%, Negroamaro, Malvasia nera e Primitivo, fino a un massimo complessivo del 15%.
Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende tutto il territorio
amministrativo di Salice Salentino , Veglie e Guagnano della provincia di Lecce e San Pancrazio
Salentino e Sandonaci della provincia di Brindisi e inoltre in parte il territorio comunale di Campi
Salentina in provincia di Lecce e Cellino San Marco in provincia di Brindisi.
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La Doc Sambuca di Sicilia bianco, rosso, e rosato è riservata ai
vini "Sambuca di Sicilia" bianco: Ansonica (o Inzolia o Insolia) non meno del 50%;
"Sambuca di Sicilia" rosso e rosato: Nero d'Avola non meno del 50%;
"Sambuca di Sicilia", con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: "Chardonnay", "Grecanico", "Ansonica" o "Inzolia" o "Insolia" è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.
"Sambuca di Sicilia", con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: "Nero D'Avola", "Cabernet-Sauvignon", "Sangiovese", "Merlot", "Sirah" è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti, per almeno l'85%, dal corrispondente vitigno.
"Sambuca di Sicilia", passito è riservata ai vini ottenuti da uve del vitigno Ansonica o Inzolia o Insolia per almeno il 50%.Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni Grillo, Sauvignon.
Zona di produzione è indicata nei confini territoriali del comune di Sambuca di Sicilia Provincia di Agrigento
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I vini Doc San Colombano al Lambro o San Colombano devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: "San Colombano al Lambro" o "San Colombano" Rosso: croatina: 30-50%; barbera: 25-50%; uva rara: fino ad un massimo del 15%;
"San Colombano al Lambro" o "San Colombano" Bianco: chardonnay: minimo 50%; pinot nero: minimo 10%.
Le uve destinate alla produzione dei vini Doc San Colombano al Lambro o San Colombano, devono essere prodotte esclusivamente nella zona collinare che comprende parte del territori amministrativi dei comuni di: San Colombano al Lambro in provincia di Milano, Graffignana e Sant'Angelo Lodigiano in provincia di Lodi, Miradolo Terme e Inverno Monteleone in provincia di Pavia.
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Al disciplinare di produzione della DOP dei vini San Gimignano, cosi' come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 pubblicato nel sito ufficiale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, sezione Qualita' - Vini DOP e IGP, richiamato in premessa, sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 213 dell'11 settembre 2024.
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Rettifica del decreto 15 ottobre 2024, recante le modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini doc San Gimignano
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Proposta di modifica ordinaria, che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della dop San Gimignano
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Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini esaminata la domanda inoltrata dal consorzio della denominazione San Gimignano il 22 settembre 2005, intesa ad ottenere la possibilita' di prevedere anche l'utilizzo della bottiglia di tipo bordolese nell'art. 8 del disciplinare di produzione della DOC San Gimignano ha espresso, nella riunione del 15 dicembre 2005, parere favorevole alla suddetta istanza
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I vini Doc San Gimignano devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: "San Gimignano" rosso e “San Gimignano” rosato: Sangiovese min: 50%; possono concorrere le uve dei vitigni Cabernet sauvignon, Merlot, Syrah, Pinot nero da soli o congiuntamente: massimo 40%;
"San Gimignano" Sangiovese: Sangiovese min: 85%;
"San Gimignano" Cabernet sauvignon: Cabernet sauvignon min: 85%;
"San Gimignano" Merlot: Merlot min: 85%;
"San Gimignano" Syrah: Syrah min: 85%;
"San Gimignano" Pinot nero: Pinot nero min: 85%;
"San Gimignano" Vinsanto o Vin Santo : Trebbiano toscano min: 30%; può concorrere la Malvasia del chianti per un massimo del 50%; può concorrere la Vernaccia di San Gimignano per un massimo del 20%;
"San Gimignano" Vinsanto Occhio di Pernice o Vin Santo Occhio di Pernice: Sangiovese min: 50%.
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini Doc "San Gimignano" ricade nella provincia di Siena e comprende i terreni vocati alla qualità dell'intero territorio amministrativo del Comune di San Gimignano
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