Terre di Cosenza rosso: Magliocco ( localmente detto anche Magliocco Dolce o Arvino o Mantonico nero o Lacrima o Guarnaccia nera): minimo 60%;
Terre di Cosenza rosato: Greco nero, Magliocco, Gaglioppo, Aglianico, Calabrese, da soli o congiuntamente, nella percentuale minima dell’60%;
Terre di Cosenza bianco: Greco bianco, Guarnaccia bianca, Pecorello, Montonico (localmente Mantonico), da soli o congiuntamente, nella percentuale minima del 60 %;
Terre di Cosenza bianco spumante: Mantonico minimo 60%.
Terre di Cosenza spumante rosè: Mantonico minimo 60%.
Terre di Cosenza Magliocco: Magliocco (localmente detto anche Magliocco Dolce o Arvino o Mantonico nero o Lacrima o Guarnaccia nera), minimo 85%; possono concorrere, Greco nero, Gaglioppo, Aglianico, Calabrese, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 15%.
La DocTerre di Cosenza , con la specificazione di una delle seguenti indicazioni di vitigno:
Greco bianco; Guarnaccia bianca; Malvasia bianca; Montonico bianco (localmente detto Mantonico); Pecorello; Chardonnay; Gaglioppo; Greco nero; Aglianico; Calabrese; Cabernet sauvignon e/o Cabernet; Merlot; Sangiovese, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, peralmeno l’85% dal corrispondente vitigno.
Le uve destinate alla produzione dei vini atti ad essere designati con la Doc Terre di Cosenza devono provenire dai vigneti ubicati nell’intero territorio amministrativo della provincia di Cosenza.
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I vini Doc "Terre di Offida" devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica:
"Terre di Offida" Passerina nella tipologia Passito, Vino santo e spumante: Passerina: minimo 85%;
Possono concorrere da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15% tutti gli altri vitigni non
aromatici, a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Marche.
Le uve destinate alla produzione dei vini Doc "Terre di Offida" devono provenire dai vigneti ubicati nella provincia di Ascoli Piceno e di Fermo
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Pubblicazione della comunicazione della Commissione UE relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini DOC Terre di Pisa
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Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini Terre di Pisa DOC
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Correzione dell'art. 5, comma 1, dell'allegato alla proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini Terre di Pisa (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 71 del 25 marzo 2024)
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Proposta di modifica ordinaria, che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della doc dei vini Terre di Pisa.
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La Doc Terre di Pisa Sangiovese è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Sangiovese: minimo 95%.
La Doc Terre di Pisa rosso è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot e Syrah da soli o congiuntamente, minimo 70%.
La zona di produzione delle uve della Denominazione di Origine Controllata “Terre di Pisa” ricade nel territorio amministrativo della Provincia di Pisa, dei comuni di Fauglia, Crespina, Lari, Chianni, Capannoli, Palaia, Peccioli, Terricciola, Casciana Terme, Ponsacco, Pontedera, Montopoli V.A., Lajatico, San Miniato Orciano Pisano, Lorenzana e Santa Luce.
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Modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini Tintilia del Molise Doc
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I vini a Denominazione di Origine Controllata “Tintilia del Molise” devono essere ottenuti da uve
provenienti da vigneti costituiti, nell’ambito aziendale, per almeno il 95% dal vitigno Tintilia.
Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve di altri vitigni non aromatici idonei
alla coltivazione nelle province di Campobasso ed Isernia, presenti nei vigneti in ambito aziendale, da soli o congiuntamente, fino a un massimo del 5%.
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Todi bianco: Grechetto: minimo 50%;
Todi rosso: Sangiovese: minimo 50%;
Todi Grechetto o Grechetto di Todi: Grechetto: minimo 85%;
Todi Sangiovese o Sangiovese di Todi: Sangiovese: minimo 85%;
Todi Merlot o Merlot di Todi: Merlot: minimo 85%;
Le uve destinate alla produzione dei vini Todi devono essere prodotte nella zona appresso indicata in provincia di Perugia e che comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Todi, Massa Martana, Monte Castello Vibio, e Collazzone.
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