Disciplinari di produzione dei vini italiani Doc (Dop)
N.B. Espressione comunitaria DOP
Menzione tradizionale art. 112, lett. a) del Reg. (UE) 1308/2013 DOC
SELEZIONE PER REGIONE
Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Provincia Autonoma di Bolzano Provincia Autonoma di Trento Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Valle d'Aosta Veneto
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La Doc “Valli Ossolane” seguita dalla qualifica «Bianco» : Chardonnay per almeno il 60 %;
La Doc “Valli Ossolane” seguita dalla qualifica “Rosso” : Nebbiolo, Croatina, Merlot per almeno il 60% da soli o congiuntamente;
La Doc “Valli Ossolane” Nebbiolo o Nebbiolo Superiore: Nebbiolo 85%;
La zona di produzione della Doc “Valli Ossolane” comprende l’intero territorio amministrativo dei seguenti comuni della provincia del Verbano-Cusio–Ossola: Beura Cardezza, Bognanco, Crevoladossola, Crodo, Domodossola, Masera, Montecrestese, Montescheno, Pallanzeno, Piedimulera, Pieve Vergonte, Premosello, Ornavasso, Trontano, Viganella, Villadossola,Vogogna.
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I vini della doc Valpolicella devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi Corvina Veronese (Cruina o Corvina) e/o Corvinone dal 45% al 95 % e Rondinella dal 5 % al 30 %. Sono prodotti in alcuni comuni della provincia di Verona
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I vini Doc “Valpolicella” devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica :
- Corvina Veronese (Cruina o Corvina) dal 45% al 95 %; è tuttavia ammesso in tale ambito la presenza del Corvinone nella misura massima del 50%, in sostituzione di una pari percentuale di Corvina;
- Rondinella dal 5 % al 30 % .
Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino ad un massimo del 25% totale le uve provenienti dai vitigni
- a bacca rossa non aromatici, ammessi alla coltivazione per la provincia di Verona con un limite massimo del 10% per ogni singolo vitigno utilizzato;
- classificati autoctoni italiani a bacca rossa, ammessi alla coltivazione per la Provincia di Verona per il rimanente quantitativo del 10% totale.
La zona di produzione della denominazione di origine controllata “Valpolicella” comprende in tutto o in parte i territori dei Comuni di: Marano, Fumane, Negrar, S. Ambrogio, S. Pietro in Cariano, Dolcè, Verona, S. Martino Buon Albergo, Lavagno, Mezzane, Tregnago, Illasi, Colognola ai Colli, Cazzano di Tramigna, Grezzana, Pescantina, Cerro Veronese, S. Mauro di Saline e Montecchia di Crosara in Provincia di Verona
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I vini della doc Valpolicella Ripasso devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi Corvina Veronese (Cruina o Corvina) e/o Corvinone dal 45% al 95 % e Rondinella dal 5 % al 30 %, prodotti in provincia di Verona
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I vini della Doc “Valpolicella ripasso” devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica :
- Corvina Veronese (Cruina o Corvina) dal 45% al 95 %; è tuttavia ammesso in tale ambito la presenza del Corvinone nella misura massima del 50%, in sostituzione di una pari percentuale di Corvina;
- Rondinella dal 5 % al 30 % .
Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino ad un massimo del 25% totale le uve provenienti dai vitigni a bacca rossa non aromatici, ammessi alla coltivazione per la provincia di Verona nella misura massima del 15%, con un limite massimo del 10% per ogni singolo vitigno utilizzato;
- classificati autoctoni italiani a bacca rossa, ammessi alla coltivazione per la Provincia di Verona per il rimanente quantitativo del 10% totale.
La zona di produzione della denominazione di origine controllata “Valpolicella ripasso” comprende in tutto o in parte i territori dei Comuni di: Marano, Fumane, Negrar, S. Ambrogio, S. Pietro in Cariano, Dolcè, Verona, S. Martino Buon Albergo, Lavagno, Mezzane, Tregnago, Illasi, Colognola ai Colli, Cazzano di Tramigna, Grezzana, Pescantina, Cerro Veronese, S. Mauro di Saline e Montecchia di Crosara in Provincia di Verona
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Aggiornamento GUUE n. C 427/2019 - 19.12.2019
La Doc Valsusa è riservata al vino rosso ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Avanà, Barbera, Becuet, Dolcetto e Neretta cuneese da soli o congiuntamente: minimo 60%;
Valsusa con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
-Baratuciat
-Avanà
-Becuet è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, in ambito aziendale, la corrispondente composizione ampelografica per almeno 85%.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento del vino atto ad essere designato con la Doc Valsusa, comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni della provincia di Torino: Almese; Borgone di Susa; Bruzolo; Bussoleno; Caprie; Chianocco; Chiomonte; Condove; Exilles; Giaglione; Gravere; Mattie; Meana di Susa; Mompantero; Rubiana; San Didero; San Giorio di Susa; Susa; Villarfocchiardo.
Oltre che all’interno della zona delimitata di produzione, è consentito che le operazione di vinificazione siano effettuate nell’intero territorio amministrativo dei limitrofi comuni di Bardonecchia, Cesana torinese, Claviere, Moncenisio, Oulx, Salbertrand, Sauze d’Oulx, Sauze di Cesana, Sestriere, Avigliana, Caselette, Novalesa, Chiusa San Michele, Sant’Ambrogio, Sant’Antonino, Vaie, Venaus, Villar Dora.
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Il vino a denominazione di origine controllata "Valtellina Rosso" o "Rosso di Valtellina" deve essere ottenuto esclusivamente da uve provenienti da vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Nebbiolo, localmente denominato Chiavennasca, minimo 90%.
Possono concorrere altri vitigni a bacca rossa non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia fino ad un massimo del 10%.
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a DOC Valtellina “rosso" o Rosso “di Valtellina", situata in provincia di Sondrio
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I vini Doc “ Valtènesi” nelle tipologie rosso e chiaretto devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale da un minimo del 50% da vitigni Groppello (nei tipi “ Gentile” e/o “Mocasina”).
La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Valtènesi» , comprende l’intero territorio dei seguenti comuni in provincia di Brescia, caratterizzati dal microclima del lago di Garda: Salò, Roè Volciano, Villanuova sul Clisi, Gavardo, S.Felice del Benaco, Puegnago del Garda, Muscoline, Manerba del Garda, Polpenazze del Garda, Moniga del Garda, Soiano del Lago, Calvagese della Riviera, Padenghe sul Garda, Bedizzole.
(Valtenesi)
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Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Velletri» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 1972, n. 190, propone che nel disciplinare di produzione siano modificati per intero gli articoli 6, 7 e 8 ed in parte gli articoli 2, 4 e 5.
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I vini Doc «Velletri» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
«Velletri» bianco: Malvasia (Malvasia bianca di candia e puntinata, da soli o congiuntamente): massimo 70%; Trebbiano toscano e i vitigni definiti localmente Trebbiano verde e Trebbiano giallo: minimo 30%.
«Velletri» rosso: Sangiovese: dal 10% al 45%; Montepulciano: dal 30% al 50%; Cesanese comune e/o d’Affile: minimo 10%.
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Velletri», ricade nelle province di Roma e Latina e comprende i terreni vocati alla qualità di tutto il territorio amministrativo dei comuni di Velletri e Lariano e parte del territorio amministrativo dei comuni di Cisterna di Latina.
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