Disciplinari di produzione dei vini italiani Doc (Dop)
N.B. Espressione comunitaria DOP
Menzione tradizionale art. 112, lett. a) del Reg. (UE) 1308/2013 DOC
SELEZIONE PER REGIONE
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Al disciplinare di produzione della DOP dei vini Vicenza cosi' come da ultimo modificato con il regolamento di esecuzione n. 2022/1939 del 7 ottobre 2022 sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 25 del 31 gennaio 2024.
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La denominazione di origine controllata “Vicenza” è riservata ai vini:
“Vicenza” bianco, “Vicenza” bianco frizzante, “Vicenza” bianco spumante, “Vicenza” bianco passito, “Vicenza” rosso, “Vicenza” rosso novello, “Vicenza” rosso riserva, “Vicenza” rosato, “Vicenza” rosato frizzante, “Vicenza” Moscato Spumante, “Vicenza” Chardonnay, “Vicenza” Garganega (Garganego), “Vicenza” Riesling, “Vicenza” Sauvignon, “Vicenza” Manzoni Bianco, “Vicenza” Pinot Bianco, “Vicenza” Pinot Grigio o Pinot Grigio rosato o Pinot Grigio ramato, “Vicenza” Pinot Grigio Superiore, “Vicenza” Cabernet, “Vicenza” Cabernet riserva, “Vicenza” Cabernet Sauvignon, “Vicenza” Cabernet Sauvignon riserva, “Vicenza” Merlot, “Vicenza” Merlot riserva, “Vicenza” Pinot Nero, “Vicenza” Pinot Nero riserva, “Vicenza” Raboso, “Vicenza” Raboso riserva.
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I vini Doc Vicenza con uno dei seguenti riferimenti Sauvignon, Pinot bianco, Pinot grigio, Chardonnay, Manzoni bianco, Moscato (da Moscato bianco e/o Moscato giallo), Garganego (da Garganega), Riesling (da Riesling renano e/o Riesling italico), Merlot, Cabernet Sauvignon, Pinot nero, Raboso (da Raboso veronese) e Cabernet (da Cabernet franc, Cabernet Sauvignon e Carmenére), (i vini rossi anche in versione riserva) devono essere ottenuti da uve provenienti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%.
Il vino Doc Vicenza bianco (anche in versione frizzante, spumante e passito) è ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini delle seguenti varietà, provenienti da Garganega per almeno il 50%, altre varietà a bacca bianca congiuntamente o disgiuntamente, non aromatiche, fino a un massimo del 50%.
Il vino Doc Vicenza rosso (anche in versione novello rosato e rosato frizzante) è ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini delle seguenti varietà, provenienti da Merlot, per almeno il 50%, altre varietà a bacca rossa congiuntamente o disgiuntamente, non aromatiche, fino a un massimo del 50%.
Inoltre potranno essere designati come Cabernet, le uve o i vini provenienti da vigneti idonei alla
produzione delle varietà Cabernet Sauvignon, purché siano stati oggetto di scelta vendemmiale,
evidenziando tale operazione nella denuncia delle uve, oppure mediante scelta di cantina, evidenziando in tal caso l'operazione nei registri di commercializzazione.
La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini della denominazione di origine controllata “Vicenza” comprende tutto o parte del territorio amministrativo di 86 Comuni in provincia di Vicenza
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Cancellazione della versione spumante per le tipologie Chardonnay, Garganega (Garganego) e Pinot bianco.
La designazione Vicenza è una denominazione nata nel 2000 che copre una vasta zona che va dall’area Berica a sud della città di Vicenza fino a quella pedemontana nel nord-est del territorio vicentino. Esiste una sapiente tradizione millenaria legata oggi alle più moderne pratiche e conoscenze viticole ed enologiche.
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La modifica del Vicenza Doc - Dop prevede una riorganizzazione di tutte le tipologie della DO Vicenza, togliendo alcune tipologie di spumanti tra le quali Vicenza Chardonnay spumante, Vicenza Garganega spumante e Vicenza Pinot bianco spumante.
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I vini «Vignanello» devono essere ottenuti esclusivamente mediante vinificazione delle uve provenienti dalla zona di produzione indicata nel successivo art. 3 da vigneti che, all’interno del complesso aziendale, abbiano la seguente composizione ampelografica:
a) Bianco e Bianco vendemmia tardiva:
- Trebbiano toscano e/o Trebbiano giallo: minimo 70%;
- Malvasia bianca di Candia e/o Malvasia del Chianti: massimo 30%,
b) Rosso:
- Sangiovese: minimo 50%;
- Ciliegiolo: massimo 40%,
c) Greco e Greco vendemmia tardiva:
- Greco: minimo 85%,
- possono concorrere altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, fino ad un massimo del 15%.
La base ampelografica dei vigneti già iscritti nello schedario viticolo della D.O.C. dei vini «Vignanello» deve essere adeguata entro la decima vendemmia riferita alla data di approvazione del disciplinare di produzione.
Sino alla scadenza, indicata nel precedente comma, i vigneti di cui sopra, iscritti a titolo transitorio allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata dei vini «Vignanello», potranno usufruire della denominazione medesima.
La zona di produzione dei vini D.O.C. «Vignanello» comprende per intero il territorio dei comuni di: Vignanello, Vasanello, Bassano in Teverina, Corchiano e parte dei territori di Soriano nel Cimino, Fabrica di Roma e Gallese, tutti in provincia di Viterbo.
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I vini Doc Vigneti della Serenissima o Serenissima devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione varietale: Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot nero.
Le uve atte a produrre i vini spumanti “Vigneti della Serenissima” o “Serenissima” devono essere
ottenute nelle aree di collina e montagna di spiccata vocazione viticola delle provincie di Belluno,
Treviso, Padova, Vicenza e Verona.
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La Doc Villamagna è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti da vigneti che, nell'ambito aziendale, risultano composti dal vitigno Montepulciano almeno al 95%.
Possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Abruzzo fino ad un massimo del 5%.
La zona di produzione dei vini in oggetto, comprende i terreni vocati alla qualità dell'intero territorio del comune di Villamagna e parte dei territori confinanti dei comuni di Bucchianico e Vacri in Provincia di Chieti
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La Doc Vin Santo del Chianti Classico e Vin Santo del Chianti Classico occhio di pernice è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
«Vin Santo del Chianti Classico»: Trebbiano Toscano e Malvasia, da soli o congiuntamente, minimo 60%. Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca e rossa, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana fino ad un massimo del 40%
«Vin Santo del Chianti Classico» occhio di pernice: Sangiovese, minimo 80%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca e rossa, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana fino ad un massimo del 20%.
La zona di produzione della DOP ”Vinsanto Chianti Classico” si estende per 71.800 ettari, è situata al centro della Regione Toscana e comprende parte del territorio delle province di Firenze (30.400 ettari) e Siena (41.400). In particolare fanno interamente parte della zona i Comuni di Greve in Chianti, Castellina in Chianti, Radda in Chianti, Gaiole in Chianti. Vi rientrano invece parzialmente i Comuni di San Casciano Val di Pesa, Tavarnelle Val di Pesa, Barberino Val d’Elsa, Castelnuovo Berardenga, Poggibonsi.
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Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini Vin Santo del Chianti Classico.
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