Disciplinari di produzione dei vini italiani Doc (Dop)
N.B. Espressione comunitaria DOP
Menzione tradizionale art. 112, lett. a) del Reg. (UE) 1308/2013 DOC
SELEZIONE PER REGIONE
Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Provincia Autonoma di Bolzano Provincia Autonoma di Trento Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Valle d'Aosta Veneto
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I vini a denominazione di origine controllata Verdicchio di Matelica devono essere ottenuti dalle uve del vitigno Verdicchio, presente in ambito aziendale, per un minimo dell’ 85%.
Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, congiuntamente o disgiuntamente, per un massimo del 15%.
La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini Doc «Verdicchio di Matelica», comprende parte del territorio dei comuni di Matelica, Esanatoglia, Gagliole, Castelraimondo, Camerino e Pioraco in provincia di Macerata e parte del territorio dei comuni di Cerreto D'Esi e Fabriano, in provincia di Ancona.
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Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini Verdicchio di Matelica
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Il Vino Verduno Pelaverga Dop è un vino rosso ottenuto dalla vinificazione delle uve Pelaverga Piccolo che viene coltivato in un’area molto limitata nei comuni di Verduno, Roddi e La Morra ad ovest della città di Alba.
Colore: rosso rubino più o meno carico con riflessi cerasuoli o violetti;
odore: intenso, fragrante, fruttato, con caratterizzazione speziata;
sapore: secco, fresco, caratteristicamente vellutato e armonico.
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Il vino a Dop Verduno Pelaverga è prodotto nel comune di Verduno ed in parte nei comuni La Morra e Roddi in provincia di Cuneo.
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Parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini alla proposta di riconoscimento e al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata Vermentino di Sardegna DOC.
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I vini a denominazione di origine controllata “Vermentino di Sardegna” devono essere ottenuti dalle
uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Vermentino: minimo 85% e possono concorrere fino ad un massimo del 15% le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca (non aromatici) idonei alla coltivazione nella regione Sardegna, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato, con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti.
Zona di produzione delle uve
Le uve devono essere prodotte nella regione Sardegna.
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Il vino Vernaccia di Oristano Doc deve essere ottenuto esclusivamente dalle uve provenienti dal vitigno Vernaccia di Oristano.
Le uve devono essere prodotte in alcune zone delimitate in provincia di Oristano
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La DOC Vesuvio è riservata ai vini provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale dai seguenti vitigni,:
Vesuvio bianco - Lacryma Christi bianco, Lacryma Christi spumante e Lacryma Christi liquoroso:
Coda di volpe (localmente detto Caprettone o Crapettone) minimo 35%;
Verdeca; massimo 45%;
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni Falanghina e Greco presenti nel vigneto fino ad un massimo 20%.
Vesuvio rosso e Vesuvio rosato – Lacrima Christi rosso e Lacrima Christi rosato:
Piedirosso (localmente detto Palombina) minimo 50%;
Sciascinoso (localmente detto Olivella) massimo 30%;
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve del vitigno Aglianico fino ad un massimo del 20%.
Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Vesuvio” debbono provenire dalla zona di produzione che comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di Boscotrecase Trecase San Sebastiano al Vesuvio e parte del territorio amministrativo dei comuni di: Ottaviano San Giuseppe Vesuviano Terzigno, Boscoreale Torre Annunziata Torre del Greco Ercolano, Portici Cercola Pollena – Trocchia Sant’Anastasia, Somma Vesuviana e tutti in provincia di Napoli.
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Al disciplinare di produzione della DOP dei vini Vicenza cosi' come da ultimo modificato con il regolamento di esecuzione n. 2022/1939 del 7 ottobre 2022 sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 25 del 31 gennaio 2024.
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La denominazione di origine controllata “Vicenza” è riservata ai vini:
“Vicenza” bianco, “Vicenza” bianco frizzante, “Vicenza” bianco spumante, “Vicenza” bianco passito, “Vicenza” rosso, “Vicenza” rosso novello, “Vicenza” rosso riserva, “Vicenza” rosato, “Vicenza” rosato frizzante, “Vicenza” Moscato Spumante, “Vicenza” Chardonnay, “Vicenza” Garganega (Garganego), “Vicenza” Riesling, “Vicenza” Sauvignon, “Vicenza” Manzoni Bianco, “Vicenza” Pinot Bianco, “Vicenza” Pinot Grigio o Pinot Grigio rosato o Pinot Grigio ramato, “Vicenza” Pinot Grigio Superiore, “Vicenza” Cabernet, “Vicenza” Cabernet riserva, “Vicenza” Cabernet Sauvignon, “Vicenza” Cabernet Sauvignon riserva, “Vicenza” Merlot, “Vicenza” Merlot riserva, “Vicenza” Pinot Nero, “Vicenza” Pinot Nero riserva, “Vicenza” Raboso, “Vicenza” Raboso riserva.
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I vini Doc Vicenza con uno dei seguenti riferimenti Sauvignon, Pinot bianco, Pinot grigio, Chardonnay, Manzoni bianco, Moscato (da Moscato bianco e/o Moscato giallo), Garganego (da Garganega), Riesling (da Riesling renano e/o Riesling italico), Merlot, Cabernet Sauvignon, Pinot nero, Raboso (da Raboso veronese) e Cabernet (da Cabernet franc, Cabernet Sauvignon e Carmenére), (i vini rossi anche in versione riserva) devono essere ottenuti da uve provenienti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%.
Il vino Doc Vicenza bianco (anche in versione frizzante, spumante e passito) è ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini delle seguenti varietà, provenienti da Garganega per almeno il 50%, altre varietà a bacca bianca congiuntamente o disgiuntamente, non aromatiche, fino a un massimo del 50%.
Il vino Doc Vicenza rosso (anche in versione novello rosato e rosato frizzante) è ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini delle seguenti varietà, provenienti da Merlot, per almeno il 50%, altre varietà a bacca rossa congiuntamente o disgiuntamente, non aromatiche, fino a un massimo del 50%.
Inoltre potranno essere designati come Cabernet, le uve o i vini provenienti da vigneti idonei alla
produzione delle varietà Cabernet Sauvignon, purché siano stati oggetto di scelta vendemmiale,
evidenziando tale operazione nella denuncia delle uve, oppure mediante scelta di cantina, evidenziando in tal caso l'operazione nei registri di commercializzazione.
La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini della denominazione di origine controllata “Vicenza” comprende tutto o parte del territorio amministrativo di 86 Comuni in provincia di Vicenza
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