Vin Santo del Chianti Classico - Proposta modifica disciplinare2021
Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Vin Santo del Chianti Classico»
Disciplinari di produzione dei vini italiani Doc (Dop)
N.B. Espressione comunitaria DOP
Menzione tradizionale art. 112, lett. a) del Reg. (UE) 1308/2013 DOC
SELEZIONE PER REGIONE
Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Provincia Autonoma di Bolzano Provincia Autonoma di Trento Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Valle d'Aosta Veneto
Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Vin Santo del Chianti Classico»
La denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti» è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
«Vin Santo del Chianti»: Trebbiano Toscano e Malvasia Bianca Lunga, da soli o congiuntamente, minimo70%.
«Vin Santo del Chianti Occhio di Pernice»: Sangiovese, minimo 50%.
La zona di produzione del Vin Santo del Chianti DOC, nelle sue varie articolazioni territoriali e tipologie, ricade interamente nel centro del territorio amministrativo della Regione Toscana. In particolare la zona di produzione del Vin Santo del Chianti D.O.C., ricomprende i territori collinari particolarmente vocati alla produzioni di vini di eccellenza, ricadenti su porzione dei territori amministrativi delle Province di Arezzo, Firenze, Prato, Pistoia, Pisa e Siena.
La doc Vin Santo di Carmignano è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
“Vin Santo di Carmignano”anche con la menzione riserva: Trebbiano toscano e Malvasia bianca lunga, da soli o congiuntamente minimo 75%
“Vin Santo di Carmignano” Occhio di Pernice anche con la menzione riserva Sangiovese minimo 50%
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Vin Santo di Carmignano” devono essere prodotte all’interno del territorio amministrativo dei comuni di Carmignano e Poggio a Caiano in provincia di Prato.
Aggiornamento 2019
È previsto l’inserimento dell’obbligo di riportare in etichetta il termine geografico più ampio Toscana, in aggiunta alla denominazione di origine protetta «Vin Santo di Montepulciano».
La modifica consente di fornire una informazione precisa sulla provenienza geografica dei vini.
La zona di produzione delle uve ricade nel territorio amministrativo del comune di Montepulciano, in provincia di Siena, Regione Toscana. È esclusa la fascia pianeggiante della Valdichiana.
I vini Doc Vittoria devono essere ottenuti da vigneti che nell'ambito aziendale hanno la seguente composizione varietale:
«Vittoria» Rosso: dal 50% al 70% di Calabrese o Nero d'Avola e dal 30% al 50% di Frappato;
«Vittoria» Calabrese o Nero d'Avola: Calabrese o Nero d'Avola minimo 85%, altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia, massimo 15%;
«Vittoria» Frappato: Frappato minimo 85%, altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia, massimo 15%;
«Vittoria» Ansonica o Inzolia o Insolia: Ansonica o Inzolia o Insolia minimo 85%, altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia, massimo 15%;
«Vittoria» Novello: Calabrese o Nero d'Avola e/o Frappato minimo 80%, altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia, massimo 20%.
La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Vittoria» che include territori ricadenti in tre province limitrofe: Ragusa, Caltanissetta e Catania
Il vino «Zagarolo» deve essere ottenuto dalle uve provenienti da Malvasia (bianca di Candia e puntinata) fino ad un massimo del 70%; Trebbiano (toscano, verde e giallo) in misura non inferiore al 30%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve bianche provenienti da viti dei vitigni
Bellone e Bombino, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10% del totale delle viti esistenti.
La zona di produzione del vino «Zagarolo» comprende tutto il territorio del comune di Gallicano e parte di quello di Zagarolo in Provincia di Roma