Disciplinari di produzione dei vini italiani Doc (Dop)
N.B. Espressione comunitaria DOP
Menzione tradizionale art. 112, lett. a) del Reg. (UE) 1308/2013 DOC
SELEZIONE PER REGIONE
Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Provincia Autonoma di Bolzano Provincia Autonoma di Trento Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Valle d'Aosta Veneto
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-Bolgheri
Bianco: Vermentino (max. 70%), Sauvignon (max. 40%), Trebbiano Toscano (max. 40%).
Rosso e Rosato: Cabernet Sauvignon e/o Merlot e/o Cabernet Franc (da 0 a 100%), Syrah e/o Sangiovese (max. 50%)
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bolgheri» devono essere prodotte nell'ambito del territorio amministrativo del comune di Castagneto Carducci in provincia di Livorno ad esclusione dei territori ubicati ad ovest della s. s. Aurelia, vecchio tracciato.
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Bolgheri dop - Approvazione modifica disciplinare - Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione
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Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini Bolgheri
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Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata “Bolgheri Sassicaia” devono essere prodotte nell’ambito della zona del territorio amministrativo del Comune di Castagneto Carducci, in provincia di Livorno, di seguito delimitata:
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I vini Bonarda dell'Oltrepò Pavese Doc devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la composizione ampelografica: - Croatina: dall’85% al 100%;
- Barbera, Ughetta (Vespolina), Uva rara: congiuntamente o disgiuntamente, fino a un massimo
del 15%
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini “Bonarda dell’Oltrepò Pavese" comprende la fascia vitivinicola collinare dell’“Oltrepò Pavese” per gli interi territori dei seguenti comuni in provincia di Pavia: Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bosnasco, Calvignano, Canevino, Canneto Pavese, Castana, Cecima, Godiasco,
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Le uve destinate alla produzione dei vini "Bosco Eliceo" devono essere prodotte nell'interno della zona comprendente per la provincia di Ferrara l'intero territorio comunale di Goro, Mesola, Lago Santo e parte dei comuni di Comacchio, Argenta e Codigoro, e per la provincia di Ravenna parte dei comuni di Ravenna e Cervia.
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La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Botticino” comprende in tutto o in parte il territorio dei comuni di Brescia, Botticino e Rezzato
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ZONA DELIMITATA
Provincia di Biella: Masserano, Brusnengo, Curino, Roasio, Villa del Bosco, Sostegno, Lozzolo come delimitati nell'allegato disciplinare di produzione
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La zona di produzione delle uve e dei vini a denominazione di origine controllata “Breganze” in provincia di Vicenza comprende per intero i territori amministrativi dei comuni di: Breganze, Fara Vicentino, Molvena, ed in parte quelli dei comuni di: Bassano del Grappa, Lugo di Vicenza, Marostica, Mason Vicentino, Montecchio Precalcino, Pianezze, Salcedo, Sandrigo, Sarcedo e Zugliano.
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La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Brindisi", comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di Brindisi e Mesagne
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