Disciplinari di produzione dei vini italiani Doc (Dop)
N.B. Espressione comunitaria DOP
Menzione tradizionale art. 112, lett. a) del Reg. (UE) 1308/2013 DOC
SELEZIONE PER REGIONE
Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Provincia Autonoma di Bolzano Provincia Autonoma di Trento Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Valle d'Aosta Veneto
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La zona di origine delle uve idonee a produrre il vino DOC “Casavecchia di Pontelatone” comprende l’intero territorio amministrativo del comune di Liberi e Formicola e parte dei comuni di Pontelatone, Caiazzo, Castel di Sasso, Castel Campagnano, Piana di Monte Verna e Ruviano, tutti in provincia di Caserta.
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La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata “Casteggio” comprende la fascia vitivinicola collinare del comune di Casteggio, nonché dei comuni confinanti di Borgo Priolo, Corvino San Quirico, Montebello della Battaglia, Calvignano, Oliva Gessi e Torrazza Coste.
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Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino DOC Castel del Monte
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La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Castel del Monte” comprende il territorio comunale di Minervino Murge e in parte i territori comunali di Andria, Canosa di Puglia, Corato, Trani, Ruvo, Terlizzi, Bitonto, Palo del Colle e Toritto e completamente l’isola amministrativa D’Ameli del comune di Binetto.
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Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di Castel San Lorenzo, Bellosguardo, Felitto e in parte quello dei comuni di Aquara, Castelcivita, Roccadaspide, Magliano Vetere e Ottati, tutti in provincia di Salerno.
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La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata “Casteller”, comprende il territorio amministrativo dei comuni di: Ala, Albiano, Aldeno, Arco, Avio, Besenello, Brentonico, Calavino, Calliano, Cavedine, Cembra, Cimone, Civezzano, Drena, Dro, Faedo, Faver, Garniga, Giovo, Isera, Lasino, Lavis, Lisignago,
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Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Castelli Romani» devono essere prodotte nella zona appresso indicata che comprende, in provincia di Roma, gli interi territori amministrativi dei seguenti comuni: Albano Laziale,
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La zona di produzione dei vini “Cellatica” comprende in tutto o in parte il territorio dei comuni di Rodengo Saiano, Gussago, Cellatica, Collebeato, Brescia in provincia di Brescia. Tale zona è così delimitata: a sud-ovest partendo dal ponte sul fiume Mella in Brescia, località chiamata Ponte Crotte, segue la strada per Cellatica fino a V.la Torricella.
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Nuovo DISCIPLINARE DI PRODUZIONE 2023
Cerasuolo d'Abruzzo
Montepulciano (min. 85%)
La zona di produzione del “Cerasuolo d'Abruzzo” comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei territori dei comuni di: 1) in provincia di Chieti: Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Bucchianico,
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La zona di produzione delle uve ammessa alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cerveteri» è costituita, dagli interi territori dei comuni di Cerveteri, Ladispoli, Santa Marinella e Civitavecchia e da parte dei territori dei comuni di Roma, Allumiere e Tolfa, tutti in provincia di Roma e da parte del comune di Tarquinia in provincia di Viterbo.
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