Disciplinari di produzione dei vini italiani Docg
Le DOCG sono riservate ai vini già riconosciuti DOC da almeno cinque anni che siano ritenuti di particolare pregio, in relazione alle caratteristiche qualitative intrinseche, rispetto alla media di quelle degli analoghi vini così classificati, per effetto dell'incidenza di tradizionali fattori naturali, umani e storici e che abbiano acquisito rinomanza e valorizzazione commerciale a livello nazionale ed internazionale.
N.B. Espressione comunitaria DOP
Menzione tradizionale art. 112, lett. a) del Reg. (UE) 1308/2013 DOCG
SELEZIONE PER REGIONE
Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Provincia Autonoma di Bolzano Provincia Autonoma di Trento Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Valle d'Aosta Veneto
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Possono concorrere alla produzione del Morellino di Scansano anche le uve provenienti da vitigni a frutto nero "raccomandati" e/o "autorizzati" per la provincia di Grosseto e presenti nei vigneti fino ad un massimo complessivo del 15%.
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Contiene le modifiche al disciplinare di produzione pubblicato sulla G.U. n. 68 del19/03/2021
I vini Docg Morellino di Scansano devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dai seguenti vitigni: Sangiovese: minimo 85 %.
La zona di produzione delle uve rientra nella Regione Toscana e comprende integralmente il comune di Scansano e parte dei comuni di Campagnatico, Grosseto, Magliano in Toscana, Manciano,
Roccalbegna, Semproniano, tutti ricadente in provincia di Grosseto.
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La zona di produzione dei vini Nizza DOCG comprende l’intero territorio dei seguenti comuni: Agliano Terme, Belveglio, Calamandrana, Castel Boglione, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castel Rocchero, Cortiglione, Incisa Scapaccino, Mombaruzzo, Mombercelli, Nizza Monferrato, Vaglio Serra, Vinchio, Bruno, Rocchetta Palafea, Moasca, San Marzano Oliveto in Provincia di Asti
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Offida Pecorino: Pecorino: minimo 85%;
Offida Passerina: Passerina: minimo 85%;
Offida rosso: Montepulciano: minimo 85%.
I vini Docg «Offida» devono provenire dai vigneti ubicati in alcuni comuni nella provincia di Ascoli Piceno e Fermo.
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I vini Docg Oltrepò Pavese metodo classico devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti, aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
"Oltrepò Pavese" metodo classico e "Oltrepò Pavese" metodo classico rosé: Pinot nero: minimo 70%; Chardonnay, Pinot grigio e Pinot bianco congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 30%.
"Oltrepò Pavese" metodo classico Pinot nero e "Oltrepò Pavese" metodo classico Pinot nero rosé:
Pinot nero: minimo 85%; Chardonnay, Pinot grigio e Pinot bianco congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 15%.
La zona di produzione delle uve destinate all'elaborazione del vino "Oltrepò Pavese" metodo classico comprende la fascia vitivinicola collinare dell'Oltrepò Pavese per gli interi territori di alcuni comuni in provincia di Pavia
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Il vino Docg Piave Malanotte o Malanotte del Piave deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti aventi nell’ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Raboso Piave per almeno il 70%; Raboso veronese fino al 30%; il Raboso Veronese può essere sostituito nella misura massima del 5% da altre varietà a bacca rossa, congiuntamente o disgiuntamente, tra quelle idonee alla coltivazione per le provincie di Treviso e Venezia.
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La Docg Primitivo di Manduria Dolce Naturale e' riservata al vino proveniente da vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: 100% Primitivo.
La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino Doc Primitivo di Manduria Dolce Naturale ricade nelle province di Taranto e Brindisi e comprende i terreni vocati alla qualita' di tutto o parte dei Comuni compresi nelle suddette province.
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Il Ramandolo Docg deve essere ottenuto per il 100% dalle uve del vitigno Verduzzo Friulano (localmente denominato verduzzo giallo).
Le uve destinate alla produzione dei vini a D.O.C.G. “Ramandolo”, devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende in tutto o in parte il territorio comunale di: Nimis e Tarcento, in Provincia di Udine – Regione Friuli Venezia Giulia.
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Pubblicazione della Commissione UE della descrizione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della docg Recioto della Valpolicella
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I vini Docg Recioto della Valpolicella devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
- Corvina Veronese (Cruina o Corvina) dal 45% al 95 %; è tuttavia ammesso in tale ambito la presenza del Corvinone nella misura massima del 50%, in sostituzione di una pari percentuale di Corvina;
- Rondinella dal 5 % al 30 % .
La zona di produzione della DOCG "Recioto della Valpolicella" comprende in toto o in parte i Comuni di: Marano, Fumane, Negrar, S.Ambrogio, S.Pietro in Cariano, Dolcè, Verona, S.Martino B.A., Lavagno, Mezzane, Tregnago, lllasi, Colognola ai Colli, Cazzano, Grezzana, Pescantina, Cerro V.se, S.Mauro di Saline e Montecchia di Crosara.
La zona di produzione con specificazione Valpantena comprende in toto o in parte i comuni di Verona, Grezzana, Cerro V.se.
La zona di produzione con menzione Classico comprende in toto o in parte i Comuni di Negrar, Marano, Fumane, S.Ambrogio, S.Pietro in Cariano. (Provincia di Verona)
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