Chianti Classico Docg - Proposta di modifica del disciplinare di produzione - 2013
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della docg Chianti Classico
Vini a Denominazione di origine protetta (Doc + Docg)
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Proposta di modifica del disciplinare di produzione della docg Chianti Classico
Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della Docg Chianti Classico. Anno 2023
La denominazione di origine controllata e garantita «Chianti classico» e' contraddistinta in via esclusiva ed obbligatoria dal marchio «Gallo Nero».
Il Barone Bettino Ricasoli, tra il 1834 ed il 1837 a divulgare la composizione da lui ritenuta piu' idonea per ottenere un vino rosso piacevole, frizzante e di pronta beva e che sarebbe poi diventata la base della composizione ufficiale del vino Chianti: 70% di Sangioveto (denominazione locale per il Sangiovese), 15% di Canaiolo, 15% di Malvasia; e l'applicazione della pratica del Governo all'uso Toscano.
I vini Chianti sono ottenuti da Sangiovese: da 70 a 100% e possono inoltre concorrere alla produzione le uve provenienti da vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della regione Toscana.
Inoltre i vitigni a bacca bianca non potranno, singolarmente o congiuntamente, superare il limite
massimo del 10% e i vitigni Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, non potranno, singolarmente o congiuntamente, superare il limite massimo del 15%.
La zona di produzione del vino Chianti DOCG, nelle sue varie articolazioni territoriali e tipologie, ricade interamente nel centro del territorio amministrativo della Regione Toscana. In particolare la zona di produzione del vino Chianti D.O.C.G., ricomprende i territori collinari particolarmente vocati alle produzioni di vini di eccellenza, ricadenti su porzione dei territori amministrativi delle Province di Arezzo, Firenze, Prato, Pistoia, Pisa e Siena.
La zona di produzione delle uve comprende in tutto o in parte i seguenti comuni in provincia di Salerno: Agropoli, Alfano, Ascea, Camerota, Campora, Capaccio, Cannalonga, Casaletto Spartano, Casalvelino, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso, Cicerale,
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata "Cinque Terre" e "Cinque Terre Sciacchetrà" ricade nella provincia della Spezia e comprende i terreni vocati alla qualità degli interi comuni di Riomaggiore, Vernazza e Monterosso nonché parte del territorio del comune di La Spezia,
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Cinque Terre e Cinque Terre Sciacchetra'»
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Circeo” comprende parte del territorio dei comuni di Latina, Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina in provincia di Latina.
Le uve destinate alla produzione dei vini “Cirò” rosso, anche nelle tipologie “superiore” e “superiore riserva”, rosato e bianco devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata, che comprende in tutto i territori dei comuni di Cirò e Cirò Marina e in parte i territori dei comuni di Melissa e Crucoli.
Provincia di Asti: Antignano, Cantarana, Cisterna d'Asti, Ferrere, San Damiano d'Asti, San Martino Alfieri. Provincia di Cuneo: Canale, Castellinaldo, Govone, Monta', Monteu Roero', Santo Stefano Roero, Vezza d'Alba.