Vini a Denominazione di origine protetta (Doc + Docg)
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La Docg Colli Euganei Fior d’Arancio o Fior d’Arancio Colli Euganei è ottenuto da uve Moscato giallo per almeno il 95%; possono concorrere, fino a un massimo del 5%, le uve di altri vitigni di varietà aromatiche, di colore analogo, presenti nei vigneti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella provincia di Padova.
La zona di produzione dei vini “Colli Euganei Fior d’Arancio” o “Fior d’Arancio Colli Euganei” comprende per intero il territorio amministrativo dei comuni di Arquà Petrarca, Galzignano Terme, Torreglia ed in parte quello dei comuni di Abano Terme, Montegrotto Terme, Battaglia Terme, Due Carrare, Monselice, Baone, Este, Cinto Euganeo, Lozzo Atestino, Vò, Rovolon, Cervarese S. Croce, Teolo, Selvazzano Dentro, tutti in provincia di Padova.
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Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende in tutto il territorio amministrativo comunale di Genzano ed in parte quello di Lanuvio, in provincia di Roma.
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Al disciplinare di produzione della dop (menzione tradizionale specifica: doc) dei vini Colli Maceratesi, cosi' come da ultimo modificato con decreto ministeriale 7 marzo 2014 , sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 23 marzo 2024.
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Ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, si provvede alla pubblicazione della proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della doc Colli Maceratesi.
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La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Colli Maceratesi» ricade nell'intero territorio della provincia di Macerata e quello del comune di Loreto, in provincia di Ancona, e comprende i terreni vocati alla qualità dei suddetti territori.
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Le uve destinate alla produzione dei vini «Colli Martani» devono essere prodotte nella zona appresso indicata in provincia di Perugia e che comprende l'intero territorio dei comuni di Gualdo Cattaneo e Giano dell'Umbria e parte del territorio dei comuni di Todi, Massa Martana, Monte Castello Vibio, Montefalco, Castel Ritaldi, Spoleto, Bevagna, Cannara, Bettona, Deruta e Collazzone.
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Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 ha esaminato la domanda inoltrata dal Consorzio volontario per la tutela della denominazione di origine dei vini Colli Orientali del Friuli dell'11 dicembre 2003, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOC Colli Orientali del Friuli e visto il parere favorevole della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sulla domanda sopra citata ha espresso, nella riunione del 15 dicembre 2005, parere favorevole al suo accoglimento
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Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda inoltrata dal Consorzio volontario per la tutela della denominazione di origine dei vini Colli Orientali del Friuli del 5 aprile 2002, intesa ad ottenere il riconoscimento della DOCG Colli Orientali del Friuli Picolit e l'integrazione alla suddetta domanda presentata in data 11 dicembre 2003, inerente la modifica del disciplinare di produzione della DOC Colli Orientali del Friuli; Ha espresso, nella riunione del 15 dicembre 2005, presente il funzionario della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.
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La Docg Colli Orientali del Friuli Picolit e' riservata al vino ottenuto esclusivamente da uve del vitigno Picolit per almeno l'85%.
2. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve di vitigni a bacca bianca idonee
alla coltivazione nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in misura non superiore al 15% con
esclusione del vitigno Traminer aromatico
Le uve destinate alla produzione dei vini a D.O.C.G. “Colli Orientali del Friuli Picoli”, compresa la sottozona “Cialla” devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende in tutto o in parte il territorio comunale di: Attimis, Buttrio, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Faedis, Magnano in Riviera, Manzano, Moimacco, Nimis, Povoletto, Premariacco, Prepotto, Reana del Rojale, Remanzacco, San Giovanni al Natisone, San Pietro al Natisone, Tarcento, Tricesimo e Torreano.
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Le uve destinate alla produzione dei vini “Colli Perugini” debbono essere prodotte nella zona geografica costituita da parte dei territori amministrativi dei seguenti comuni: Perugia, Deruta,Marsciano,Fratta Todina, Monte Castello di Vibio e Piegaro in provincia di Perugia e San Venanzo in provincia di Terni.
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