Modifiche ordinarie 2022
- Garda Colli Mantovani
Bianco: Garganega (max. 35%), Trebbiano Toscano, Trebbiano di Soave, Trebbiano Giallo (max. 35%), Chardonnay (max. 35%), Tai, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Sauvignon.
Rosso e Rosato: Merlot (max. 45%), Rondinella (max. 40%), Cabernet (max. 20%)
La zona di produzione comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Monzambano, Ponti sul Mincio, Solferino e Volta Mantovana, provincia di Mantova
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Sono state inserite tre nuove tipologie di vino: Garda Bianco, Garda Rosso e Garda Rosè, corrispondenti alle categorie Vino anche quando passito, alla categoria Vino Spumante, Vino Spumante di Qualità e Vino Frizzante per le tipologie bianco e rosè. La categoria vino frizzante è prevista anche per le tipologie con le specificazioni di vitigno Garganega, Chardonnay e Pinot grigio; quest'ultima può essere anche spumante.
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- Garda
Bianco: Riesling e/o Riesling Italico (min. 70%), Garganega, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Tai, Chardonnay, Riesling, Riesling Italico, Cortese, Sauvignon.
Rosso e Rosato: Groppello Gentile, Groppello di S. Stefano, Groppello Mocasina (min. 30%), Marzemino (min. 5%), Sangiovese (min. 5%), Barbera (min. 5%), Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Pinot Nero, Merlot, Corvina
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata <<Garda>> è così delimitata: 1) provincia di Verona, comprende l’intero territorio dei comuni di: Bardolino, Castelnuovo del Garda, Cazzano di Tramigna, Garda, lllasi, Lazise, Mezzane, Montecchia di Crosara, Roncà, Sant'Ambrogio Valpoticella, S. Giovanni Ilarione, San Pietro in Cariano, Tregnago, e in parte il territorio dei comuni di: Affi, Badia, Calavena, Brentino Belluno, Bussolengo, Caldiero, Caprino Veronese, Cerro, Cavaion, Colognola ai Colli, Costermano, Dolcè, Fumane, Grezzana, Lavagno, Marano, Monteforte d'Alpone, Negrar, Pastrengo, Pescantina, Peschiera, Rivoli, San Bonifacio, San Martino B.A., San Mauro di Saline, Soave, Sommacampagna, Sona, Torri dei Benaco, Valeggio sul Mincio, Verona, Vestenanuova, Villafranca.
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Approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Garda DOP – Categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino 4. Vino spumante 5. Vino spumante di qualità 8. Vino frizzante
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Il vino Gattinara docg è ottenuto dal vitigno Nebbiolo (minimo 90%) , Vespolina ed Uva Rara (Bonarda di Gattinara) Denominazione storica che trae le proprie caratteristiche dal forte legame con il territorio , suolo e tradizioni; dal colore rosso granato con leggere sfumature di aranciato, profumo fine, gradevole, speziato con lievi sentori di viola, sapore asciutto, armonico con caratteristico fondo amarognolo. Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol.
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione controllata e garantita “Gattinara” e “Gattinara” riserva comprende l'intero territorio del comune di Gattinara (provincia di Vercelli)
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La Docg Gavi o Cortese di Gavi con la specificazione “tranquillo”, frizzante”, “spumante” “Riserva” e “Riserva Spumante metodo classico” è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti, presenti in ambito aziendale, composti dal solo vitigno Cortese.
La zona di produzione delle uve atte a Gavi docg ricade nella Regione Piemonte e comprende in tutto o in parte il territorio di 11 comuni della provincia di Alessandria: parte del comune di Novi Ligure e di Serravalle Scrivia, l'intero territorio del comune di Gavi, Carrosio, Bosio, Parodi e S. Cristoforo, parte del comune di Capriata d'Orba, Francavilla Bisio, Pasturana e Tassarolo
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- Genazzano
Bianco: Malvasia di Candia (min. 85%).
Rosso: Ciliegiolo (min. 85%)
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Genazzano» devono essere prodotte nella zona compresa nei territori amministrativi delle provincie di Roma e Frosinone
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I vini Docg Ghemme devono essere ottenuti, nell'ambito aziendale, dal vitigno Nebbiolo (Spanna). E’ consentito l’utilizzo dei vitigni Vespolina ed Uva Rara (Bonarda Novarese) da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.
La zona di produzione delle uve , ricade in provincia di Novara, in parte del territorio amministrativo del comune di Ghemme ed in parte nel territorio amministrativo del comune di Romagnano Sesia
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Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della doc Gioia del Colle ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per il vino il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.
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Gioia del Colle
Bianco: Trebbiano Toscano (dal 50% al 70%).
Rosso e Rosato: Primitivo (dal 50% al 60%), Montepulciano e/o Sangiovese e/o Negroamaro (dal 40% al 50%), Malvasia (max. 10%), Aleatico
Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende in provincia di Bari tutto il territorio dei comuni di: Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Casamassima, Cassano Murge, Castellana Grotte, Conversano, Gioia del Colle, Grumo Appula, Noci, Putignano, Rutigliano, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari, Santeramo in Colle, Turi e quello del comune di Altamura con esclusione nell’interno di esso del territorio appartenente alla zona di produzione del vino «Gravina» di cui all’articolo 3 del disciplinare pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 12 gennaio 1983.
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