Grignolino del Monferrato Casalese Dop - Modifiche ordinarie
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione dei vini Grignolino del Monferrato Casalese Dop
Vini a Denominazione di origine protetta (Doc + Docg)
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Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione dei vini Grignolino del Monferrato Casalese Dop
Proposta di modifica dell'unione del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Grignolino del Monferrato Casalese»
Grottino di Roccanova
Bianco: Malvasia Bianca di Basilicata (min. 85%).
Rosso e Rosato: Sangiovese (dal 60% all’85%), Cabernet Sauvignon (dal 5% al 30%), Malvasia Nera di Basilicata (dal 5% al 30%), Montepulciano (dal 5% al 30%)
La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata “Grottino di Roccanova” comprende gli interi territori amministrativi dei comuni di Roccanova, Sant’Arcangelo e Castronuovo di S. Andrea in provincia di Potenza.
Gutturnio
Barbera (dal 55% al 70%), Croatina (dal 30% al 45%)
I) La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione del vino “Gutturnio”, è suddivisa in più comprensori in provincia di Piacenza.
I Terreni di Sanseverino
Vernaccia Nera (min. 50%) o Montepulciano (min. 60%).
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata I Terreni di Sanseverino di cui al precedente art. 2 comprende l'intero territorio amministrativo del comune di San Severino Marche, in provincia di Macerata
Irpinia
Bianco: Greco (dal 40% al 50%), Fiano (dal 40% al 50%), Coda di Volpe, Falanghina.
Rosso e Rosato: Aglianico (min. 70%), Sciascinoso.
La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 2 e' cosi' stabilita: «Irpinia», nelle tipologie bianco, rosso, rosato, novello, passito (quest'ultimo con la specificazione del vitigno), liquoroso, spumante (con la specificazione del vitigno), aglianico, coda di volpe, falanghina, fiano, greco, piedirosso, sciascinoso: le aree vocate alla coltivazione della vite dell'intero territorio amministrativo della provincia di Avellino; «Irpinia» con l'indicazione della sottozona Campi Taurasini: l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Taurasi, Bonito, Castelfranci, Castelvetere sul Calore,
Ischia
Bianco: Forastera (dal 45% al 70%), Biancolella (dal 30% al 55%).
Rosso e Rosato: Guarnaccia (dal 45 al 70%), Piedirosso (dal 30% al 55%)
Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Ischia” devono essere prodotte nel territorio della: Isola di Ischia in Provincia di Napoli.
Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d'Alba
Lacrima (min. 85%)
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» ricade nella provincia di Ancona e comprende i terreni vocati alla qualità di tutto il territorio dei comuni di Morro d'Alba, Monte S. Vito, S. Marcello, Belvedere Ostrense, Ostra e Senigallia, con esclusione dei fondi valle e dei versanti delle colline del comune di Senigallia prospicienti il mare.
Lago di Caldaro o Caldaro o Kalterersee o Kalterer
Schiava Grossa e/o Schiava Gentile e Schiava Grigia (min.85%)
La zona di produzione del vino «Lago di Caldaro» o «Caldaro» è costituita dai territori di produzione delimitati con decreto ministeriale 23 ottobre 1931, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 17 dicembre 1931, nonché dai territori ad essi vicini. Tale zona - che comprende in parte i territori dei comuni di Caldaro, Appiano, Termeno, Cortaccia, Vadena, Nalles, Andriano, Magrè all'Adige, Egna, Montagna, Ora e Bronzolo in provincia di Bolzano ed in parte i territori dei comuni di Roverè della Luna, Mezzocorona, Faedo, San Michele all'Adige, Lavis, Giovo, Lisignago e Cembra in provincia di Trento.
Lago di Corbara
Bianco: Grechetto e Sauvignon (min. 60%), Chardonnay, Vermentino.
Rosso: Cabernet Sauvignon e/o Merlot e/o Pinot Nero e/o Sangiovese (min. 70%)
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine controllata "Lago di Corbara" comprende in provincia di Terni, l'intero territorio amministrativo del Comune di Baschi e parte del territorio amministrativo del Comune di Orvieto relativamente alle frazioni di Corbara, Fossatello, Colonnetta di Prodo, Prodo e Titignano, cosi' delimitato: "partendo dal lato destro del fiume Tevere all'altezza della diga di Corbara, il confine segue la destra della strada che dal guado del fiume Tevere si innesta sulla strada comunale che dalla frazione di Corbara si dirige a Cicoria di Orvieto, sino all'incrocio con la strada vicinale che risale verso la frazione di Colonnetta di Prodo.