Moscadello di Montalcino Doc - Modifica disciplinare 1996
Modificazione del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Moscadello di Montalcino".
Vini a Denominazione di origine protetta (Doc + Docg)
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Modificazione del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Moscadello di Montalcino".
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 16 ottobre 2020
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Moscadello di Montalcino».
(20A05848)
(GU n.271 del 30-10-2020)
Moscadello di Montalcino
Moscato Bianco (min. 85%)
La zona di produzione delle uve comprende l’intero territorio amministrativo del comune di Montalcino in provincia di Siena.
Moscato di Sardegna
Moscato Bianco (min. 90%)
Le uve devono essere prodotte nell'ambito territoriale della Regione Sardegna.
Moscato Sorso-Sennori o Moscato di Sorso o Moscato di Sennori
Moscato Bianco (min. 90%)
Le uve devono essere prodotte all’interno dei territori comunali di Sorso e Sennori in provincia di Sassari
Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della doc Moscato di Trani riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre 1974 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 6 marzo 1975, propone la modifica di alcuni articoli del disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.
Moscato di Trani
Moscato Bianco (min. 85%)
Le uve devono essere prodotte nella zona che comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di: Trani, Bisceglie, Ruvo di Puglia, Corato, Andria, Canosa, Minervino Murge e parte del territorio dei comuni di: Barletta, Terlizzi, Bitonto e parte del territorio amministrativo dei comuni di: Trinitapoli. Provincia di Foggia, Bari e BAT
Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della doc Nardo', ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per il vino.
Nardò
Rosso e Rosato: Negroamaro (min. 70%), Malvasia Nera di Brindisi e/o di Lecce e/o Montepulciano (max. 20%)
Le uve atte alla vinificazione dei vini a DOC “Nardò” devono essere prodotte nell’area delimitata che comprende in tutto i territori amministrativi dei seguenti comuni: Nardò e Porto Cesareo in provincia di Lecce.
Nasco di Cagliari
Nasco (min. 95%)
La zona di produzione delle uve destinate ad ottenere i vini a denominazione di origine controllata “Nasco di Cagliari”, comprende l'intero territorio amministrativo, nelle rispettive province, dei seguenti comuni: Provincia di Cagliari: Armungia, Assemini, Ballao, Barrali, Burcei, Cagliari, Capoterra, Castiadas, Decimomannu, Decimoputzu, Dolianova, Domus De Maria, Donorì, Elmas,