Vini a Denominazione di origine protetta (Doc + Docg)
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**Contiene modifiche del 31/07/2020
Il Prosecco è un vino di colore giallo paglierino brillante, con perlage fine e persistente nella tipologia spumante o con evidente sviluppo di bollicine nella versione frizzante. E’ caratterizzato da spiccate note floreali (fiori bianchi) e fruttate (mela e pera) tipiche delle uve di provenienza. Al gusto è fresco, leggero e caratterizzato da equilibrio tra la componente zuccherina e acidica. La versione spumante, in riferimento al contenuto zuccherino si distingue in brut, extra dry, dry e
demi-sec.
Il Prosecco fermo presenta anche marcati sentori di frutta e un gusto impostato su una maggior sapidità e pienezza.
Titolo alcolometrico volumico totale min 10,50; estratto non rid. min 14,0.
L’area di produzione dei vini della denominazione "Prosecco" comprende i territori delle seguenti province: Vicenza, Belluno, Treviso, Venezia, Padova, Pordenone, Udine, Gorizia, Trieste.
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Il Ramandolo Docg deve essere ottenuto per il 100% dalle uve del vitigno Verduzzo Friulano (localmente denominato verduzzo giallo).
Le uve destinate alla produzione dei vini a D.O.C.G. “Ramandolo”, devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende in tutto o in parte il territorio comunale di: Nimis e Tarcento, in Provincia di Udine – Regione Friuli Venezia Giulia.
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Pubblicazione della Commissione UE della descrizione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della docg Recioto della Valpolicella
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I vini Docg Recioto della Valpolicella devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
- Corvina Veronese (Cruina o Corvina) dal 45% al 95 %; è tuttavia ammesso in tale ambito la presenza del Corvinone nella misura massima del 50%, in sostituzione di una pari percentuale di Corvina;
- Rondinella dal 5 % al 30 % .
La zona di produzione della DOCG "Recioto della Valpolicella" comprende in toto o in parte i Comuni di: Marano, Fumane, Negrar, S.Ambrogio, S.Pietro in Cariano, Dolcè, Verona, S.Martino B.A., Lavagno, Mezzane, Tregnago, lllasi, Colognola ai Colli, Cazzano, Grezzana, Pescantina, Cerro V.se, S.Mauro di Saline e Montecchia di Crosara.
La zona di produzione con specificazione Valpantena comprende in toto o in parte i comuni di Verona, Grezzana, Cerro V.se.
La zona di produzione con menzione Classico comprende in toto o in parte i Comuni di Negrar, Marano, Fumane, S.Ambrogio, S.Pietro in Cariano. (Provincia di Verona)
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I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Gambellara» devono essere ottenuti dalle uve provenienti, in ambito aziendale, per il 100% dal vitigno Garganega
La zona di produzione dei vini «Recioto di Gambellara» é inserita all'interno della zona "classica" dell'area della denominazione "Gambellara" e comprende, in tutto o in parte, i territori dei comuni di Gambellara, Montebello Vicentino, Montorso e Zermeghedo. (Provincia di Vicenza)
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I vini Docg Recioto di Soave devono provenire da vigneti aventi nell’ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Garganega per almeno il 70%, e per il rimanente da uve del vitigno Trebbiano di Soave (nostrano).
Le uve di produzione i vini Docg Recioto di Soave provengono dal territorio dei comuni di Soave, Monteforte d'Alpone, San Martino Buon Albergo, Mezzane di Sotto, Roncà, Montecchia di Crosara, San Giovanni Ilarione, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Caldiero, Illasi e Lavagno in provincia di Verona.
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La Doc Reggiano puo' essere “Reggiano” Lambrusco (anche nelle tipologie frizzante, spumante e novello): Lambrusco Marani, Lambrusco salamino, Lambrusco Montericco, Lambrusco Maestri, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco grasparossa, Lambrusco Viadanese, Lambrusco oliva, Lambrusco Barghi, congiuntamente o disgiuntamente, in misura non inferiore all’85%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Ancellotta, Malbo gentile, Lambrusco a foglia frastagliata, Fogarina.
“Reggiano” Lambrusco Salamino (anche nella tipologia frizzante): Lambrusco salamino in misura non inferiore all’85%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Ancellotta, Lambrusco Marani, Lambrusco di Sorbara e Malbo gentile.
“Reggiano” Rosso (anche nella tipologia frizzante e novello): Ancellotta dal 30% al 60%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Lambrusco salamino, Lambrusco Marani, Lambrusco di Sorbara, Malbo gentile, Lambrusco Maestri, Lambrusco grasparossa, Sangiovese, Merlot, Cabernet sauvignon, Marzemino, Lambrusco oliva, Lambrusco Viadanese, Lambrusco a foglia frastagliata, Fogarina.
“Reggiano” Bianco spumante: Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, Lambrusco salamino, Lambrusco Montericco, Lambrusco di Sorbara e Malbo gentile congiuntamente o disgiuntamente per il 100%. Le uve a bacca rossa devono essere vinificate in bianco.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con la denominazione di origine “Reggiano” ricade nella regione Emilia-Romagna e comprende parte del territorio della provincia di Reggio Emilia. I vini “Reggiano” Lambrusco (nelle diverse versioni frizzante, spumante, ecc.), possono essere prodotti su un vasto territorio che comprende 35 comuni della provincia. I vini “Reggiano” Lambrusco Salamino (nelle diverse versioni), “Reggiano” Rosso (nelle diverse versioni) e “Reggiano” Bianco spumante possono essere prodotti solo in particolari zone del territorio provinciale, più ristrette, che comprendono un numero più limitato di comuni.
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All'art. 6, al penultimo comma del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Reno», consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30 novembre 2011 richiamato in premessa, e' introdotto il seguente testo:
«E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore.».
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Il Reno Doc è ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
“Reno” Montuni, Reno Montuni frizzante, “Reno” Montuni spumante:
Montù: minimo 85%. “Reno” Pignoletto, “Reno” Pignoletto frizzante, “Reno” Pignoletto spumante;
Pignoletto: minimo 85%. “Reno” Bianco, “Reno” Bianco frizzante, “Reno” Bianco spumante; Albana e Trebbiano romagnolo, da soli o congiuntamente: minimo 40%
I terreni vocati alla qualità comprendono interamente o in parte i territori dei comuni di Imola, Dozza, Castel S. Pietro Terme, Castelguelfo, Medicina, Ozzano Emilia, Castenaso, Budrio, Granarolo Emilia, Bologna, S. Lazzaro di Savena, Bentivoglio, S. Giorgio di Piano, S. Pietro in Casale, Pieve di Cento, Castelmaggiore, Argelato, Castello d’Argile, Casalecchio di Reno, Calderara di Reno, Sala Bolognese, Zola Predosa, Crespellano, Anzola Emilia, S. Giovanni in Persiceto, S. Agata Bolognese, Crevalcore e Bazzano, ricadenti in provincia di Bologna e Ravarino, Nonantola, Castelfranco E., S. Cesario S.P., Savignano S.P. , ricadenti in provincia di Modena.
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I vini Riesi Doc sono ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica:
“RIESI” rosso (anche nella tipologia novello): Calabrese (o Nero D'Avola) e Cabernet Sauvignon
congiuntamente o disgiuntamente minimo 80%;
“RIESI” rosato : Calabrese (o Nero D'Avola) min.50% max.75% , Nerello Mascalese e/o Cabernet
Sauvignon min.25% max.50%;
“RIESI” bianco (anche nella tipologia "spumante" e "vendemmia tardiva"): Ansonica (o Insolia) e
Chardonnay congiuntamente o disgiuntamente minimo 75%;
“RIESI” superiore ( anche nella tipologia "riserva superiore"): Calabrese (o Nero D'Avola) minimo
85%;
La denominazione “RIESI”, seguita da una delle seguenti specificazioni di vitigno
“Insolia”, ”Chardonnay”, ”Nero d’Avola”, ”Merlot”, ”Syrah”, “Cabernet Sauvignon” è riservata ai
vini ottenuti da vigneti composti, in ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni;
La zona di produzione ricade nella Regione Sicilia e comprende, in provincia di Caltanissetta, l’intero territorio amministrativo dei comuni di Butera, Riesi e Mazzarino.
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